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« Previous Page Table of Contents Next Page »lo 6 del decreto.
Quanto sopra precisato per i contratti che prevedono corrispettivi periodici ovvero tra loro collegati vale anche per tutte le operazioni di importo unitario pa-ri o superiore ai limiti, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia regolato in modo frazionato (ad esempio, acconto e saldo) e che sia effettuato in anni diversi.
Esempio
Cessioni di beni per un importo di 10.000 euro, con fatturazione nell’anno di riferimento di un unico acconto di 2.500 euro. Nella comunicazione dovrà essere indicata l’unica operazione resa e ricevuta nell’anno, pari a 2.500 euro, anche se inferiore alla soglia, indicando nel campo “data dell’operazione” la data di registrazione dell’operazione stessa.
ESONERI PER L’ANNO 2010
Per l’anno d’imposta 2010, sono escluse dalla co-municazione:
le operazioni documentate da fattura di importo in-feriore a 25.000 euro,
le operazioni, di qualsiasi importo, non documentate da fattura.
Per tali operazioni, il provvedimento ha fssato al 31 ottobre 2011 il termine entro cui deve essere tra-smessa la comunicazione.
OPERAZIONI ESCLUSE
In base a quanto disposto dal Provvedimento 22.12.10 e dall’art. 7, co. 2, lett. o) D.L. n. 70/2011 nella comunicazione non devono essere inserite le seguenti operazioni:
- importazioni;
- esportazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. n. 633/1972. Per tali operazioni sus-siste l’obbligo di emissione della bolletta dogana-le per cui queste sono informazioni già in possesso dell’Amministrazione fnanziaria. La circolare precisa che l’obbligo sussiste in relazione a:
- operazioni poste in essere tra operatori nazionali, anche tramite commissionari, nell’ambito delle c.d. “esportazioni indirette” di cui alla successiva lettera c) dell’articolo 8 (ossia per le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali);
- operazioni c.d. “triangolazioni comunitarie”, di cui all’articolo 58 del decreto legge n. 331 del 1993, trattandosi, nella sostanza, di operazioni interne as-similate, ai soli fni del trattamento non imponibile IVA, alle esportazioni;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, resi-denza o domicilio in Paesi cosiddetti black list . An-che queste informazioni risultano già in possesso dell’Agenzia delle entrate a seguito dell’obbligo di comunicazione telematica introdotta a partire dal 1° luglio 2010, dall’articolo 1, comma 1, del de-creto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dal-le legge 22 maggio 2010, n. 73 e dai decreti di attuazione del Ministero dell’economia e delle f-nanze del 30 marzo 2010 e 5 agosto 2010; - operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria ai sensi
dell’articolo 7 del D.P.R. n. 605/1973 (ad esem-pio contratti di assicurazione, somministrazione di energia elettrica, contratti di mutuo, atti di com-pravendita di immobili);
- operazioni effettuate nei confronti di privati qua-lora il pagamento sia avvenuto a mezzo di carte di credito, di debito o prepagate emesse da operato-ri fnanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, co. 6, D.P.R. n. 605/1973;
- operazioni effettuate/ricevute in ambito intraUE. Tali - operazioni, infatti risultano già monitora-te dall’Agenzia delle entrate tramite i modelli IN-TRA e utilizzate per i riscontri con i dati presenti nel VIES. La circolare ripara alla dimenticanza del Provvedimento del 22 dicembre 2010 in quan-to trattasi di operazioni ampiamente monitorate dall’Amministrazione fnanziaria e per le quali era necessario provvedere all’inclusione fra le opera-zioni non soggette alla nuova comunicazione te-lematica;
- passaggi interni di beni tra rami d’azienda, docu-mentati con fattura.
OPERAZIONI VERSO PRIVATI SALDATE
CON CARTE DI CREDITO, DI DEBITO O PREPAGATE
Come indicato sopra, nella comunicazione in com-mento NON DEVONO essere indicate le operazioni effettuate verso privati, il cui pagamento sia avve-nuto tramite carte di credito, di debito (bancomat) o prepagate.
A tale ultimo riguardo, si evidenzia che non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori fnanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazio-nale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con tali ultime carte, sussiste l’obbligo di comunicazione dell’operazione).
DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE
Nella comunicazione, al fne di individuare i soggetti e le operazioni, devono essere indicati:
1.partita IVA o del codice fscale del cedente/presta-tore e del cessionario/committente,
2.l’importo delle operazioni effettuate, tenendo con-to delle variazioni di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972, con evidenziazione dell’imponibi-le, dell’imposta, o della circostanza che trattasi di operazioni non imponibili o esenti.
3.Per i soggetti non residenti privi di codice fscale: - cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fscale, se persone fsiche;
- denominazione, ragione sociale o ditta, domicilio fscale, se soggetti diversi dalle persone fsiche. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla richiamata lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.
Per le operazioni documentate da scontrino/ricevu-ta fscale:
- i corrispettivi vanno indicati per l’ammontare com-prensivo dell’IVA;
- il committente / acquirente deve fornire al ceden-te / prestatore i propri dati identifcativi. In meri-
18 InformaImpresa Venerdì 15 luglio 2011
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