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« Previous Page Table of Contents Next Page »allo Spazio economico europeo (SEE) che garantisco-no un adeguato scambio di informazioni, l’imposta è stabilita in misura fssa pari a ( 34,2 euro annui ) quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a) della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972.
L’imposta si applica al valore di mercato delle attività fnanziarie rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimen-to per le singole attività e, in mancanza, secondo il va-lore nominale o di rimborso.
Il comma 21 stabilisce che dall’imposta si deduce, fno a concorrenza del suo ammontare dell’eventuale impo-sta patrimoniale versata nello Stato in cui sono dete-nute le attività fnanziarie. Nelle Convenzioni contro la doppia imposizione, generalmente, la tassazione patri-moniale sulle attività fnanziarie è esclusiva nel Paese di residenza del contribuente – persona fsica.
LE DISPOSZIONI COMUNI
1. Le modalità di attuazione e il termine di versamento
Infne, il comma 23 prescrive che con uno o più prov-vedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi, da 13 a 22, disponendo comunque che il versamento delle due imposte in argomento (quella sugli immobili e quella sulle attività fnanziarie detenuti all’estero) è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all’anno di riferimento.
2. Decorrenza
Entrambe le imposte (sul valore degli immobili situati all’estero e sulle attività fnanziarie detenute all’estero) dovranno essere versate anche per il periodo di impo-sta 2011 e dovranno essere assolte in sede di dichiara-zione dei redditi da presentare nel 2012, compilando i righi del quadro RM di UNICO 2012.
Inoltre chi presenta il modello 730/2012, dovrà pre-sentare il quadro RM del Modello UNICO 2012, come indicato nelle istruzioni alla compilazione del modello 730/2012.
FISCO
18 Confermato per il 2012 il credito d’imposta
per il CSSN versato dagli autotrasportatori nel 2011
L’Agenzia delle entrate ha confermato anche per il 2012 le misure agevolative stabilite per gli autotrasportatori
di merci in conto proprio e conto terzi.
Come noto, l’art. 1, comma 103, Legge n. 266/2005 ha introdotto la possibilità di recuperare, tramite la com-pensazione nel mod. F24, il contributo al SSN pagato sui premi di assicurazione: - per responsabilità civile (RC auto);
- dei veicoli per il trasporto di merci, conto proprio e conto terzi, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t, omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, rigo B (Euro 2), da riscontrare sulla car-ta di circolazione del mezzo.
Tale agevolazione è stata, nel corso del tempo proro-gata.
La Legge n. 183/2011, c.d. “Legge di stabilità 2012”, ha disposto il rifnanziamento dell’agevolazione anche in relazione ai contributi sui premi di assicurazione ver-sati nel 2011.
UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE NEL 2012
Con il Comunicato stampa 26.3.2012 l’Agenzia delle Entrate ha confermato il riconoscimento del recupero anche delle somme versate nel 2011 a titolo di CSSN, sui versamenti da effettuare nel 2012 , a seguito della ripartizione dei fondi disposta con il Decreto Intermini-steriale 15.2.2012.
In particolare l’autotrasportatore di merci in conto pro-prio ed in conto terzi può usufruire di un credito d’im-posta relativo al contributo SSN della polizza RC versa-to nel 2011 , fno a un massimo di 300 euro per ogni veicolo adibito al trasporto di merci di massa comples-siva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate . Per la compensazione in F24 si utilizza il codice tribu-to “ 6793 ”.
INDICAZIONE NEL MOD. UNICO
Si rammenta che il credito in esame dovrà essere evi-denziato nell’apposita sezione del quadro RU del mod. UNICO 2013.
Con particolare riguardo al credito riconosciuto sul-le somme versate a titolo di contributo SSN sui premi di assicurazione pagati nel 2010 ed utilizzato in nel 2011 , lo stesso va indicato nella sezione XIII denomi-nata “ Recupero contributo SSN” del mod. UNICO 2012 PF / SP / SC, riportando il credito spettante, l’ammonta-re utilizzato in compensazione nonché, in caso di utiliz-zo in eccesso, il credito “riversato” tramite ravvedimento operoso.
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14 InformaImpresa Venerdì 6 aprile 2012
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