AssoFocus n. 2/2014 - Speciale INAIL - page 2

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APPUNTAMENTOENTRO IL16MAGGIO2014
Entro il 16 maggio 2014 i datori di lavoro dovranno prov-
vedere:
- alladeterminazionedeipremidovuti a titolodi regolazione
2013e rataanticipata2014sullabasedei tassi edegli altri
elementi notificati dall’Istituto.
Tutte le aziende soggette all’assicurazione controgli infor-
tuni sul lavoro dovranno determinare autonomamente il
premio da corrispondere all’INAIL, sia come anticipo sulla
rata premio 2014, sia come regolazione dell’anno prece-
dente (2013) edeffettuare ilpagamentoentro il16maggio
2014.
Entro il 16 maggio 2014 i datori di lavoro dovranno prov-
vedere:
- alla dichiarazione delle retribuzioni trasmessa in via tele-
matica.
Quest’anno nelle basi di calcolo inviate tramite PEC alle
aziende non è presente il modello 1031 in quanto lo stesso
va inviato telematicamente.
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RIDUZIONEPREMI INAILEXART.1,COMMA 128,
L.47/2013
La Legge di Stabilità 2014 stabilisce che venga operata con
effettodal 1°gennaio2014 la riduzionepercentualedell’im-
portodei premi dovuti per l’assicurazione controgli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, per un importo com-
plessivopari adunmiliardodi europer l’anno2014.
L’Inail con una Determina del Presidente dell’Istituto tra-
smessa alMinisterodel Lavoro, ha individuato i termini della
riduzione dei premi inoggetto.
Per quanto riguarda le imprese con dipendenti che abbia-
no iniziato l’attività da oltre un biennio, tenute al calcolo dei
premi, la riduzione spetta alle lavorazioni per le quali l’Inail
ha comunicato tassi applicabili di tariffa inferiori o almeno
pari rispetto ai tassimedi delle tariffe vigenti.
In beneficio invece spetta ai soggetti che applicano i premi
speciali unitari ex art. 42 del TU 1124 se per l’attività svol-
ta l’indice di Gravità Aziendale (IGA) calcolato annualmente
dall’Inail, risulta inferioreougualeall’Indicedi GravitàMedio
(IGM) della categoria, Gestione assicurativa, polizza speciale/
classe di rischiodi riferimento.
Riguardo alle imprese che abbiano iniziato l’attivitàdameno
di un biennio, il beneficio si applica ai soggetti che dimostri-
no l’osservanza delle norme inmateria di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, mediante la presentazione del Modello
OT/20 che verrà implementato per consentirne la presenta-
zione anche alle aziende artigiane che nonhannodipenden-
ti.
Il beneficio, precisa ancora il provvedimento dell’Istituto, si
cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni previste dalla
normativa vigente per gli specifici settori; la percentuale di
riduzionefissataogni anno, inoltre, si applicanella stessami-
sura sia alla rata anticipata che alla relativa regolazione o
conguagliodovuto in relazione alla stessa annualità.
In ordine alla misura del beneficio l’Istituto ha indicato nel
14,17% laquotadi riduzionedei premi per l’anno2014.
3 -
RIDUZIONE
EDILI /AUTOTRASPORTATORI
SETTOREEDILE
La riduzione contributiva dell’11,50% interessa i datori di
lavoro che esercitano attività edile, anche in economia, sul
territorionazionale.
Si applicasoltantoaglioperai conunorariodi lavorodi40ore
settimanali, nonché ai soci delle cooperative di produzione e
lavoro, purchè svolgano lavorazioni edili.I datori di lavoro in-
teressatipossonobeneficiaredella riduzionedell’11,50%
solo
in regolazione2013edesclusivamentesulpremio infortunie
silicosi:
la riduzione, infatti,nonsi applicasulpremiospeciale
unitario artigiani.
Condizioneper l’utilizzodello scontoè l’invioall’Inail entro il
termine del 16maggio2014di apposita autocertificazione.
SETTOREAUTOTRASPORTO: RIDUZIONEDEIPREMI SPECIALI
UNITARI PER LE IMPRESEARTIGIANE
Ai premi speciali unitari dovuti per l
’anno 2013
a titolo di
regolazione dalle imprese artigiane del settore autotraspor-
todimerci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa9123
(classe di rischio 5°) e 9121 (classe di rischio 8°), si applica
la riduzione dell’
11,70%.
La riduzione
non si applica
ai premi dovuti a titolo di rata
2014.
4 -
RIDUZIONEDELPREMIO
PERLE IMPRESEARTIGIANE
L’articolo 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006, con
effetto dal 1° gennaio 2008 ha previsto, in favore delle im-
prese iscritte allagestioneArtigianatouna riduzionedel pre-
mio, da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si
applica alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti
dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successivemo-
dificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non
abbiano registrato infortuni nel biennioprecedente alla data
di richiesta di ammissione al beneficio. Il biennio nel quale
non devono risultare infortuni denunciati, escluse le franchi-
gie, è il bienniodi osservazione2011/2012.
SOMMARIO
1 -
Appuntamentoentro il 16maggio
2 -
Riduzionepremi Inail exArt.1, comma128, L.147/2013
3 -
Riduzione contributiva per il settore Edile e riduzione premi speciali unitari per il settore dell’Au-
totrasportoper conto terzi
4 -
Riduzionedel premioper le imprese artigiane
5 -
Riduzionepremio Inail per l’applicazionedellenormedi sicurezza
6 -
Addizionale fondoper levittimedell’amianto
7-
Possibilitàdi rateizzazione
8 -
Guida alla compilazionedelModello1031per le aziende condipendenti
9 -
Vademecum contributi associativi: calcoloeversamento; alcuni quesiti sul contributo associativo
II
InformaImpresa
Venerdì
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