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115 Chimica Gomma Plastica, Vetro e Ceramica.
Rinnovo Contratti Nazionali di Lavoro: Accordo 25.07.2011.
Il 25 luglio u.s. la CONFARTIGIANATO e le altre Orga-nizzazioni nazionali dell’artigianato hanno sottoscrit-to con CGIL, CISL e UIL nazionali di settore l’ Accordo per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di la-voro (CCNL) dei settori artigiani della Chimica, Gomma Plastica, del Vetro e della Ceramica , contratti scaduti a fine 2008.
Il nuovo Accordo raggruppa tutti questi settori in unico Contratto Nazionale di lavoro dell’Area Chimica Cera-mica.
Si ricorda che con gli Accordi Interconfedarali Nazionali attuativi del nuovo sistema di contrattazione ( vedi no-tizia n.3 su FareImpresa dell’8.01.2010) le Parti hanno provveduto alla copertura di tutto il 2009 per la gran parte dei settori artigiani, tramite l’erogazione di una cifra una tantum e con l’aggiornamento dei minimi sa-lariali decorrente dal gennaio 2010.
Il nuovo CCNL Area Chimica Ceramica avrà validità per tre anni e considerata la già avvenuta copertura di tut-to il 2009, il triennio di vigenza contrattuale interessa gli anni 2010, 2011 e 2012.
Da settembre 2011 decorre il primo aumento dei mini-mi retributivi pari a 30 euro (20 € per la Ceramica), con riferimento al livello dell’operaio qualificato. Ulteriori aumenti sono previsti nel 2012, per un totale comples-sivo di 89,5 euro (84,5 € per la Ceramica), sempre con riferimento al livello dell’operaio qualificato.
Il periodo da gennaio 2010 ad agosto 201 1 è coperto dal nuovo Accordo con apposito importo una tantum da erogarsi ai dipendenti in forza al 25.07.2011. L’importo dell’una tantum di 150 euro (105 per gli ap-prendisti) va erogato in due tranches: 75 euro con la re-tribuzione di novembre 2011 e 75 euro con la retribu-zione di settembre 2012. Per il solo settore della Cera-mica tale importo una tantum è fissato in 100 euro (70 per gli apprendisti), 50 con la retribuzione di novembre 2011 e 50 con la retribuzione di ottobre 2012. Eventuali importi già corrisposti dall’azienda come an-ticipazione sui futuri miglioramenti c ontrattuali po-tranno essere detratti al lavoratore dall’una tantum e/o assorbiti dai nuovi aumenti previsti dal nuovo Accordo. Tra le novità retributive registriamo anche il congloba-mento della paga base, contingenza ed EDR in unica voce retributiva denominata “Retribuzione tabellare ” e la conferma dell’ elemento retributivo aggiuntivo (EAR) di € 25 mensili, uguale per tutti i livelli, decorrente da luglio 2010 e spettante ai lavoratori di aziende che ri-sultano non aderenti al sistema della bilateralità: in Veneto ne sono tenute le aziende che non versano la contribuzione all’Ebav.
A proposito delle contribuzioni agli enti bilaterali de-correnti dal 2011, di cui all’apposito articolo del pre-sente nuovo Accordo, precisiamo che nel Veneto si do-vrà fare riferimento alla complessiva contribuzione fis-sata per settore con specifiche quote di versamento al sistema bilaterale vigente nel Veneto (Ebav, COBIS . .). Tra le novità introdotte con il rinnovo dei CCNL, risulta di particolare rilevanza l’ accorpamento in un unico arti-colato contrattuale valido per tutti i settori, con istituti identici e comuni ai settori ed altri istituti differenziati per tener conto delle specificità caratteristiche dei sin-goli settori.
Altrettanto rilevante risulta l’inserimento nella sfera di applicazione del nuovo contratto dei settori del Tratta-mento dei rifiuti e dei Refrattari ed Abrasivi.
Di seguito si riporta una sintesi delle novità più signifi-cative sotto il profilo normativo.
Sfera di applicazione:
nel comparto della Chimica e Vetro, oltre ai settori col-legati gomma-plastica-vetroresina, colle-vernici, piro-tecnici, cosmetici-profumi, saponi-detergenza, cere-candele, presidi sanitari in gomma plastica, erboriste-ria, lavorazione lampade, trattamento acque e depu-razione, viene introdotto il settore del “ trattamento e compostaggio rifiuti e fanghi ”. Nel comparto della Ce-ramica (ceramica, porcellana, terracotta, gres e piastrel-le) viene specificata l’attività tradizionale, artistica e di restauro della ceramica e vengono introdotti i settori degli Abrasivi e dei Refrattari .
L’inserimento nella sfera di applicazione del nuovo con-tratto dei settori del trattamento rifiuti, dei refrattari ed abrasivi, comporta il superamento dell’applicazione per questi settori della tabella finora applicata nel Veneto e riferita alle sole componenti retributive del contratto nazionale della ceramica: da agosto per il Trattamento Rifiuti va applicata la contrattazione nazionale e regio-nale della Chimica, per gli Abrasivi e Refrattari la con-trattazione nazionale e regionale della Ceramica.
Classificazione professionale:
è istituito un gruppo tecnico con il compito di produr-re una riforma degli inquadramenti anche alla luce del nuovo accorpamento dei settori.
Contratto a tempo determinato:
Fermo restando la previsione di legge che regola il ri-corso al contratto a termine (ragioni tecnico-produt-tive-organizzative-sostitutive) le nuove disposizioni esplicitano le seguenti causali:
a) sostituzione di personale con diritto alla conserva-zione del posto (malattia, maternità, aspettativa, fe-rie….);
b)sostituzione di lavoratori assenti per attività di for-mazione;
c) punte di intensa attività derivate da richieste di mer-cato che non sia possibile evadere con il normale po-tenziamento produttivo per la quantità e/o specifici-tà del prodotto e/o delle lavorazioni richieste; d) incrementi di produttività, di confezionamento del prodotto in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
e) esigenze di mercato di tipologia di prodotti diversi dalla normale produzione;
f) esigenze di professionalità diverse da quelli presenti in azienda per commesse particolari.
Per le ipotesi a) e b) è consentito l’ affiancamento, sia prima che dopo il periodo di sostituzione, per un mas-simo totale di 90 giorni di calendario.
A livello regionale potranno essere individuate altre casistiche di assunzione a tempo determinato. Limiti numerici: Il numero dei lavoratori con contratto a termine (e/o di somministrazione) non può superare il 15% (con arrotondamento all’unità superiore) dei la-voratori in forza a tempo indeterminato. Nelle imprese che occupano da 0 a 13 dipendenti tale limite è incre-mentato di un’unità.
Non sono soggetti a limiti i contratti stipulati ai sen-si di cui ai punti a), b) e, ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 368/2001, da detti limiti sono comunque esenti le aziende nella fase di avvio dell’attività.
Viene specificato che il contratto a termine può ripeter-si con lo stesso lavoratore per un periodo massimo di 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi. Un ulterio-re contratto a termine di massimo 12 mesi può essere stipulato presso la Direzione Provinciale del lavoro con
12 InformaImpresa Venerdì 9 settembre 2011
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