InformaImpresa 07/2014 - page 11

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Download regolamentoTARES 1.pdf
Download regolamentoTARES 3.pdf
Download regolamentoTARES 2.pdf
alla notizia1394 su
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CONTRATTUALE
39 Sani.in.Veneto: quote di versamento per il
2014.
Siglato lo scorso 28 febbraio 2014 il protocollo di intesa
chedefinisce lequotedi versamentoal fondo sanitarioper
l’anno 2014.
Con il Protocollo di intesa sulle quote di versamento a
SANI.IN.VENETO le parti sociali venete hanno definito
lequotedi versamento al fondo sanitariodapartedel-
le imprese artigiane venete.
Viene mantenuta per le imprese artigiane e non arti-
giane che rientranodella sferadi applicazionedei con-
tratti collettivi artigiani (stipulati a livello nazionale o
regionale) e versanti adEBAV la quota di versamento–
giàprevistaper il 2013–pari a8,75euromensili (105
euro annui) fino al 31 dicembre 2014. A partire dal 1
gennaio 2015 la quota di versamento sarà elevata a
10,42 euromensili (125 euro annui).
Apartiredal 1gennaio2014 viene confermata laquo-
ta di versamento di 10,42 euromensili (125 euro an-
nui) soloper le seguenti imprese:
1.le impresenon artigiane chenon rientranonella sfe-
ra di applicazione dei contratti collettivi artigiani (sti-
pulati a livellonazionaleo regionale), la cui adesionea
SANI.IN.VENETO è subordinata ad uno specifico accor-
do tra leOO.AA. eOO.SS.;
2.le imprese non contemplate dallo Statuto del Fondo
sanitario, la cui adesione al fondo stesso è subordinata
ad una specifica delibera del Consiglio di amministra-
zione di SANI.IN.VENETO;
3.le imprese che, pur rientrando nella sfera di applica-
zione dei contratti collettivi artigiani, non sono ade-
renti adEBAV.
Per ulteriori approfondimenti consultare il file:
- Download Protocollo quote di versamento SANI.
IN.VENETO28.02.2014.pdf
alla notizia1395 su
CONTRATTUALE
40 Novità sui contratti a termine e apprendistato:
Decreto Legge n. 34/2014.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge
20marzo 2014, n. 34 contenente le “Disposizioni urgenti
per favorire il rilanciodell’occupazioneeper la semplifica-
zione degli adempimenti a carico delle imprese”.
Adistanzadi pochimesi dall’ultimo intervento inmate-
riadi contratti di lavoro (daultimo ilD.L. 76/2013 con-
vertito con Legge 99/2013) il governo torna amodifi-
care la disciplina normativa di due figure contrattuali:
il contratto a termine e l’apprendistato. Di seguito si
sintetizzano le principali novità introdotte.
- CONTRATTOATERMINE
In tema di contratto a termine è eliminato il c.d. “cau-
salone”: la stipulazione del contratto a termine non è
più subordinataall’indicazionedelle ragioni di caratte-
re tecnico, produttivo, organizzativoo sostitutivo.
Lavalida stipuladel contrattoè legataalla
forma scrit-
ta
dello stesso. Il nuovoart.1, c.1,delD.Lgs.368/2001
stabilisce che la
duratamassima
del contratto a termi-
ne è di
trentasei mesi, comprensiva di eventuali pro-
roghe
, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e
un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di
mansione, sia nella forma del contratto a tempodeter-
minato, sia nell’ambito di un contratto di somministra-
zione a tempodeterminato.
Il contratto può essere prorogato, con il consenso del
lavoratore, fino ad un
massimodi 8 volte
, a condizione
che leproroghe si riferiscanoalla stessaattività lavora-
tiva per la quale il contratto è stato stipulato.
IlD.L. introduceun
limitequantitativo legale
allastipu-
la di contratti a termine. Fatto salvoquantoprevedono
i contratti collettivi, il numero complessivo di rapporti
di lavoro a tempo determinato non può eccedere il li-
mitedel 20%dell’organico complessivo. Per le imprese
che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile
stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Tale diposizione deve coordinarsi con quanto definito
dall’art. 10, c. 7, del D. Lgs. 368/2001, in base al quale
non sono soggetti a
limitazioni quantitative i contratti
a tempodeterminato conclusi
:
1.nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che
saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di
lavoroanche inmisuranonuniforme con riferimento
ad aree geografiche e/o compartimerceologici;
2.per ragioni di carattere sostitutivo, odi stagionalità,
3.con lavoratori di età superiore a55 anni.
- CONTRATTODIAPPRENDISTATO
Per quanto riguarda il contrattodi apprendistato il D.L.
34/2014 sopprime l’obbligo di redigere per iscritto il
piano formativo individuale.
Viene eliminato l’obbligo di stabilizzazione degli ap-
prendisti in forza al fine di procedere all’assunzione di
nuovi apprendisti.
Inmerito al contratto di
apprendistato per la qualifica
ed il diploma professionale
il D.L prevede che all’ap-
prendista sia riconosciuta una retribuzione che tenga
conto delle ore di lavoro effettivamente prestate non-
ché delle ore di formazione nella misura del 35% del
relativomonte ore complessivo.
Con riferimento all’
apprendistato professionalizzante
viene stabilito che il datoredi lavoroha la facoltà (non
più l’obbligo) di integrare la formazione interna di ti-
poprofessionalizzante con l’offerta formativapubblica,
nei limiti delle risorse disponibili.
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