compete il diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il
periodo corrispondente alla durata delle operazioni
elettorali.
Per quanto riguarda il trattamento economico rela-
tivo a tale periodo, occorre verificare quali giornate
siano lavorative e quali siano non lavorative.
In particolare, ai lavoratori interessati deve essere
garantito:
- per le giornate lavorative passate ai seggi, il di-
pendente ha diritto di fruire dello stesso tratta-
mento economico che gli sarebbe spettato in caso
di effettiva prestazione.
- per le giornate festive e non lavorative (es. il sa-
bato nella settimana corta), queste possono essere
alternativamente recuperate con altrettante gior-
nate di permesso (da usufruire immediatamente
dopo le elezioni) o compensate con quote retribu-
tive giornaliere (pari cioè ad una giornata di retri-
buzione).
Si precisa che la legge non specifica le modalità di
scelta tra riposo compensativo e retribuzione. Qua-
lora il dipendente, in accordo con il datore di lavo-
ro, decida di usufruire del riposo compensativo, si
ritiene che tale riposo debba essere goduto subito
dopo la fine delle operazioni di seggio. In assenza di
specifiche disposizioni di legge, non deve essere ri-
conosciuto alcun compenso per il lavoro straordina-
rio (notturno e festivo) in relazione all’attività svolta
presso il seggio, la quale costituisce oggetto di spe-
cifico ed esclusivo compenso da parte dello Stato.
I lavoratori interessati sono tenuti a produrre, oltre
alla copia del certificato di chiamata al seggio, an-
che l’attestato, firmato dal presidente, con il timbro
della sezione elettorale presso cui il lavoratore è
stato chiamato ad adempiere le funzioni elettorali e
con l’indicazione delle giornate di presenza al seg-
gio e dell’orario di chiusura.
Per i lavoratori che assolvono l’incarico di presiden-
te la certificazione potrà essere vistata dal vice pre-
sidente.
• • •
PREVIDENZA
1
Artigiani ed esercenti attività commerciali:
contribuzione 2013. Nuove aliquote 2013
per artigiani e commercianti.
A partire dall’anno 2013, L’INPS non invierà più le
comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per
il pagamento della contribuzione dovuta
in quanto
le medesime informazioni potranno essere facil-
mente prelevate, a cura del contribuente o di un suo
delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto
previdenziale “Dati del mod. F24”. Attraverso tale
opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare,
in formato PDF, il modello da utilizzare per effettua-
re il pagamento.
PREMESSA
Le aliquote contributive per il finanziamento del-
le gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’IN-
PS, per il corrente anno 2013 sono incrementate di
0,45 punti percentuali , come previsto dall’articolo
24, comma 22 del D.L. n. 201 del 2011, introdotto
dalla legge di conversione del 22 dicembre 2011
n. 214, e pubblicato in GU n. 300 del 27 dicembre
2011.
Pertanto le aliquote contributive dei lavoratori arti-
giani e commercianti, per l’anno 2013, sono pari alla
misura del 21,75%.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2013, le
disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della leg-
ge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione
del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli
esercenti attività commerciali con più di sessanta-
cinque anni di età, già pensionati presso le gestioni
dell’Istituto.
I coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventu-
no anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni
stabilite, dall’ art. 1, comma 2, della Legge 233 del
2/08/1990
Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attivi-
tà commerciali, alla predetta aliquota, del 21,75%,
dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota
aggiuntiva, istituita dal D.L. 28 marzo 1996 n. 207,
ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva
dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di
tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art
35 comma 1 della legge n. 183 del 2010, fino al 31
dicembre 2014.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 49, comma 1,
della legge 23 dicembre 1999 n. 488, è dovuto inol-
tre un contributo per le prestazioni di maternità sta-
bilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei
commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.
CONTRIBUZIONE IVS SUL MINIMALE DI REDDITO
Per l’anno 2013, il reddito minimo annuo da prende-
re in considerazione ai fini del calcolo del contributo
IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività
commerciali è pari a € 15.357,00.
CONTRIBUZIONE IVS SU REDDITO
ECCEDENTE IL MINIMALE
Il contributo per l’anno 2013 è dovuto sulla totalità
dei redditi prodotti nel 2012 per la quota eccedente
il predetto minimale di € 15.357,00 annui in base
alle aliquote citate e fino al limite della prima fa-
scia di retribuzione annua pari, per l’anno corrente,
all’importo di € 45.530,00.
Il contributo in argomento - denominato contributo
a conguaglio - sommato al contributo sul minima-
le di reddito, deve essere considerato come acconto
delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’im-
presa prodotti nel 2013.
MASSIMALE IMPONIBILE DI REDDITO ANNUO
E’ stabilito che, in presenza di un reddito d’impresa
superiore al limite di retribuzione annua pensiona-
bile cui si applica la percentuale massima di commi-
surazione della pensione prevista per l’assicurazione
generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti
(2,00 per cento), la quota di reddito eccedente tale
limite, per il 2013 pari a € 45.530,00, viene presa in
considerazione, ai fini del versamento dei contributi
previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari
ai due terzi del limite stesso.
Per l’anno 2013, pertanto, il massimale di reddito
annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è
pari a € 75.883,00 (€ 45.530,00 più € 30.353,00).
Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti
InformaImpresa
7
Venerdì
22
febbraio
2013