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imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro me-si dalla chiusura dell’esercizio, devono versare il diritto annuale entro il giorno 16 del mese successivo a quel-

lo di approvazione del bilancio.

RIEPILOGO QUADRI MODELLO IRAP 2011 da cui rica-vare la base imponibile (fatturato 2010) per il calcolo dell’importo dovuto per diritto annuale:

Nel caso di trasferimento della sede legale o principa-le in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio nella quale è iscritta la sede legale o prin-cipale al 1° gennaio dell’anno a cui si riferisce il paga-mento o alla diversa data se l’impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.

UNITÀ LOCALI

• le imprese che esercitano l’attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità

e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovu-to per la sede principale fno ad un massimo di euro 200,00 per ciascuna unità locale

- le unità locali e le sedi secondarie di imprese con se-de principale all’estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annua-le pari a euro 110,00

Se una o più unità locali dell’impresa si trovano in altre province (diverse da quella di Vicenza) si dovrà compi-lare un altro rigo o più righi del modello F24 e indica-re come “codice ente/codice comune” la sigla o le sigle delle province in cui si trovano le unità locali.

Arrotondamenti per il versamento effettuato nel termine ordinario

Dopo avere eseguito tutti i conteggi intermedi (sede e u.l.), per la sede e le unità locali (mantenendo cinque decimali), va eseguito un unico arrotondamento fnale

all’euro, (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, per difetto se la prima cifra do-po la virgola è inferiore a 5).

ESONERO DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE:

Va ricordato che sono esonerate dal versamento le imprese individuali che hanno presentato richiesta di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2011, con decorrenza 31/12/10.

Tutte le imprese per le quali sia stato adottato un prov-vedimento di fallimento o di liquidazione coatta ammi-nistrativa cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dell’anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fno a quando non sia cessa-to, l’esercizio provvisorio dell’impresa.

Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di esse-re soggette al pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bi-lancio fnale di liquidazione a condizione che la relati-va domanda di cancellazione dal registro delle imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all’appro-vazione del bilancio fnale.

Sono soggette al pagamento del diritto annuo camera-le anche le imprese in liquidazione e quelle “inattive”. Il Punto Impresa di Confartigianato Vicenza è a dispo-sizione per fornire i chiarimenti e gli approfondimenti del caso e anche per l’effettuazione dei conteggi e per l’invio del modello F24 telematico.

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InformaImpresa 13 Venerdì 3 giugno 2011

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