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ti quando il lavoratore era alle dirette dipendenze di
un determinato soggetto sia gli incentivi goduti duran-
te eventuali periodi di utilizzazione indiretta, da parte
dello stesso soggetto mediante contratto di sommini-
strazione (in tal caso l’utilizzatore deve rimborsare al
somministratore gli oneri previdenziali “effettivamente
sostenuti”).
È da tenere presente che gli incentivi sono subordinati
anche al rispetto delle norme poste a tutela delle con-
dizioni di lavoro, in particolare al possesso, da parte dei
datori di lavoro, de DURC (documento unico di regola-
rità contributiva).
1. assunzione di lavoratori disoccupati
o in Cigs da almeno 24 mesi
L’art. 8, comma 9, della legge 407/1990 prevede che
per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato
di lavoratori disoccupati o in cigs da almeno 24 mesi
sia previsto, a favori dei datori di lavoro, uno sgravio
contributivo nella misura del 50% per un periodo di
36 mesi.
La legge 92/2012 ha modificato la disciplina delle
cause ostative al godimento dell’incentivo, escludendo
il beneficio
solo
nel caso di licenziamenti intimati per
giustificato motivo oggettivo o per riduzione del per-
sonale (la precedente disposizione prevedeva che qua-
lunque tipo di licenziamento impediva l’accesso all’in-
centivo), vale a dire per quelle assunzioni effettuate in
sostituzione di lavoratori licenzianti per g.m.o. L’INPS
precisa che la suddetta condizione ostativa deve rife-
rirsi solo a quei casi i cui si configura una violazione di
un diritto di precedenza all’assunzione. Di conseguen-
za, l’incentivo spetta qualora, nel caso di licenziamento
per g.m.o. o per riduzione del personale, venga offerto
il lavoro ai dipendenti licenziati e questi
rifiutino.
Per quanto riguarda le imprese artigiane, la disciplina
in materia non viene toccata dalla riforma. Pertanto, le
assunzioni effettuate dalle suddette aziende compor-
tano lo sgravio contributivo del 100% per un periodo
di 36 mesi.
Con riferimento al cumulo degli incentivi, la Circolare
INPS precisa che l’incentivo in oggetto è riconosciuto
anche nel caso di trasformazione a tempo indetermina-
to di un precedente contratto a tempo determinato, ma
non spetta se la trasformazione avviene nei confronti
di un lavoratore che ha maturato un diritto di prece-
denza all’assunzione.
L’incentivo spetta che nelle ipotesi di assunzione/tra-
sformazione a tempo indeterminato a scopo di sommi-
nistrazione. In tal caso il beneficio spetta per 36 mesi,
compresi gli eventuali periodi i cui il lavoratore rimane
in attesa di assegnazione.
2. assunzione di lavoratori iscritti
nelle liste di mobilità
Le regole generali dettate dalla legge 92/2012 in re-
lazione al diritto di precedenza nelle assunzioni valgo-
no anche per gli incentivi all’assunzione dei lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità.
Con riferimento al cumulo degli incentivi, la Circolare
INPS afferma che l’assunzione a tempo indeterminato,
successiva ad un rapporto a tempo determinato origi-
nariamente instaurato con un lavoratore iscritto alle li-
ste di mobilità, deve essere equiparata alla trasforma-
zione a tempo indeterminato prevista dall’art. 8, c. 2,
legge 223/1991. Pertanto, per un’assunzione a tempo
indeterminato che segua, con o senza soluzione di con-
tinuità, un’assunzione a termine dalle liste di mobili-
tà, spetta la riduzione contributiva per 12 mesi, a cui
si aggiunge il contributo mensile di cui all’art. 8, c. 4,
l. 223/1991. Tali benefici
non spettano
nei casi in cui
l’assunzione sia dovuta al rispetto del diritto di prece-
denza.
Nel caso di somministrazione l’incentivo spetta
all’agenzia di somministrazione sia per le assunzioni
a tempo determinato che indeterminato; in caso di as-
sunzione a tempo indeterminato l’incentivo spetta sia
per la somministrazione a tempo indeterminato che
per i periodi di somministrazione a tempo determina-
to; spetta anche mentre il lavoratore è in attesa di as-
segnazione.
L’incentivo non spetta se l’agenzia di somministrazione
assume entro sei mesi un lavoratore iscritto alle liste
di mobilità.
C
ONTRATTUALE
6
Autoliquidazione Inail 2012/2013. Invio Basi
di Calcolo.
Sono in consegna presso le sedi/indirizzo di posta elet-
tronica delle imprese i modelli per la “dichiarazione
delle retribuzioni” (Mod. 1031), con allegate le “basi di
calcolo”, che sono stati preceduti dai modelli di “classi-
ficazione tassazione rischio assicurato”. Tutte le aziende
soggette all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
dovranno, infatti, determinare autonomamente il premio
da corrispondere all’INAIL, sia come anticipo sulla rata
premio 2013, sia come regolazione dell’anno precedente
(2012). Il prospetto delle basi di calcolo riporta tutti gli
elementi necessari per il calcolo stesso compresa l’in-
dicazione delle voci di tariffa soggette ad applicazione
dell’addizionale per il Fondo amianto.
Ricordiamo che il versamento del premio e dei contributi
associativi, è fissato per lunedì 18 febbraio 2013.
Per quanto riguarda il Modello 1031, che deve essere
inviato all’INAIL solo in via telematica, la scadenza è
fissata al 16 marzo 2013.
C
ONTRATTUALE
7
TFR. Coefficiente di rivalutazione: a novembre
2012. In caso di cessazione dal 15.11.2012
al 14.12.2012.
Il coefficiente di rivalutazione del TFR maturato al
31.12.11, in caso di cessazione dal 15.11.12 al 14.12.12
è il seguente:
2,9615%
.
C
ONTRATTUALE
8
Area Chimica Ceramica Artigiana: proroga
disciplina apprendistato professionalizzante.
Firmato l’Accordo per la proroga della disciplina dell’ap-
prendistato professionalizzante per il settore Area Chi-
mica Ceramica Artigiana.
Il 12.12.12 è stato siglato l’accordo di proroga dell’ap-
prendistato professionalizzante ex D.Lgs. 167/2011 per
il settore Area Chimica Ceramica artigiana. Il suddetto
accordo proroga la vigenza dell’Accordo Interconfede-
rale del 03.05.2012 fino al 30 aprile 2013.Pertanto, i
rapporti di lavoro in apprendistato continueranno ad
essere regolamentati dall’art.53 del CCNL Area Chimi-
ca Ceramica e dalle regole introdotte con il suddetto
accordo interconfederale.
Per approfondimenti consultare il file:
Download proroga apprendistato Chimica Ceramica.pdf
alla notizia 852 su
www.informaimpresa.it
InformaImpresa
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Venerdì
11
gennaio
2013