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g) Società per le quali gli adempimenti e i versamen-ti tributari sono stati sospe-si o differiti da disposizioni normative adottate in con-seguenza della dichiarazio-ne dello stato di emergen-za (articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225)

La disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verifi-cato l’evento calamitoso e a quello successivo

h) Società per le quali risul-ta positiva la somma alge-brica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a forma-re il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, ov-vero di disposizioni agevo-lative

i) Società che esercita-no esclusivamente attività agricola ai sensi dell’artico-lo 2135 del codice civile e rispettano le condizioni pre-viste dall’articolo 2 del de-creto legislativo 29 marzo 2004, n. 99

l) Società che risultano con-grue e coerenti ai fini degli studi di settore

m) Società che si trovano nel primo periodo d’impo-sta

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle en-trate 11 giugno 2012, prot. n. 2012/87956 integra il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entra-te del 14 febbraio 2008, prot. n. 23681, ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, prevedendo che possono disapplicare la disciplina sulle società di comodo, senza dover assolvere all’onere di presentare istanza di interpello:

a) le società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall’ articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

b) le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizio-ni normative adottate in conseguenza della dichiara-zione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 . La disappli-cazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello succes-sivo.

I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE FORNITI CON LA CIRCOLARE 11 GIUGNO 2012, N. 23/E

Nella premessa della circolare n. 23/E l’Agenzia rile-va che, con le nuove diposizioni contenute nel DL n. 138/2011, le cosiddette società di comodo di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994 possono essere idealmen-te ripartite in due categorie :

- le società non operative ossia le società che non superano il test di operatività (art. 30, co. 1, L. n. 724/1994),

- le società in perdita sistematica ossia le società che presentano tre periodi di imposta in perdita conse-cutiva (c.s. periodo di osservazione) (art. 2, co. 36-decies D.L. n. 138/2011).

Le società in perdita sistematica sono considerate ta-li anche quando per lo stesso periodo di osservazione presentino indifferentemente :

- due dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale,

- una terza con un reddito imponibile inferiore a quel-lo minimo presunto ai fini dell’articolo 30 della L. n. 724/1994.

Nei confronti delle società in perdita sistematica, la di-sciplina sulle società di comodo opera a decorrere dal successivo quarto periodo di imposta , nel caso in cui non ricorrono i presupposti per l’applicazione della di-sciplina sulle società non operative.

1. Le cause di esclusione e le cause di disapplicazione automatica della disciplina sulle società in perdita si-stematica

Alle società in perdita sistematica si applicano: a) le cause di esclusione previste nell’ambito della di-sciplina sulle società di comodo [art. 30, co. 1, da n. 1) a 6-sexies)];

b)a seguito di presentazione dell’istanza di disapplica-zione al ricorrere di determinate situazioni oggettive (art. 30, co. 4-bis);

c) che consentono la disapplicazione automatica al ve-rificarsi di ulteriori situazioni oggettive individuate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008 e dell’11 giugno 2012 entrambi emanati in ossequio del comma 4-ter dell’art. 30).

In pratica, l e cause di esclusione ovvero quelle di di-sapplicazione automatica previste nel Provvedimento del 14 febbraio 2008 riguardano solo i periodi di im-posta di applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica (anno n) mentre le cause di disap-plicazione automatica introdotte con il Provvedimen-to dell’11 giugno 2012 assumono rilevanza esclusiva-mente nel periodo di osservazione (anno n-1, anno n-2, anno n-3).

a) Le cause di esclusione

Le cause di esclusione indicate nell’articolo 30, co. 1, legge n. 724 del 1994 consentono la non applicazione di diritto della disciplina delle società in perdita siste-matica, parimenti alle società non operative, nel perio-do di imposta di applicazione della stessa, senza la ne-cessità di richiederne la specifica disapplicazione. A fronte di un periodo di osservazione di tre periodi di imposta in perdita fiscale (esempio: 2009 – 2010 – 2011), tali cause di esclusione rilevano limitatamente al quarto periodo di imposta (2012), escludendo auto-maticamente l’applicazione della disciplina sulle per-dite sistematiche per tale periodo . Data l’identità del-le cause di esclusione previste per detta disciplina e per quella sulle società non operative, al ricorrere di una di queste cause, nessuna delle due discipline troverà appli-cazione.

Tra le cause di esclusione individuate nell’articolo 30, co. 1, fa eccezione per incompatibilità con la disciplina delle società in perdita sistematica , la causa indicata al n. 2) del citato articolo 30: soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta . Tale causa non può ope-rare poiché il presupposto per l’applicazione della di-sciplina sulle società in perdita sistematica si realizza su un arco temporale più lungo (tre periodi di imposta) rispetto “ al primo periodo di imposta” . Nella circolare n. 23/E viene rimarcato che per tenere conto delle diffi-

InformaImpresa 15 Venerdì 27 luglio 2012

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