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AMBIENTE - ENERGIA

28 Rifiuti. Pneumatici fuori uso: parte il nuovo

sistema di gestione e raccolta. Al via anche l’applicazione del contributo ambientale.

Ache per i pneumatici fuori uso (dopo le batterie usate e l’olio usato) viene avviata la raccolta senza alcun onere. Viene applicato il contributo ambientale in fase di sostituzione dei pneumatici fuori uso o in caso di vendita della vettura

Pubblicato il nuovo decreto ministeriale che rego-lamenta la fase della gestione dei pneumatici fuori uso, che si basa sull’applicazione di un contributo ambientale, che il Ministero dell’Ambiente deve sta-bilire entro il 07/09/2011.

Da tale data, il contributo, dovrà essere applicato in tutte le fasi della commercializzazione del pneumati-co nel mercato del ricambio, e dovrà essere indicato in modo chiaro e distinto sulla fattura. Il contributo sarà differenziato per le diverse tipologie di pneumatici. Al di là del pagamento e dell’applicazione del contri-buto ambientale per le imprese dell’autoriparazione, le concessionarie o le succursali di autovetture, non sono previsti adempimenti di alcun tipo. L’unico aspet-to da considerare è quello di scegliere il soggetto cui rivolgersi per fare raccogliere i propri pneumatici fuori uso, a partire dal 07/09/2011.

Particolare attenzione va posta invece dai produttori di pneumatici o dagli importatori degli stessi. Questi sono i soggetti che devono attenersi rigidamente alle indicazione del nuovo decreto, che prevede per loro, l’obbligo di provvedere, singolarmente o in for-ma associata e con periodicità almeno annuale, alle gestione dei quantitativi di pneumatici fuori uso. Questi ultimi devono quindi decidere se organizzare autonomamente la raccolta e la gestione dei pneu-matici fuori uso o se invece creare apposite società consortile o aderire a quelle già esistenti. Va fatto presente che tutto il sistema partirà, come previsto dalla normativa, dal 07/09/2011, e quindi i tempi per le decisioni sono ristretti.

Peraltro i produttori e gli importatori di pneumatici entro l’08/07/2011 dovranno presentare la prima dichiarazione, su apposito modulo, delle quantità e le tipologie dei pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell’anno solare precedente. Se invece aderiranno a qualche società consortile, tale obbligo, come molti altri, saranno in capo alla società stessa, con esonerò di ogni relativa responsabilità.

Siamo quindi di fronte ad una novità importante per quanto riguarda in particolare il settore dell’autori-parazione, sia per i benefci legati alla gestione dei pneumatici fuori uso, sia per gli aspetti legati all’orga-nizzazione del servizio e la partecipazione, per alcuni ai sistemi consortili.

Per informazioni contattare il Settore Ambiente di Confartigianato Vicenza.

AMBIENTE - ENERGIA

29 Rifiuti. Pubblicato il decreto che

regolamenta la gestione dei pneumatici fuori uso.

Il regolamento dispone obblighi per i produttori e gli importatori di pneumatici. Parte l’applicazione del

contributo ambientale sui pneumatici immessi sul mercato. Per quelli fuori uso viene avviato un sistema di gestione senza oneri.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 08/06/11, il Decreto del Ministero dell’Ambiente n.82, dell’11/04/11, che riporta il “Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell’articolo 228 del dlgs 152/2006, e successive modifcazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale”

Il decreto (regolamento) disciplina la gestione dei pneumatici fuori uso (PFU) al fne di ottimizzare il recupero, prevenirne la formazione e proteggere l’ambiente.

Prima di passare all’analisi del regolamento si deve prendere in considerazione quanto previsto dall’ar-ticolo 228, del decreto legislativo 152/2006, che precisa quanto segue:

1) è fatto obbligo ai produttori e agli importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alle gestione dei quantitativi di pneumatici fuori uso; 2) in tutte le fasi della commercializzazione dei pneu-matici deve essere indicato in fattura il contributo a carico degli utenti fnali;

3) i produttori e gli importatori di pneumatici ven-gono esentati da ogni responsabilità nel caso di trasferimento ad eventuale struttura operativa associata (se costituita), delle somme corrispon-denti al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell’anno precedente. In pratica la costituzione di una sociètà consortile, che svolge le attività “per conto” dei produttori e importatori di pneumatici fuori uso, la responsabilità di ogni singolo fatto, ricade sulla stessa e non sui singoli soggetti pro-duttori o importatori;

4) i produttori o gli importatori di pneumatici che non provvedono (direttamente o tramite consorzio) alla gestione dei pneumatici fuori suo, incorrono in una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità dell’inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributi incassato per il periodo considerato.

Esclusioni

Sono esclusi dagli obblighi previsti da questo rego-lamento:

a) i pneumatici per bicicletta;

b) le camere d’aria, i relativi protettori (fap) e le guarnizioni in gomma;

c) i pneumatici per aereoplani e aereomobili in ge-nere.

Defnizioni

Pneumatici: componenti delle ruote dei veicoli costi-tuiti da un involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere aria in pressione

Pneumatici fuori uso (PFU): i pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disf, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di loro successivo riutilizzo

Immissione sul mercato: il momento in cui i pneu-matici nuovi, sia prodotti che importati, e usati provenienti da importazione, sono fatti oggetto per la prima volta di cessione del mercato nazionale del

InformaImpresa 3 Venerdì 15 luglio 2011

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