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mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di prote-
zione antincendio, che contengono gas fluorurati ad
effetto serra elencati nell’allegato I, adottano tutte le
misure fattibili sul piano tecnico e che non compor-
tano costi sproporzionati per:
a) prevenire perdite di tali gas; e
b) riparare non appena possibile le perdite rilevate.
2.
Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
provvedono affinché esse siano controllate, per indi-
viduare perdite, da personale certificato che soddisfi
i requisiti di cui all’articolo 5, con la frequenza indi-
cata di seguito:
a) le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas
fluorurati ad effetto serra sono controllate per indi-
viduare perdite almeno una volta all’anno; questa di-
sposizione non si applica alle apparecchiature con
impianti ermeticamente sigillati, etichettati come ta-
li e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluoru-
rati ad effetto serra;
b) le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;
c) le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite una volta ogni tre mesi.
Le applicazioni sono controllate per individuare per-
dite entro un mese dalla riparazione della perdita
per accertare che la riparazione sia stata efficace.
Ai fini del presente paragrafo per “controllate per in-
dividuare perdite” si intende che le apparecchiature
o gli impianti sono esaminati per individuare perdite
attraverso metodi di misurazione diretta o indiretta,
incentrati sulle parti dell’apparecchiatura o dell’im-
pianto in cui è più probabile che si verifichino delle
perdite. I metodi di misurazione diretta o indiretta
per controllare la presenza di eventuali perdite de-
vono essere specificati nei requisiti di ispezione stan-
dard di cui al paragrafo 7.
3.
Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorura-
ti ad effetto serra installano sistemi di rilevamento
delle perdite. Tali sistemi di rilevamento delle per-
dite sono controllati almeno una volta all’anno per
accertarne il corretto funzionamento. Nel caso dei si-
stemi di protezione antincendio installati prima del
4 luglio 2007, i sistemi di rilevamento delle perdite
devono essere installati entro il 4 luglio 2010.
4.
Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle
perdite correttamente funzionante, la frequenza dei
controlli di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), può es-
sere dimezzata.
5.
Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se
viene già applicato un regime di ispezioni al fine di
ottemperare alla norma Iso 14520, queste ispezio-
ni possono anche soddisfare i requisiti del presente
regolamento, purché siano almeno altrettanto fre-
quenti.
6.
Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad
effetto serra tengono un registro in cui riportano la
quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra in-
stallati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle
recuperate durante le operazioni di manutenzione, di
riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengo-
no inoltre un registro di altre informazioni pertinen-
ti, inclusa l’identificazione della società o del tecni-
co che ha eseguito la manutenzione o la riparazione,
nonché le date e i risultati dei controlli effettuati ai
sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e le informazioni perti-
nenti che permettono di individuare nello specifico
le apparecchiature fisse separate delle applicazioni
di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Su richiesta, detti
registri sono messi a disposizione dell’autorità com-
petente e della Commissione.
7.
La Commissione stabilisce i requisiti standard di con-
trollo delle perdite per ciascuna delle applicazioni
di cui al paragrafo 1. Tali misure, intese a modifica-
re elementi non essenziali del presente regolamento
completandolo, sono adottate secondo la procedura
di regolamentazione con controllo di cui all’articolo
12, paragrafo 3.
Per approfondimenti consultare i file:
- Download Regolamento 18 dicembre 2007 - n 1497 -
2007 - Ce.pdf
- Download Gas fluorurati - Reg.Ce 19 dicembre 2007 n.
1516.pdf
alla notizia 955 su
www.informaimpresa.it
ambiente
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Gas Fluorurati: registro degli impianti
per applicazioni fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria e pompe di calore
contenenti 3 kg o più di gas fluorurati.
Nel sito web del Ministero dell’ambiente è presente il
“registro dell’apparecchiatura”.
Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria e pompe di calore, contenenti
3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra hanno l’ob-
bligo di tenere il “Registro dell’Apparecchiatura” di cui
all’articolo 2 del regolamento (Ce) n. 1516/2007.
Nel registro, gli operatori riportano le informazioni pre-
viste dall’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (Ce)
n. 842/2006.
Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del
11/02/2013, il Ministero dell’ambiente informa che
nel suo sito web (www.miniambiente.it) è riportato il
formato del registro, nonché la modalità della sua mes-
sa a disposizione.
PARLAMENTO EUROPEO
Regolamento 17 maggio 2006, n. 842/2006/Cee
Testo aggiornato al 14/12/2012
….
Articolo 3 - Contenimento
1.
Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refri-
gerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore
mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di prote-
zione antincendio, che contengono gas fluorurati ad
effetto serra elencati nell’allegato I, adottano tutte le
misure fattibili sul piano tecnico e che non compor-
tano costi sproporzionati per:
a) prevenire perdite di tali gas; e
b) riparare non appena possibile le perdite rilevate.
2.
Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
provvedono affinché esse siano controllate, per indi-
viduare perdite, da personale certificato che soddisfi
i requisiti di cui all’articolo 5, con la frequenza indi-
cata di seguito:
a) le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas
fluorurati ad effetto serra sono controllate per indi-
viduare perdite almeno una volta all’anno; questa di-
sposizione non si applica alle apparecchiature con
impianti ermeticamente sigillati, etichettati come ta-
li e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluoru-
rati ad effetto serra;
b) le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;
c) le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
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