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19 Ambienti sospetti di inquinamento o
confinanti: regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 08/11/11, il Decreto del presidente della Repubblica 14/09/11, n. 177 riguardante il “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confi-nanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 09/04/08, n. 81.
Il regolamento, in attesa di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dall’art. 6, comma 8, lettera g) e dall’art. 27 del dlgs 81/08, disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquina-mento o confinanti.
Il regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del dlgs 09/04/08, n. 81, riportati in fondo a questa informa-zione.
Nel documento allegato viene sviluppato quanto previ-sto dal regolamento.
Per approfondimenti consultare il file:
- Dpr 14-09-2011 n. 177.pdf
alla notizia 566 su www.informaimpresa.it
SICUREZZA
20 Sicurezza stradale: emanato il DM dei
trasporti 12/12/11 riguardante “Misure di sicurezza temporanee da applicare a tratti interessati da lavori stradali ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo n. 35/11”
Con il decreto sono individuate le misure di sicurezza temporanee da applicarsi ai tratti di rete stradale tran-saeuropea interessati da lavori stradali, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 35 del 2011 (Ge-stione della sicurezza delle infrastrutture). Le modalità attuative delle disposizioni di questo decreto, costitu-iscono norme di principio per tutte le altre strade non appartenenti alla rete stradale tran europea.
Misure di sicurezza temporanee e soggetti interessati
Gli enti gestori provvedono alla installazione di ade-guata segnaletica in conformità a quanto previsto da: - art. 21 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285; - dall’art. 30 al 43 del Dpr 16/12/1992, n. 495; - direttiva ministeriale del 24/10/2000, n. 6688. Il decreto stabilisce inoltre che si adottino quali mi-sure di sicurezza temporanee le disposizioni contenu-te nel “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segna-letici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” approvato con il de-creto ministeriale 10/07/2002, che fornisce schemi ed esempi pratici di applicazione delle norme inerenti la segnaletica temporanea.
Le ispezioni sono svolte da controllori inseriti in ap-posito elenco istituito presso il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti consultabile sul sito informa-tico istituzionale del Ministero. Al fine di assicurare in-dipendenza e imparzialità di giudizio, non può esse-re incaricato dell’attività di controllo un soggetto che partecipi o abbia partecipato direttamente o indiretta-mente alla redazione della progettazione in qualsiasi suo livello, alla direzione dei lavori o al collaudo dei
progetti di infrastruttura.
Fino all’adozione, da parte del Ministro dei trasporti, delle linee guida in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali idonee ad agevolare le di-sposizioni relative ai controlli della sicurezza stradale e le ispezioni stradali, si continuano a considerare nor-ma di riferimento la circolare del Ministero dei lavori pubblici 08/06/2001, n. 3699, recante le “Linee guida per le analisi di sicurezza delle strade”.
Nel documento allegato alla notizia on line sono ripor-tate le informazioni e gli articoli cui fanno riferimento le misure di sicurezza stradale da adottare. Per approfondimenti consultare il file:
DM 12-12-2011.pdf
alla notizia 569 su www.informaimpresa.it
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InformaImpresa 15 Venerdì 20 aprile 2012
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