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PREVIDENZA

1 Artigiani ed esercenti attività commerciali:

contribuzione 2012.

Le aliquote contributive per il finanziamento delle ge-stioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commer-cianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS, per il corrente anno 2012 sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall’anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livel-lo del 24 per cento, previsto dall’articolo 24, comma 22 del D.L. n. 201 del 2011, introdotto dalla legge di con-versione del 22 dicembre 2011 n° 214, e pubblicato in GU n. 300 del 27 dicembre 2011.

Pertanto le aliquote contributive dei lavoratori artigia-ni e commercianti, per l’anno 2012, sono pari alla mi-sura del 21,30%

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2012, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei con-tributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

I coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni prece-dentemente stabilite, dall’ art. 1, comma 2, della Legge 233 del 2/08/1990

Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere som-mato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contribu-to è stato prorogato,ad opera dell’art35, comma 1 della legge n. 183 del 2010 fino al 31 dicembre 2014. Per effetto di quanto disposto è dovuto inoltre un con-tributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

Contribuzione IVS sul minimale di reddito

Per l’anno 2012, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività com-merciali è pari a € 14.930,00.

Tale valore è stato ottenuto moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2012 (45,70) aggiungendo al prodotto l’importo di € 671,39. cosi come disposto dall’art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

Le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

Artigiani Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

21,30% 21,39%

Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 an-ni

18,30% 18,39%

La riduzione contributiva al 18,30% (artigiani) e al 18,39% (commercianti) è applicabile fino a tutto il me-se in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così determinato:

Artigiani Commercianti

titolari di qualun-que età e coadiu-vanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

3.187,53 (3.180,09 IVS + 7,44 maternità)

3.200,96 (3.192,89 IVS + 7,44 maternità)

coadiuvanti/coadiu-tori di età non supe-riore ai 21 anni

2.739,63 (2.732,19 IVS + 7,44 maternità)

2.753,07 (2.745,63 IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:

Artigiani Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / co-adiutori di età superio-re ai 21 anni

265,63 (265,01 IVS + 0,62 maternità)

266,75 (266,13 IVS + 0,62 maternità)

coadiuvanti / coadiu-tori di età non superio-re ai 21 anni

228,68 (227,68 IVS + 0,62 maternità)

229,42 (228,80 IVS + 0,62 maternità)

Si ritiene opportuno precisare che il minimale di reddi-to ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa.

Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale Il contributo per l’anno 2012 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2011 per la quota ecce-dente il predetto minimale di €. 14.930,00 annui in ba-se alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di €. 44.204,00.

Per i redditi superiori a € 44.204,00 annui resta con-fermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentua-le.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determina-te come segue:

Soggetti Scaglione

di reddito

Artigiani Commercianti

titolari di qua-lunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

fino 44.204,00

21,30% 21,39%

da 44.204,01

22,30% 22,39%

coadiuvanti / coadiutori di età non su-periore ai 21 anni

fino 44.204,00

18,30% 18,39%

da 44.204,01

19,30% 19,39%

Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere consi-derato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2012. Massimale imponibile di reddito annuo.

E’ stabilito che, in presenza di un reddito d’impresa su-periore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazio-ne della pensione prevista per l’assicurazione genera-le obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2,00 per

InformaImpresa 13 Venerdì 24 febbraio 2012

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