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ambiente
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La Tares: Il nuovo tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi. Decorre dal 1° gennaio
2013.
La Tares sostituisce la Tarsu (tassa dei rifiuti) e la Tia
(tariffa sui rifiuti)
Con il decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito
dalla legge 22/12/21, n. 214, è stata istituita la
Tares, il nuovo tributo a copertura dei costi del ser-
vizio pubblico di smaltimento dei rifiuti e di quelli
“indivisibili”.
Con l’articolo 14 del decreto legge 06/12/2011 (con
tutti gli aggiornamenti nel tempo avvenuti), viene
stabilito che il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi
decorre dal 1° gennaio 2013, ed è istituito in tutti
i Comuni, a copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati av-
viati allo smaltimento svolto in regime di privativa
pubblica ai sensi della normativa ambientale e dei
costi relativi ai servi indivisibili dei Comuni.
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o
detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del
nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i
locali o le aree stesse.
L’intera spiegazione di cos’è la TARES si trova consul-
tando on line i file
- Download LA TARES - documento al 20 gennaio 2013.
pdf
- Download Regolamento per definire le tariffe del ser-
vizio di smaltimento dei rifiuti - metodo normalizzato.
pdf
- Federalismo fiscale municipale –Tassa/tariffa sui rifiuti
solidi urbani
alla notizia 900 su
www.informaimpresa.it
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CONTRATTUALE
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Metalmeccanica ed Installazione Impianti.
L’Accordo Regionale 21.01.2013 conferma
le quote Ebav per il 2013.
La Confartigianato ha firmato con le O.O.S.S. un Ac-
cordo Regionale per il settore Meccanica, Autoripa-
razione ed Installazione impianti sulle contribuzioni
Ebav per il 2013.
Lo scorso 21 gennaio 2013 è stato siglato un ver-
bale di intesa con le OOSS di categoria del settore
metalmeccanica, autoriparazione ed installazione di
impianti che prevede la conferma anche per il 2013
delle attuali contribuzioni Ebav di 2°livello. Ricor-
diamo che il precedente Accordo regionale del 21
ottobre 2011 aveva previsto a far data dal 2013 una
riduzione di 1,15 euro della quota Ebav destinata ad
alimentare il fondo crisi area settore.
Le parti hanno convenuto che
per tutto il 2013
sia
comunque mantenuta la specifica quota di alimen-
tazione del fondo già in vigore nel 2012, vale a dire
€ 3,00 a carico impresa ed € 0,65 a carico dipenden-
te. Per effetto di tale intesa rimangono quindi
inalte-
rate le quote complessive di versamento ad Ebav per
il 2013 pari a € 16,13 a carico impresa ed a € 3,57
a carico lavoratori.
E’ pertanto rinviata al 2014 l’eventuale riduzione
delle aliquote di alimentazione del fondo crisi area
settore portando le quote a € 2,00 a carico impresa
e € 0,50 a carico lavoratore.
Per approfondimenti consultare on line il testo
dell’Accordo Regionale
-
Download ACC MECC 21.01.13 Versamenti EBav 2013
conferma Quote TESTO 01.13.pdf
alla notizia 898 su
www.informaimpresa.it
CONTRATTUALE
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Contribuzione dovuta per l’anno 2013.
Circolare dell’INPS sulle principali novità.
Con la circolare n. 13 del 28.01.2013 l’INPS fornisce
le prime indicazioni sulla contribuzione dovuta dai
datori di lavoro nel 2013 in relazione all’entrata in
vigore delle disposizioni della Riforma del Lavoro.
In questa prima parte del 2013 l’INPS è intervenu-
to in più occasioni per spiegare le novità introdotte
dalla legge di Riforma del Mercato del Lavoro (Leg-
ge 92/2012).
Ora, con la Circolare n. 13 del 28.01.13, l’istituto fa
il punto su alcuni aspetti legati alla contribuzione
che i datori di lavoro devono versare nel 2013.
Alcune questioni riguardano particolari settori (pe-
sca, piloti dei porti, agricoltura), in altre parti l’Istitu-
to delinea la messa a regime, a far data dal 1 gennaio
2013, della disciplina in materia di integrazione sa-
lariale straordinaria in particolari tipologie di impre-
se (quelle esercenti attività commerciali con più di
50 dipendenti, le agenzie di viaggio e turismo, com-
presi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti,
le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti e le
imprese ti trasporto aereo e del sistema aeroportua-
le, a prescindere dal numero di dipendenti).
Per quanto riguarda l’artigianato, vanno evidenziati
due aspetti, il primo di particolare rilevanza, riguar-
da la mancata proroga della possibilità di iscrizione
nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per
giustificato motivo oggettivo, per i quali non ricorro-
no le condizioni per l’attivazione della procedura di
mobilità (vi rientrano anche le imprese artigiane).
Mancando la copertura economica, non risulta pos-
sibile per tali lavoratori iscriversi nelle liste di mobi-
lità dal 1 gennaio 2013, di conseguenza le aziende
non possono accedere alle agevolazioni contributi-
ve in caso di loro assunzione. Peraltro, non è pos-
sibile richiedere le agevolazioni contributive nem-
meno con riferimento a lavoratori che risultassero
già iscritti nelle liste di mobilità, di cui sopra, prima
del 31 dicembre 2012, qualora venissero assunti nel
corso del 2013.
Il secondo aspetto, è quello relativo agli incenti-
vi, riconosciuti alle aziende a partire dal 1 gennaio
2013, nel caso di assunzione di ultra cinquantenni
disoccupati da almeno 12 mesi e di donne di qua-
lunque età che si trovano in particolari condizioni
occupazionali.
Per tali tipologie di soggetti, la Legge 92/2012 ha
previsto un incentivo nella misura del 50% dei con-
tributi previdenziali a carico del datore di lavoro per
un periodo di 12 o 18 mesi a seconda che l’assunzio-
ne avvenga a tempo determinato o indeterminato.
L’INPS, nel confermare tali disposizioni, si riserva di
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Venerdì
8
febbraio
2013