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FISCO

30 Il Decreto Sviluppo.

Il provvedimento contiene una serie di disposizioni f-nalizzate alla semplifcazione dei rapporti fra lo Stato ed i contribuenti con l’intenzione, in generale, di ridur-re il peso della burocrazia sulle imprese e sul lavoro autonomo.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Uffciale 13 maggio 2011, n. 110, il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (Decreto Sviluppo), contenente disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. Il Decreto è entrato in vigore il giorno sabato 14 maggio 2011.

Il decreto c.d. “Decreto Sviluppo” contiene numerose novità in relazione alle più svariate materie. Si segna-la l’utilizzo di una nuova “tecnica legislativa”: nel pri-mo comma di ogni articolo viene proposta una breve elencazione di tutte le disposizioni in esso contenute, per poi analizzarle più analiticamente nei commi suc-cessivi.

Vediamo ora le novità in materia di semplifcazione più signifcative contenute nel decreto.

CREDITO DI IMPOSTA PER LA RICERCA SCIENTIFICA

Viene istituito in via sperimentale, per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che fnanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca. Le tipologie di intervento age-volabili sono individuate negli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fno alla chiusura del pe-riodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Il credito d’imposta spetta in tre quote annuali a decor-rere da ciascuno dei predetti anni 2011 e 2012 e com-pete nella misura del 90% della spesa incrementale di investimento rispetto alla media dei medesimi investi-menti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010, se lo stesso è commissionato a Università ed enti pubblici di ricerca. Non concorre alla formazione del reddito e alla base imponibile dell’Irap. Il presente benefcio as-sorbe il precedente credito d’imposta, ex art.1, co.25 della L. n. 220/10.

ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE

Al fne di evitare più accessi da parte di enti diversi la norma propone l’unifcazione delle verifche e una ca-denza al massimo semestrale. Per limitare al minimo i disagi la norma chiede anche ai militari della Gdf di eseguire gli accessi in borghese anziché in divisa (salvo ovviamente casi particolari).

COMUNICAZIONE DATI DETRAZIONI PER CARICHI FAMIGLIA

Sparisce l’obbligo della comunicazione annuale del di-pendente o pensionato al proprio sostituto d’imposta in materia di detrazione per carichi familiari. Una volta effettuata, tale comunicazione resterà valida di anno in anno in assenza di variazioni nelle condizioni e nei presupposti per le detrazioni stesse. L’eventuale omis-sione della comunicazione di variazione delle condi-zioni da parte del contribuente verrà sanzionata.

DETRAZIONE 36% RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Scompare l’obbligo della comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate per poter usufruire della de-trazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia. Sarà suffciente la comunicazione di inizio la-vori al Comune competente e l’indicazione nella di-chiarazione dei redditi degli estremi della stessa, per

poter usufruire delle detrazioni in oggetto.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

I contribuenti in contabilità semplifcata potranno de-durre le spese di importo non superiore a € 1.000 nell’esercizio di ricezione della fattura d’acquisto indi-pendentemente dalla competenza economica del co-sto. Si ampliano i volumi annui di ricavi per essere am-messi al regime contabile semplifcato ai fni delle im-poste dirette. Non è chiaro se l’estensione possa espli-care effetti anche per l’iva.

SPESOMETRO

Sparisce l’obbligo della comunicazione telematica pre-vista dall’art.21 del D.L. n.78/10 per gli acquisti effet-tuati tramite pagamento con mezzi “tracciabili” che il provvedimento individua nelle carte di credito, carte prepagate e bancomat. Stando al tenore letterale del-la disposizione i pagamenti effettuati con altri mezzi bancari, quali ad esempio gli assegni di conto corrente, continuerebbero invece ad essere soggetti all’obbligo della comunicazione telematica annuale

COMUNICAZIONE DATI GIÀ IN POSSESSO DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Ribadito nuovamente il concetto già contenuto nell’art.6, co.4, dello Statuto del contribuente, ovve-ro: al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria o di altre Pubbliche Amministrazioni.

RICHIESTE DI RIMBORSO –MODIFICABILITÀ

Il decreto legge introduce la possibilità per il contri-buente di rettifcare l’originaria scelta relativa al rim-borso di un credito d’imposta trasformandola, nei 120 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, in una richiesta di compensazione del credito stesso. La possibilità di mutamento dell’originaria scelta effet-tuata dal contribuente dovrà essere introdotta nell’ordi-namento attraverso una modifca normativa dell’art. 2 del DPR n. 322/98. Tenuto conto dell’ambito normativo si tratta di una disposizione che riguarda sia le dichia-razioni dei redditi che quelle valide ai fni dell’Irap.

SCADENZE FISCALI – PROROGA

La norma introduce la tempestività dei versamenti ef-fettuati dai contribuenti il primo giorno lavorativo suc-cessivo a quello originario di scadenza nelle ipotesi in cui lo stesso cada di sabato o in un altro giorno festivo. In sostanza viene equiparato il sabato ad un giorno fe-stivo per quanto attiene alla scadenza dei versamenti.

SCHEDA CARBURANTI – SEMPLIFICAZIONE

Quando il contribuente effettua rifornimenti di carbu-rante attraverso pagamenti “tracciabili” (carte di credi-to, di debito e prepagate) non è più obbligato alla com-pilazione della scheda carburanti ai fni della deducibi-lità dei costi e della detrazione dell’iva relativa.

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Se a fronte di un accertamento esecutivo il contribuen-te presenta ricorso ed istanza di sospensione giudi-ziale ex art. 47 del D.Lgs. n. 546/92, l’esecuzione del-le somme dovute resta “congelata” fno alla decisione della CTP in ordine all’istanza di sospensione stessa e comunque fno al 120° giorno dalla presentazione dell’istanza di sospensione. Si tratta di una disposizio-ne attesa dai contribuenti sopratutto in vista dell’im-minente debutto dei nuovi avvisi di accertamento Iva e dirette aventi valore di titolo esecutivo. A questo pro-

InformaImpresa 11 Venerdì 3 giugno 2011

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