This is a SEO version of Schema. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »relativi al premio unitario artigiano e alla retribuzio-ne convenzionale corrispondente, con riferimento ai singoli soggetti autonomi artigiani, identifcati dal codice fscale.
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
Modifcato il codice contributo da indicare nel model-lo F24. Per l’autoliquidazione 2011/2012, il codice identifcativo dei contributi associativi è:
721157
Per ogni P.A.T. , per regolazione e per rata, nel modello, vengono indicati i dati utili per il calcolo dell’importo dovuto fra i quali assume particolare importanza il
codice contributo (codice per F24) in quanto: - per ogni codice dovrà essere effettuato, separata-mente (in caso di più contributi dovuti a diverse organizzazioni) , il calcolo dell’importo da pagare; - il versamento di ognuno degli importi così deter-minati (sommando per ogni codice la regolazio-ne e la rata) deve essere effettuato mediante il modello F24 utilizzando per ogni codice un rigo, identifcando il versamento stesso con il numero di riferimento del Contributo Associativo in paga-mento, rilevandolo alla colonna “CODICE PER F24” del foglio delle Basi di Calcolo, sezione relativa ai Contributi Associativi.
Si ricorda pertanto che l’indicazione dei contributi associativi nel modello F24 va eseguita su un rigo diverso rispetto a quello del premio INAIL.
Confermiamo la possibilità di compensare i contributi associativi con i premi assicurativi o con altre voci della delega di versamento.
Ricordiamo che l’INAIL ha ritenuto opportuno pre-cisare che non è possibile effettuare l’operazione inversa, ovvero utilizzare gli eventuali crediti a titolo di contributo associativo per coprire in tutto od in parte gli importi dovuti come contributi obbligatori oppure contributi associativi richiesti da una Orga-nizzazione terza.
DICHIARAZIONE SALARI MODELLO 1031
Per quanto riguarda il modello in questione, l’impo-stazione in verticale del modulo stesso e la conse-guente sua articolazione in due colonne, è rimasta invariata rispetto all’anno scorso.
Risultano prestampati i campi relativi all’anno di rife-rimento, alla Sede INAIL che gestisce il rapporto con il datore di lavoro, i dati identifcativi di quest’ultimo (che comprendono la Ragione Sociale), il codice ditta e il codice fscale. Inoltre vengono esposti i numeri delle P.A.T. interessate e per ciascuna di queste le voci di tariffa e il loro periodo di vigenza, la gestione di inquadramento (1 = INDUSTRIA, 2 = ARTIGIANATO, 3 = TERZIARIO, 4 = ALTRE ATTIVITA’) e la presenza o meno del rischio silicosi/asbestosi.
Nell’ipotesi di P.A.T. classifcate a più voci (nel caso di ponderazione), saranno prestampate per ciascuna di esse distinte colonne nelle quali dovranno essere indicati gli specifci dati retributivi.
In questo modo il versamento dei premi dovuti, anche a fronte di più P.A.T. dovrà essere effettuato, in forma unifcata, riportando nella sezione INAIL del modello F24, il totale dell’importo dovuto.
Per quanto attiene infne ai Contributi Associativi, si ribadisce quanto già detto a proposito della non cumulabilità con i premi INAIL. Il loro versamento, quindi, andrà effettuato, per ognuno dei codici iden-
tifcativi indicati nelle basi di calcolo, utilizzando le altre righe dello stesso modello F24 sopracitato per quante sono le tipologie di contributi dovuti, sempre della sezione INAIL.
Si ricorda altresì che le aziende artigiane che nel corso del 2011 si sono trovate nelle seguenti condizioni: - non abbiano occupato dipendenti;
- non abbiano comunque corrisposto per il medesi-mo anno somme a titolo di premio anticipato per dipendenti;
- abbiano occupato esclusivamente personale con qualifca di apprendista;
- non intendono usufruire della rateazione dei ver-samenti per l’autoliquidazione 2011/2012;
non sono soggette all’obbligo di presentazione all’INAIL della “dichiarazione delle retribuzioni” (Modello 1031).
Pertanto, le imprese artigiane che si trovino nelle pre-dette condizioni dovranno, eventualmente usufruendo dell’apposito servizio gratuito predisposto dall’Asso-ciazione Artigiani, eseguire solamente i calcoli dei premi e contributi associativi da versare.
8 - VADEMECUM
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI: CALCOLO E VERSAMENTO
1.Nell’effettuare i conteggi vanno sempre utilizza-ti gli importi dei contributi associativi per regola-zione 2011 e rata 2012 indicati sul modello “basi di calcolo premi” inviato dall’Istituto in occasione dell’autoliquidazione 2011/2012. Eventuali casi particolari dovranno essere valutati con la Sezio-ne Anagrafca dell’Area Territorio di Confartigiana-to Vicenza (tel: 0444 392423; fax: 0444 392441; e-mail: g.bortolan@confartigianatovicenza.it ). 2.La quota associativa per l’anno 2012 è così deter-minata:
A)quota fssa per azienda: € 118;
B)7,00 pro mille calcolato sulle retribuzioni del per-sonale dipendente soggetto ad assicurazione in-fortuni, con un massimale di € 662;
C)7,00 pro mille con un massimale di € 662, calcola-to sul salario convenzionale del nucleo artigiano. La somma complessiva di A + B + C non potrà su-perare l’importo totale di € 780 per azienda. 3.Le quote sono già calcolate e stampate dall’INAIL sul modello inviato alle aziende e sono state cal-colate sulle retribuzioni 2010 per i dipendenti e sul salario convenzionale 2011 per il nucleo arti-giano.
IMPORTANTE NOVITA’ 721157
è il nuovo codice per il versamento dei contributi associativi tramite modello F24
Il versamento dei contributi associativi, dato dalla somma algebrica tra regolazione 2011 e rata 2012,
va eseguito utilizzando un’apposita riga, diversa da quella usata per il versamento del premio assicura-tivo , della sezione INAIL della delega di versamen-to unifcata F24. La compilazione va fatta seguendo le indicazioni del fac simile qui sotto evidenziato, avendo cura di riportare nei campi numerati del F24 i dati corrispondenti ai numeri indicati nella ripro-duzione della modulistica INAIL (basi di calcolo e modello 1031).
12 InformaImpresa Venerdì 27 gennaio 2012
This is a SEO version of Schema. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »