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« Previous Page Table of Contents Next Page »ranti che, con i suoi 7 articoli, dà attuazione alla de-lega al Governo, prevista dal c.d. Collegato Lavoro (L. 183/2010), per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti.
Successivamente, in data 20.06.2011, è stata emanata dal Ministero la circolare n. 15/2011 che fornisce chia-rimenti in merito a tali comunicazioni.
Con il decreto di cui all’oggetto, viene revisionata la di-sciplina pensionistica degli addetti a lavorazioni parti-colarmente faticose e pesanti e delineate le modalità di accesso anticipato al pensionamento per tali lavo-ratori.
Oltre ad individuare la disciplina del pensionamento anticipato, tale decreto ha introdotto due nuovi obbli-ghi di comunicazione per i datori di lavoro.
Comunicazione di esecuzione di lavoro notturno (art. 5 co. 1 D. Lgs. 67/2001)
Il decreto prevede che il datore di lavoro comunichi, esclusivamente per via telematica , alla DPL competen-te per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari tur-ni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni, così come definiti all’articolo 1, comma 1 lettera b) del decreto stesso.
Si tratta di lavoratori notturni compresi nelle seguenti categorie:
1)lavoratori a turni di cui all’articolo 1, comma 2, lette-ra g) del d. lgs. 66/2003 che prestano la loro attivi-tà nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2 (periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezza-notte e le cinque del mattino), per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anti-cipato dal 1° luglio 2009;
2)al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’inter-vallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto de-creto legislativo 66/2003, per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.
La comunicazione può essere effettuata anche per il tramite dell’associazione cui il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato o del professionista abilitato.
Comunicazione di esecuzione di lavorazioni previste nell’allegato 1 (art. 5 co.1 D. Lgs. 67/2001)
Il decreto stabilisce che il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall’art. 1, comma 1, lettera c), ossia attività individuate sulla base di alcune voci di ta-riffa INAIL di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al decreto stesso, cui si applicano i criteri per l‘orga-nizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 c.c. (cotti-mo obbligatorio), laddove i lavoratori sono impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contrad-distinto da un ritmo determinato da misurazioni di tem-pi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgono attività caratterizzate dal-la ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a
flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determi-nate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento di materiali, ad attività di regolazione o controllo com-puterizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità, doveva darne comunicazione alla DPL compe-tente per territorio e agli enti previdenziali, entro 30 gg. dall’inizio dell’attività e, in sede di prima applica-zione , per quelle che hanno già in atto le lavorazioni previste nell’allegato 1 entro il 25 giugno 2011.
Tuttavia è stato chiarito che sarà possibile effettuare la comunicazione entro il 31 luglio 2011 , senza incorre-re in sanzioni.
La mancata effettuazione di ciascuna di tali comunica-zioni è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.
Tale sanzione è soggetta a diffida obbligatoria. Pertan-to in caso di ottemperenza alla diffida è dovuta la san-zione nella misura minima di 500 euro.
Sotto il profilo operativo, la circolare ministeriale ha stabilito le modalità per effettuare le previste comu-nicazioni.
In particolare, la comunicazione riguardante le lavora-zioni previste nell’allegato 1 del D. Lgs. 67/2011 (lavo-razioni su linea catena e per le quali operano alcune voci di tariffa - art. 5 co. 2) va fatta entro il 31 luglio p.v. , mediante il modello “LAV-US”.
A tal fine è possibile accedere al sito del Ministero del Lavoro per accreditarsi al sistema per l’invio on line del modello LAV-US relativo alle comunicazioni dei lavori usuranti.
E’ prevista la pluriefficacia della comunicazione: con l’invio del modello al Ministero del Lavoro, si conside-rano adempiuti gli invii alla DPL e agli Istituti Previ-denziali.
La circolare ribadisce che le aziende che dovranno ef-fettuare tale comunicazione sono esclusivamente quel-le nelle quali sono attualmente svolte attività che sod-disfino tutti i seguenti requisiti:
a) applicazione delle voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n.1 al-legato al d. lgs. 67/2011: Voce di tariffa 1462; 2197; 6322; 6411; 6581; 6582; 6590; 8210; 8230; b)applicazione dei criteri di organizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 c.c. , così come disciplinati dal CCNL applicato, da intendersi come lavorazioni per le quali è previsto il pagamento con il sistema del cot-timo;
c) utilizzo di un processo produttivo in serie come de-scritto dal sopra riportato art. 1, comma 1, lett.c) del d. lgs. 67/2011.
Il Ministero specifica, inoltre, che, ove nel modello di comunicazione è richiesto il numero di lavoratori impe-gnati nell’attività in questione, vadano indicati anche i lavoratori utilizzati nell’ambito di una somministrazio-ne di lavoro, in quanto si ritiene che questi vadano co-municati esclusivamente dalle imprese utilizzatrici che sono pienamente a conoscenza delle attività prestate da tali lavoratori e di essi dispongono nell’ambito del proprio potere organizzativo.
La comunicazione riguardante il lavoro notturno (art. 5 co.1) deve essere effettuata in sede di prima appli-cazione entro il 30 settembre 2011 , mediante il mo-dello “LAV-NOT ” che sarà disponibile a partire dal 20 luglio p.v. sul sito del Ministero del lavoro; per il lavoro notturno effettuato nel 2011 andrà inviata entro il 31
InformaImpresa 9 Venerdì 29 luglio 2011
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