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la Regione Veneto e le Parti Sociali il 28 dicembre
2012. Per gli apprendisti privi dei requisiti per ac-
cedere alla CIG in deroga verranno definite entro il
28.02.2013 le modalità per richiedere alla CEAV un
intervento economico di importo non superiore al
20% del valore dell’ASPI.
L’accordo stabilisce anche la proroga fino al 31 di-
cembre 2013 dei sussidi destinati agli operai o ap-
prendisti operai licenziati per giustificato motivo og-
gettivo. Le relative domande dovranno essere pre-
sentate entro e non oltre il 28 febbraio 2014.
Infine, viene prorogato al 31 dicembre 2013 l’inter-
vento del Fondo competitività (prestazioni di soste-
gno finanziario a breve termine alle imprese del set-
tore) secondo quanto definito dagli accordi in essere
al 31 dicembre 2012 e dalle delibere della CEAV.
Per approfondimenti consutare il file:
- Download ACC 15 01 2013 Sospensione Apprendisti
2013 TESTO 01 13 .pdf
alla notizia 912 su
www.informaimpresa.it
CONTRATTUALE
30
Apprendistato. Circolare n. 5/2013 del
21.01.2013 del Ministero del Lavoro.
Il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 5 del 21
gennaio scorso chiarisce alcuni aspetti essenziali
della disciplina del rapporto di apprendistato di cui
al D. Lgs. 167/2011, con particolare riguardo al re-
gime sanzionatorio.
Il D. Lgs. 167/2011 (Testo Unico dell’apprendistato)
individua tre tipologie di apprendistato (apprendi-
stato per la qualifica e il diploma professionale, ap-
prendistato professionalizzante o contratto di me-
stiere, apprendistato di alta formazione e ricerca)
demandando alla contrattazione collettiva – accor-
di interconfederali o contratti collettivi – la regola-
mentazione dell’istituto nel rispetto di alcuni princi-
pi generali individuati dal testo di legge stesso (art.
2). Tra i vari principi elencati figura quello relativo
alla presenza del tutor o referente aziendale, la cui
disciplina è delegata esclusivamente alla contratta-
zione collettiva. Il Ministero precisa che il tutor/re-
ferente aziendale deve essere in possesso esclusi-
vamente dei requisiti individuati dalla contrattazio-
ne collettiva, dal momento che il D.M. 28 febbraio
2000 (relativo alle esperienze professionali richieste
per lo svolgimento delle funzioni di tutore azienda-
le) è sostanzialmente abrogato in seguito all’entrata
in vigore della nuova disciplina dell’apprendistato.
Nel caso in cui il datore di lavoro non individui la
figura del tutor o non disponga l’affiancamento di
un tutor all’apprendista, in violazione delle relative
disposizioni dei contratti collettivi è prevista la san-
zione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro
(in caso di recidiva la predetta sanzione varia da 300
a 1500 euro – art. 7, c. 2. D. Lgs 167/2011). Qualo-
ra tale difetto determini anche la mancata forma-
zione dell’apprendista troverà applicazione la rela-
tiva sanzione di cui all’art. 7, c. 1, D. Lgs. 167/2011.
L’ultima disposizione richiamata sanziona infatti la
mancata erogazione della formazione all’apprendi-
sta riconducibile esclusivamente alla responsabilità
del datore di lavoro e tale da rendere impossibile
la realizzazione dell’obiettivo formativo oggetto del
contratto di apprendistato. Fatte salve le specificità
delle diverse tipologie di apprendistato (per cui si ri-
manda ad una lettura della Circolare allegata), è suf-
ficiente in questa sede far presente che la responsa-
bilità del datore di lavoro si configura nelle ipotesi
in cui lo stesso non consenta all’apprendista di se-
guire i percorsi formativi esterni all’azienda previsti
dalla regolamentazione regionale e/o non effettui
quella parte di formazione interna prevista dalla re-
golamentazione regionale o dai contratti collettivi
e dal piano formativo individuale. L’inadempimen-
to formativo di cui sia esclusivamente responsabile
il datore di lavoro, se recuperabile,è oggetto di di-
sposizione da parte del personale ispettivo al fine
di ripristinare, mediante il recupero del debito for-
mativo, il corretto svolgimento del rapporto di ap-
prendistato. Se l’inadempimento è irrecuperabile (
cioè tale da non consentire il recupero del debito
formativo da parte dell’apprendista) è comminata la
sanzione di cui all’art. 7, c. 1. , del D. Lgs. 167/2011,
equivalente alla differenza fra la contribuzione ver-
sata e quella dovuta, con riferimento al livello di
inquadramento contrattuale superiore che sarebbe
stato raggiunto dal lavoratore al termine del perio-
do di apprendistato, maggiorata del 100%. Infine,
per quanto riguarda al rapporto fra apprendistato e
pregresse esperienze lavorative dell’apprendista il
Ministero precisa che al momento dell’instaurazione
del rapporto di apprendistato il lavoratore non deve
essere in possesso della qualificazione oggetto del
contratto, in caso contrario, lo stesso sarebbe nullo
per impossibilità di formare il lavoratore. La Circo-
lare ministeriale fa salva la possibilità di conclude-
re il contratto di apprendistato dopo un precedente
rapporto di lavoro, anche in apprendistato, purché
il precedente periodo lavorativo, svolto ricoprendo
mansioni corrispondenti alla stessa qualifica ogget-
to del contratto formativo, non sia di durata superio-
re alla metà di quella prevista dalla contrattazione
collettiva.
Per approfondimenti consutare il file:
Download Circolare MLPS n.5_2013 Apprendistato.pdf
alla notizia 913 su
www.informaimpresa.it
CONTRATTUALE
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Legno: conferma EET. Verbale di Intesa del
31.01.2013.
Da gennaio 2013 a luglio 2013 confermati i valo-
ri dell’EET per il settore Legno previsti dal CRIL del
21.12.2011.
Con apposito Verbale Regionale del 31.01.2013, le
parti, valutati i risultati relativi all’andamento dei pa-
rametri nel periodo di riferimento, hanno confermato
i valori dell’EET previsti con decorrenza 01.01.2013
per il settore Legno dal Contratto Regionale di lavo-
ro del 21.12.2011.
Per approfondimenti consutare il file:
- Download EET legno.pdf
alla notizia 917 su
www.informaimpresa.it
CONTRATTUALE
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Legno Artigiano: tabella retributiva
gennaio 2013.
Da gennaio 2013 erogazione EET.
4
InformaImpresa
Venerdì
22
febbraio
2013