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di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972 (ad ecce-
zione di quelle di cui al co. 6 (operazioni effettuate
nei porti, aeroporti, scali ferroviari ecc.);
- con la dicitura “regime del margine – beni usati”, “re-
gime del margine – oggetti d’arte”, “regime del mar-
gine – oggetti d’antiquariato o collezione”, in base ai
casi previsti dal decreto Legge n. 41/1995;
- con la dicitura “regime del margine – agenzie di viag-
gio”, per le operazioni sottoposte al regime del mar-
gine di cui all’articolo 74-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Fattura semplificata
A partire dal 1° gennaio 2013, viene introdotta la
possibilità di emettere fattura in modalità “semplifi-
cata”, per quelle operazioni di ammontare complessi-
vo non superiore a 100 euro (Iva compresa), nonché
per le fatture rettificative di cui all’art. 26 del D.P.R. n.
633/1972.
Il nuovo articolo 21-bis del D.P.R. n. 633/1972, indivi-
dua gli elementi essenziali della fattura semplificata:
a. data di emissione;
b. numero progressivo che la identifichi in modo univo-
co;
c. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e co-
gnome, residenza o domicilio del soggetto cedente o
prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubica-
zione della stabile organizzazione per i soggetti non
residenti;
d. numero di partita IVA del soggetto cedente o presta-
tore;
e. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e co-
gnome, residenza o domicilio del soggetto cessiona-
rio o committente, del rappresentante fiscale nonché
ubicazione della stabile organizzazione per i sogget-
ti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto
stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato
il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ov-
vero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro
Stato membro dell’Unione europea, il solo numero di
identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di
stabilimento;
f. descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
g. ammontare del corrispettivo complessivo e dell’im-
posta incorporata, ovvero dei dati che permettono di
calcolarla;
h. per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, il rife-
rimento alla fattura rettificata e le indicazioni speci-
fiche che vengono modificate.
La fattura semplificata non può essere emessa per le
seguenti tipologie di operazioni:
a) cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427;
b)operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, let-
tera a (cessioni di beni o prestazioni di servizi, di-
verse da quelle di cui all’articolo 10, nn da 1) a 4)
e 9) effettuate nei confronti di un soggetto passivo
che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro
dell’Unione europea, con l’annotazione “inversione
contabile”).
Con decreto di natura non regolamentare il Ministro
dell’economia e delle finanze può:
- innalzare fino a 400 euro il limite oggi fissato a 100
euro,
- consentire l’emissione di fatture semplificate anche
senza limiti di importo per le operazioni effettuate
nell’ambito di specifici settori di attività o da specifi-
che tipologie di soggetti per i quali le pratiche com-
merciali o amministrative ovvero le condizioni tec-
niche di emissione delle fatture rendono particolar-
mente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli
articoli 13, comma 4 e 21, comma 2.
La fattura semplificata, come pure quella ordinaria, può
essere emessa anche mediante apparecchi misuratori
fiscali. In tal caso, con D.M. , saranno individuati gli ele-
menti da indicare in luogo dei dati identificati del sog-
getto che emette il documento.
Operazioni intracomunitarie
Le modifiche apportate al D.L. n. 331/93 riguardano il
momento di effettuazione delle operazioni, la relativa
fatturazione e registrazione.
Una cessione/acquisto intraUE si considera effettua-
ta all’atto dell’inizio del trasporto/spedizione dei beni
all’acquirente o a terzi per suo conto, dall’Italia o dallo
Stato UE di provenienza.
Nel caso di ipotesi che anticipano il momento di effet-
tuazione dell’operazione, rileva l’emissione della fattu-
ra: in tal caso l’operazione si considera effettuata, limi-
tatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.
Per le cessioni/acquisti effettuati in modo continuato
nell’arco di un periodo superiore ad un mese, il mo-
mento di effettuazione è fissato al termine di ciascun
mese.
Per gli acquisti intracomunitari, è confermata l’inte-
grazione della fattura emessa dal fornitore UE. Per le
prestazioni di servizi effettuate da soggetti comunitari,
l’integrazione della fattura estera non è più limitata ai
servizi generici ex art. 7-ter DPR 633/72.
Le fatture così integrate vanno annotate:
- nel registro delle fatture emesse/corrispettivi entro il
giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione,
e con riferimento al mese precedente, con l’indica-
zione del corrispettivo espresso in valuta estera;
- nel registro degli acquisti, ai fini della detrazione
dell’IVA a credito.
In caso di mancato ricevimento della fattura estera en-
tro il secondo mese successivo a quello di effettuazio-
ne, l’acquirente è tenuto ad emettere entro il giorno
15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione
un’apposita autofattura. L’annotazione nel registro del-
le fatture emesse va effettuata entro il termine di emis-
sione e con riferimento al mese precedente.
La fattura relativa ad una cessione intraUE va emes-
sa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione e va annotata nel registro delle fatture
emesse entro il termine di emissione, con riferimento
al mese di effettuazione.
4. IMU: ATTRIBUZIONE GETTITO
Per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva dello
Stato sul gettito dell’IMU. Di conseguenza, il gettito de-
rivante dal tributo è interamente attribuito ai comuni.
Fa eccezione il gettito derivante dagli immobili pro-
duttivi classificati nel gruppo catastale D, con aliquota
0,76 per cento, che è interamente riservato allo Stato.
Tale aliquota degli immobili produttivi di gruppo ca-
tastale D può essere aumentata dai Comuni sino a 0,3
punti percentuali.
È abrogato il fondo sperimentale di riequilibrio.
È istituito un fondo di solidarietà comunale con la fina-
lità di attuare la perequazione orizzontale tra Comuni,
alimentato con una quota del gettito dell’IMU definita
con DPCM da emanare entro il 30 aprile 2013 con ri-
ferimento al 2013, ed entro il 31 dicembre 2013, con
riferimento al 2014.
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Venerdì
25
gennaio
2013