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InformaImpresa
Venerdì
5
aprile
2013
nali per lo svolgimento di queste attività.
Le novità principali sono:
1. I soggetti persone fisiche che risultano iscritti nei ri-
spettivi ruoli ma non svolgono attività di mediazio-
ne o di agenzia e rappresentanza possono iscriversi
entro il 12 maggio 2013
nell’apposita sezione REA
(tale possibilità non riguarda gli spedizionieri).
In caso di mancata iscrizione entro il termine indica-
to non sarà più possibile iscriversi nell’apposita se-
zione, tuttavia l’iscrizione nel soppresso ruolo costi-
tuirà requisito professionale per iniziare l’attività nei
4 anni (mediatori) o nei 5 anni (per gli agenti e rap-
presentanti) successivi all’entrata in vigore dei decre-
ti.
2. I soggetti, persone fisiche e società, iscritti nei ruo-
li mediatori, agenti e rappresentanti ed elenco spe-
dizionieri che hanno avviato la relativa attività (e
quindi sono iscritti anche al Registro Imprese) devo-
no comunicare
entro
il 12 maggio 2013
al Registro
imprese i dati aggiornati delle sedi ed unità locali e
dei soggetti abilitati che svolgono l’attività per conto
dell’impresa.
La mancata comunicazione entro tale termine com-
porta l’inibizione dell’attività.
In relazione a questo adempimento, gli uffici Punto Im-
presa di Confartigianato Vicenza, offriranno la loro con-
sueta assistenza.
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PREVIDENZA
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Vittoria Confartigianato: bastano 15 anni per
la pensione al 31.12.1992, per gli autorizzati
e per coloro che hanno raggiunto i 780
contributi.
Conferma delle deroghe all’elevazione dei requisiti
per la pensione di vecchiaia. Rientrano gli autorizzati
ai versamenti volontari entro il 31.12.92 e per chi ha
perfezionato i 15 anni al ‘92.
l’INPS, dopo aver acquisito il parere del Ministero del
Lavoro, ha rettificato la posizione assunta con circolare
n. 35 del 14 marzo 2012, affermando l’attuale validi-
tà delle deroghe in materia di innalzamento dei requi-
sitidi assicurazione e di contribuzione per il diritto a
pensione di vecchiaia. In base alle deroghe suddette
il requisito di assicurazione e contribuzione ai fini del
diritto a pensione di vecchiaia è di 15 anni, pari a 780
contributi settimanali, per:
- i soggetti che lo abbiano maturato entro il 31 dicem-
bre 1992;
- i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria
anteriormente al 31 dicembre 1992;
- i lavoratori dipendenti che al momento del pensio-
namento abbiano 25 anni di assicurazione e 10 anni
di lavoro per periodi inferiori a 52 settimane.
Si tratta di una vittoria il cui merito va attribuito a Con-
fartigianato, che attraverso ANAP e INAPA aveva inter-
pellato il Ministero e l’INPS sollecitando una correzio-
ne della norma che dal 2012 prevedeva l’accesso alla
pensione di vecchiaia con almeno 20 anni di contri-
buti.
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SICUREZZA
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Corte di Cassazione – sentenza 11/09/2012
n. 34747 - Sicurezza sul lavoro - Decesso
dell’operaio - Mancato uso dei guanti per
proteggersi dalla rete elettrica.
Il datore di lavoro deve sempre controllare con atten-
zione che il proprio dipendente osservi le misure di
sicurezza.
In seguito alla morte di un dipendente che, durante
l’attività di preparazione di luminarie, il Tribunale, con-
dannava i soci amministratori per il reato di omicidio
colposo, poiché erano stati imprudenti e negligenti
nell’osservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro,
e per la mancata adozione di precauzioni idonee a
scongiurare eventi pericolosi. Il caso in questione ha
evidenziato che il lavoratore, durante l’attività di verifica
del corretto funzionamento dell’impianto, avrebbe do-
vuto utilizzare un tester anziché un cicalino, strumento
risultato inadeguato per la sicurezza del lavoro che
veniva svolto dall’elettricista (il lavoratore deceduto).
La pronuncia del Tribunale è stata poi confermata
in appello: secondo la Corte , il decesso dell’operaio
avrebbe potuto essere evitato se il lavoratore fosse
stato munito di guanti isolanti, non avesse utilizzato
strumenti inadatti per testare le lampadine, non avesse
lavorato su un impianto sotto tensione e inoltre se fos-
sero stati predisposti i dispositivi di sicurezza idonei a
interrompere l’erogazione dell’energia elettrica in caso
di dispersione della stessa.
La causa arrivata poi in Cassazione, ha visto il rigetto
del ricorso del datore di lavoro e ha confermato il
ragionamento fatto dal Giudice d’appello, visto che i
conduttori dell’impianto erano sprovvisti del rivesti-
mento isolante adeguato alla situazione. Inoltre incide
anche il fatto che il lavoratore lavorasse senza i guanti
isolanti, che avrebbero con buona probabilità, impedito
la folgorazione nel caso di contatto delle mani con la
corrente elettrica. Nella sostanza le prescrizioni poste
a tutela del lavoratore sono funzionali a garantire la
sua incolumità anche nelle ipotesi in cui, per motivi
diversi, questi si venga a trovare in una situazione di
pericolo, come nel caso in questione. La Corte ribadisce
con la sua decisione che il datore di lavoro deve avere
la cultura e la forma mentis del garante del bene co-
stituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del
lavoratore, e non deve perciò limitarsi ad informare i
lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma
deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria
, che tali
norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria
prassi di lavoro. Si tratta quindi, per il datore di lavoro di
attivare continui controlli, affinché i lavoratori rispettino
le norme e si adeguino alle misure da esser previste e
non le trascurino in alcuna maniera.
La sentenza sostanzialmente ribadisce concetti consoli-
dati ancora con la Sentenza 6168 del 1989, con la quale
venne sancito che, al fine di escludere la responsabilità
per reati colposi, non è sufficiente che i soggetti garanti
(in questo caso i soci amministratori) impartiscano le di-
rettive, ma devono controllarne con prudente e continua
diligenza la puntuale osservazione.
Per approfondimenti consultare il file:
Download Cassazione - sentenza 34747.pdf
alla notizia 992 su
www.informaimpresa.it
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