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6 InformaImpresa Venerdì 20 maggio 2011

presentare la domanda.

Ricordiamo che le tipologie di azioni positive discipli-nate dal citato art. 9 riguardano:

a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di fes-sibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a do-micilio, banca delle ore, orario fessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentra-to, con specifco interesse per i progetti che preveda-no di applicare, in aggiunta alle misure di fessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazio-ne e dei risultati;

b)programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;

c) progetti che, anche attraverso l’attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigen-ze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti posso-no essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costitui-te o costituende, che insistono sullo stesso territorio, e possono prevedere la partecipazione degli enti lo-cali anche nell’ambito dei piani per l’armonizzazione dei tempi delle città.

2.Destinatari dei progetti d cui al comma 1 sono lavo-ratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con fgli mino-ri, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fno a dodici anni di età, o fno a quindici anni in ca-so di affdamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosuffcienti, ovvero perso-ne affette da documentata grave infermità. 3.Una quota delle risorse previste è riservata all’eroga-zione di contributi in favore di progetti che consen-tano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla mater-nità o alla presenza di fgli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione o sostituzione di sog-getti in possesso dei necessari requisiti professiona-li.

Relativamente alle risorse, il decreto prevede che il 90% delle risorse disponibili sarà destinato alle azioni previste ai precedenti punti a), b) e c), mentre il 10% sa-rà riservato alle azioni di cui al comma 3, che riguarda i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

Specifcatamente, i progetti riguardanti i lavoratori dipendenti potranno essere fnanziati per un impor-to massimo di euro 500.000 con una durata massimo di 24 mesi, mentre per i progetti riguardanti i lavora-tori autonomi il limite di fnanziamento sarà di euro 35.000, con una durata massima di 12 mesi, fraziona-bili nell’arco di 24 mesi.

Relativamente alle modalità e ai termini per la presen-tazione dei progetti, il decreto prevede che le domande vadano presentate entro il 10 febbraio, il 10 giugno, e il 10 ottobre di ciascun anno, salva diversa indicazione contenuta nell’avviso di fnanziamento.

Per quanto concerne le azioni di cui ai punti a), b) e c) va evidenziato che per presentare i progetti è necessa-rio uno specifco accordo contrattuale, che potrà essere anche di secondo livello, quindi territoriale, stipulato con le organizzazioni sindacali frmatarie del contratto

collettivo, oppure con le RSA o le RSU. Fanno eccezione le aziende occupano fno a 15 prestatori di lavoro, per le quali l’accordo potrà essere stipulato direttamente tra il datore di lavoro e il lavoratore interessato. L’accordo contrattuale è presupposto indispensabile per l’ammissibilità dei progetti in quanto nello stesso dovranno essere indicate specifche soluzioni alle esi-genze individuali dei soggetti interessati alle misure di conciliazione tra vita individuale e vita familiare

Relativamente ai progetti di cui al comma 3, riguardan-ti i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, va preci-sato che gli stessi devono prevedere azioni che consen-tano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di fgli minori o fgli disabili, di attivare una sostituzione o una collaborazione.

A tal proposito, rispetto al passato, il nuovo testo dell’art. 9 della legge 53/2000 amplia la portata dell’interven-to; l’azione infatti può riguardare;

a) la sostituzione del titolare, che avviene incaricando un soggetto in possesso dei necessari requisiti pro-fessionali di svolgere la totalità delle proprie attività lavorative;

b) la collaborazione con il titolare, che può avvenire instaurando un rapporto di natura autonoma o di-pendente, con un soggetto in possesso dei requisiti professionali, che potrà svolgere parte delle attività lavorative in capo al titolare.

Per quanto concerne l’individuazione dei lavoratori au-tonomi, la norma prevede che possano presentare pro-getti i seguenti soggetti:

a) i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi, ivi compresi i lavoratori a progetto. Questi ultimi devo-no dimostrare l’assenso esplicito del committente, al quale possono anche scegliere di delegare integral-mente gli adempimenti relativi alla presentazione e alla gestione del progetto. b) i titolari di impresa individuale;

c) i titolari di impresa collettiva, limitatamente ai casi in cui:

1. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e risultino iscritti, da almeno 6 mesi, ad un’assicurazione obbligatoria; 2. sussista l’autorizzazione da parte degli altri soci alla sostituzione o alla collaborazione.

2. Sono equiparati ai soggetti di cui alla lettera c) del comma 1:

a) i liberi professionisti costituiti in associazione; b) i familiari partecipanti all’impresa di cui all’articolo 230 bis del codice civile, nei limiti dallo stesso previ-sti;

c) gli associati in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

3.Tra i soggetti fnanziabili sono soddisfatti, in via prio-ritaria per ciascuna scadenza, coloro la cui media del reddito imponibile, dichiarato negli ultimi due anni antecedenti alla domanda, non sia superiore a euro 70.000,00, sempre che, laddove titolari di impresa individuale o collettiva, la stessa si avvalga dell’ap-porto lavorativo complessivo di non più di dieci sog-getti, ivi compresi il titolare o i soci che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

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