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le applicazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c).
Su richiesta, detti registri sono messi a disposizione
dell’autorità competente e della Commissione.
7. La Commissione stabilisce i requisiti standard di
controllo delle perdite per ciascuna delle applica-
zioni di cui al paragrafo 1. Tali misure, intese a mo-
dificare elementi non essenziali del presente rego-
lamento completandolo, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con controllo di cui
all’articolo 12, paragrafo 3.
Regolamento 842/2006/CE
- Articolo 5 – Formazione e certificazione
1. Sulla base delle informazioni pervenute dagli Sta-
ti membri e consultandosi con i settori interessa-
ti, la Commissione stabilisce i requisiti minimi e le
condizioni per il reciproco riconoscimento relativa-
mente ai programmi di formazione e certificazione
sia per le società sia per il personale interessato
che intervengono nell’installazione, manutenzione
o riparazione delle apparecchiature e dei sistemi di
cui all’articolo 3, paragrafo 1, nonché del persona-
le che interviene nello svolgimento delle attività di
cui agli articoli 3 e 4. Tali misure, intese a modi-
ficare elementi non essenziali del presente rego-
lamento completandolo, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con controllo di cui
all’articolo 12, paragrafo 3.
2. Entro il 4 luglio 2008 gli Stati membri stabiliscono
o adattano i propri requisiti di formazione e certi-
ficazione sulla base dei requisiti minimi di cui al
paragrafo 1. Essi notificano alla Commissione i ri-
spettivi programmi di formazione e certificazione.
Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati
negli altri Stati membri e si astengono dal limitare
la libera prestazione di servizi e la libertà di stabili-
mento per motivi connessi al rilascio dei certificati
in un altro Stato membro.
3. L’operatore dell’applicazione pertinente provve-
de a che il personale interessato abbia ottenuto la
necessaria certificazione di cui al paragrafo 2, che
comporta una conoscenza appropriata dei regola-
menti e delle norme applicabili, e che egualmente
disponga della necessaria competenza in materia di
prevenzione delle emissioni e di recupero dei gas
fluorurati ad effetto serra e di manipolazione sicura
del tipo e delle dimensioni dell’apparecchiatura in
questione.
4. Entro il 4 luglio 2009 gli Stati membri assicurano
che le società coinvolte nell’esecuzione delle atti-
vità di cui agli articoli 3 e 4 prendano in consegna
gas fluorurati ad effetto serra solo se il loro perso-
nale addetto è in possesso dei certificati di cui al
paragrafo 2 del presente articolo.
5. Entro il 4 luglio 2007 la Commissione determina il
formato della notifica di cui al paragrafo 2 del pre-
sente articolo secondo la procedura di cui all’artico-
lo 12, paragrafo 2.
Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo 13
– Registro nazionale delle persone
e delle imprese certificate
1. È istituito, presso il Ministero dell’ambiente e del-
la tutela del territorio e del mare, sulla base delle
risorse già destinate a tali finalità dalla normativa
vigente, il Registro telematico nazionale delle per-
sone e delle imprese certificate. La gestione del Re-
gistro è affidata alle Camere di commercio compe-
tenti che vi fanno fronte con le risorse e le modalità
previste dalla legislazione vigente.
2. Al Registro accedono, per quanto di loro competen-
za, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (Ispra), le Camere di commercio compe-
tenti, gli organismi di certificazione, gli organismi
di valutazione della conformità e l’Organismo di ac-
creditamento.
3. Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:
a) Sezione degli organismi di certificazione di cui
all’articolo 5, nonché degli organismi di valutazione
della conformità e di attestazione di cui all’articolo
7;
b) Sezione delle persone e delle imprese in possesso
di un certificato provvisorio in base all’articolo 10;
c) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai
sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5;
d) Sezione delle persone che hanno ottenuto l’attesta-
to in base all’articolo 9, comma 3;
e) Sezione delle persone che non sono soggette ad
obbligo di certificazione in base alle deroghe o
esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11
e 12;
f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno
ottenuto la certificazione in un altro Stato membro
e che hanno trasmesso copia del proprio certificato
ai sensi dell’articolo 14.
4. L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblica-
ta sul sito web del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, previo avviso nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
5. Tutti i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro ver-
sano, alle camere di commercio competenti per ter-
ritorio, i diritti di segreteria previsti dall’articolo 18,
comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, così come modificata dal decreto legislativo
15 febbraio 2010, n. 23, il cui importo viene stabi-
lito ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.
6. Le Camere di commercio rilasciano per via telema-
tica alle persone e alle imprese gli attestati di iscri-
zione al Registro, nonché le visure dei certificati e
degli attestati validi anche ai fini dell’attestazione
del possesso dei requisiti di cui all’articolo 9.
7. Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze
e le modalità per la loro presentazione sono pub-
blicate sul sito web del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, previo avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:
a) domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli
5, 7 e 8;
b) domande di certificazione provvisoria di cui all’arti-
colo 10;
c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli ar-
ticoli 11 e 12.
8. I pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono ef-
fettuati secondo le procedure e le modalità predi-
sposte dalle Camere di commercio.
Per approfondimenti consultare i file:
- Download Commissione delle Comunit europee - Rego-
lamento 1497 del 2007.pdf
- Download regolamento CE n. 842 del 2006 - Allegato
I-1.pdf
- Download Gas fluorurati - Reg.Ce 19 dicembre 2007 n.
1516-2.pdf
alla notizia 1007 su
www.informaimpresa.it
InformaImpresa
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Venerdì
19
aprile
2013