Nel casodi trasferimentodella sede legale oprinci-
pale inaltraprovincia, il dirittoèdovutoallaCamera
di Commercio nella quale è iscritta la sede legale o
principale al 1° gennaiodell’anno a cui si riferisce il
pagamento o alla diversa data se l’impresa è stata
costituita successivamente al 1° gennaio.
Unità locali
- le imprese che esercitano l’attività economica an-
che attraverso unità locali devono versare, per
ogni unitàeallaCameradi Commercionel cui ter-
ritorioha sede l’unità locale, undirittopari al 20%
di quello dovuto per la sede principale fino ad un
massimo di euro 200,00 per ciascuna unità loca-
le.
- le unità locali e le sedi secondarie di imprese con
sede principale all’estero devono versare per cia-
scuna di esse in favore della Camera di Commer-
cio nel cui territorio competente sono ubicate, un
diritto annuale pari a euro110,00.
Se una o più unità locali dell’impresa si trovano in
altreprovince (diverseda quella di Vicenza) si dovrà
compilare un altro rigo o più righi del modello F24
e indicare come“codiceente/codice comune” la sigla
o le sigle delle province in cui si trovano le unità
locali.
Arrotondamenti per il versamento
effettuatonel termineordinario
Dopo avereeseguito tutti i conteggi intermedi (sede
e u.l.), per la sede e le unità locali (mantenendo cin-
que decimali), va eseguitoununico arrotondamento
finale all’euro, (per eccesso se la prima cifra dopo la
virgolaèugualeo superiorea5, per difetto se lapri-
ma cifra dopo la virgola è inferiore a5).
Esonerodal pagamentodel diritto annuale
Va ricordato che sono esonerate dal versamento le
imprese individuali che hanno presentato richie-
sta di cancellazione dal Registro Imprese entro il
30.1.14, condecorrenza31.12.13.
Tutte le imprese per le quali sia stato adottato un
provvedimento di fallimento o di liquidazione coat-
ta amministrativa cessano di essere soggette al pa-
gamento del diritto a partire dell’anno solare suc-
cessivo a quello in cui è stato adottato il provve-
dimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e
fino a quandonon sia cessato, l’esercizioprovvisorio
dell’impresa.
Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di
essere soggette al pagamento del diritto a partire
dall’anno solare successivo a quello in cui è stato
approvato il bilancio finale di liquidazione a condi-
4
InformaImpresa
Venerdì
16
maggio
2014