Page 15 - Schema

This is a SEO version of Schema. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

che nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore (ai sensi dell’articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146) che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore:

a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici , di cui all’art. 39, comma 1, lettera d), secon-do periodo, DPR 600/73 e articolo 54, co. 2, ultimo periodo del DPR 633/72;

b)sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’at-tività di accertamento previsti dall’articolo 43, primo comma, D.P.R. n. 600/73 e art. 57, primo comma, D.P.R. n. 633/72; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui al D.lgs. 74/2000;

c) è ammessa la determinazione sintetica del reddito com-plessivo di cui all’articolo 38 del DPR 600/73, a con-dizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. L’Agenzia delle entrate, nel corso del video-forum, organizzato da un quotidiano economico, ha fornito una prima precisa-zione relativamente ai limiti ai poteri di accertamento dell’Agenzia nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore. In particolare, l’Agenzia ha precisato che il benefcio si applica solo nei confronti di quei soggetti per i quali si applicano le previsioni normative in materia di deter-minazione sintetica del reddito ossia le persone fsiche (ditte individuali e lavoratori autonomi), rimanendone pertanto escluse le società e i soci-persone fsiche. Tali benefci si applicano a condizione che:

a) il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fni dell’appli-cazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;

b)sulla base di detti dati la posizione del contribuente

risulti, oltre che congrua anche per adeguamento, coe-rente con gli specifci indicatori di coerenza economica previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili. La coerenza misura il comportamento del contribuente rispetto ai valori di indicatori economici predeterminati, per ciascuna attività, dallo studio di settore.

Nel corso del video-forum, organizzato da un quoti-diano economico, l’Agenzia delle entrate ha, inoltre, chiarito che le misure premiali contenute nel comma 9 dell’articolo 10 del decreto legge 201/2011 hanno una portata generale, non collegata all’applicazione del regime premiale, applicandosi a tutti i contribuenti sog-getti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore di cui all’articolo 10 della legge n. 146/1998.

2. I soggetti non congrui ovvero non coerenti ovvero che dichiarano dati infedeli

Nei confronti di coloro che non si applicano le nuove previsioni (in quanto non congrui ovvero non coerenti o che hanno compilato non correttamente il modello studi), l’Agenzia delle entrate e la Guardia di fnanza destineranno parte della capacità operativa alla effet-tuazione di specifci piani di controllo, articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e basati su specifche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni relative alle operazioni fnanziarie contenu-te nell’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, comma 6 del D.P.R. n. 605/1973. E’ opportuno ricordare che l’art. 23, comma 28, lett. c), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifcazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, in vigore dal 17 luglio 2011 ha aggiunto una nuova lettera (la d-ter) all’articolo 39, comma 2, del D.P.R. 600/1973, con la quale è, già, disposto che l’Amministrazione fnanziaria può ricorrere

all’ accertamento induttivo , tra le altre ipotesi, anche qua-lora il modello studi di settore non venga allegato alla dichiarazione dei reddito ovvero sia compilato in manie-ra infedele. In tale ultimo caso è necessario che l’errore abbia causato uno scostamento rispetto al reddito di impresa/lavoro autonomo accertato superiore al 10% di quello dichiarato (cfr. ns. Informativa n. 64/2011).

3. I soggetti non congrui e non coerenti

Inoltre, nei confronti dei soggetti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore e per i quali non ricorra la condi-zione di cui alla lettera b) del precedente comma 10, dell’articolo 10, ossia la posizione del contribuente non risulti coerente con gli specifci indicatori di coerenza, i controlli sono svolti prioritariamente con l’utilizzo dei poteri istruttori riconosciuti agli uffci per le indagini fnanziarie di cui ai numeri 6-bis e 7 del primo comma dell’articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973 e ai numeri 6-bis e 7 del secondo comma dell’articolo 51 del D.P.R. n. 633/1972.

4. Decorrenza, modalità e termini di accesso al nuovo regime

Le nuove disposizioni verranno applicate con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 (UNICO 2012) e a quelle successive. Per le annualità antecedenti il 2011 continueranno ad essere applicate le norme rela-tive alla limitazione dei poteri di accertamento di cui al pre-vigente comma 4-bis dell’articolo 10 e dall’articolo 10-ter della legge n.146/1998, abrogate dal comma 12 dell’articolo in esame.

Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso al nuovo regime tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente. Con lo stesso provvedimento saranno dettate le relative disposizioni di attuazione.

5. Abolizione delle norme relative

alla limitazione dei poteri di accertamento dell’Amministrazione fnanziaria

L’articolo 10, comma 12, del decreto legge 201/2011 dispone, come sopra anticipato, l’abrogazione del comma 4-bis dell’articolo 10 e dell’articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Si tratta delle norme che stabiliscono che nei confronti di soggetti congrui e coerenti rispetto ai risultati degli studi di settore, anche per effetto dell’adesione agli inviti a comparire, non risulta accertabile in base alle rettifche fondate sulle presunzioni semplici, qualora l’ammontare delle attività non dichiarate, con il limite di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati.

• • •

SICUREZZA

15 Formazione obbligatoria per i lavoratori,

preposti e dirigenti. Definiti gli aspetti da sviluppare e le ore di formazione. Definita anche la periodicità dell’aggiornamento obbligatorio. Il Cesar è il centro di formazione accreditato della Confartigianato.

Pubblicato l’accordo 21/12/2011 della Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

L’accordo Stato/Regioni

L’accordo Stato/Regioni del 21/12/2011 disciplina, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 09/04/2008, n. 81, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’aggiornamento dei la-

InformaImpresa 15 Venerdì 9 marzo 2012

Page 15 - Schema

This is a SEO version of Schema. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »