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- l’attività da assoggettare al nuovo regime dei minimi non deve costituire, in nessun modo, prosecuzione di altra attività svolta dallo stesso contribuente sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (eccetto il periodo di praticantato professionale obbligatorio); - se l’attività da intraprendere sia la prosecuzione dell’attività svolta da altri soggetti (acquisto attivi-tà o ramo di attività) è necessario che l’ammontare dei ricavi realizzati dall’attività in oggetto, nell’anno precedente all’ingresso nei minimi, non superi gli € 30.000.

Qualora siano soddisfatti tutti i suddetti requisiti, il nuovo regime dei super minimi potrà essere applicato già a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Quanto ai requisiti di permanenza nel nuovo regime su-per semplificato, fatte salve le possibilità di decadenza dallo stesso al superamento di una o più delle condi-zioni previste nel comma 96 della Legge n. 244/07 o al verificarsi di una delle fattispecie previste nel comma 99 della medesima disposizione, la Manovra economi-ca ha inoltre previsto un limite massimo di permanen-za nel regime così articolato:

- per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e nei quattro successivi;

- per più di cinque esercizi e fino al compimento del 35° anno di età nel caso di giovani contribuenti che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro auto-nomo.

Ovviamente il limite dei cinque esercizi ha valenza re-troattiva e dovrà essere verificato anche per i contri-buenti che hanno avviato l’attività dopo il 31 dicembre 2008.

Per comprendere l’impatto del suddetto limite tempo-rale formuliamo alcuni esempi:

Esempio 1

Il Signor Mario Rossi di 40 anni, ha intrapreso l’attività in regime dei minimi nel periodo d’imposta 2009. Pos-siede tutti i requisiti per accedere al regime dei super minimi dal 1° gennaio 2012. In assenza di altre condi-zioni che ne impongano antecedentemente la fuoriu-scita, il contribuente in oggetto dovrà comunque uscire dal regime ad imposta sostitutiva del 5% dal 1° gen-naio 2014 poiché il 2013 costituisce il quarto periodo d’imposta successivo a quello di avvio dell’attività.

Esempio 2

Il Signor Giuseppe Bianchi di 29 anni ha intrapreso nel 2011 un’attività di impresa in regime dei minimi. L’at-tività possiede tutti i requisiti per rimanere nel nuovo regime. Se non si verificheranno condizioni che impor-ranno anticipatamente la fuoriuscita dal regime il si-gnor Bianchi potrà continuare ad usufruire dell’impo-sta sostitutiva super ridotta al 5% fino a tutto il periodo d’imposta 2017 nel quale compirà il 35° anno di età.

Vediamo ora di analizzare più nel dettaglio alcuni requisi-ti per l’accesso al nuovo regime.

LE CONDIZIONI DI ACCESSO AL NUOVO REGIME

Va innanzitutto segnalato che, in massima parte, le nuove condizioni per l’accesso al regime sono mutua-te dal regime delle nuove iniziative produttive di cui all’articolo 13 della legge n. 388 del 2000.

1. Non aver svolto nei tre anni antecedenti attività d’impresa o di lavoro autonomo

L’articolo 13, comma 2, lett. a), della legge n. 388 del 2000, prevede, infatti, che non possono accedere al re-gime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali

e di lavoro autonomo i soggetti che nel triennio prece-dente abbiano esercitato attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche sotto forma associata o familiare. L’Amministrazione finanziaria, con le circolari n. 1/E del 3 gennaio 2001 e n. 8/E del 26 gennaio 2001 ha chiarito che il regime agevolativo mira ad incentivare esclusivamente le nuove iniziative produttive. Per ta-le ragione, ha precisato che non possono ricorrere a tale istituto quei soggetti che nei tre anni precedenti l’inizio della nuova attività abbiano svolto, in genera-le, qualunque attività di impresa e di lavoro autonomo anche in qualità di socio di società di persone o di col-laboratore in imprese familiari.

Va precisato (in tal senso circ. n. 59/E/2001, risposta 2.5) che la qualità di socio in società di capitali o di persone non è di per sé causa ostativa per l’adozione del regime agevolato purché, nei tre anni precedenti, il contribuente non abbia svolto attività di gestione all’interno della società (ad esempio socio accoman-dante di Sas o socio non amministratore di Srl). Come pure (circolare 1/E/2001) la semplice apertura di par-tita IVA, senza svolgimento effettivo dell’attività, non costituisce automaticamente causa di esclusione dal regime fiscale agevolato.

2. Mera prosecuzione di una attività svolta in precedenza

Il secondo requisito richiesto per l’accesso al regime nuova imprenditoria prevede che la nuova attività non rappresenti una mera prosecuzione di un’altra già svol-ta in passato dallo stesso contribuente, anche sotto for-ma di lavoro dipendente o autonomo.

Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire (circolare n. 8/E/2001) che costituisce una mera prosecuzione quell’attività che si presenta come nuova unicamente dal punto di vista formale. Sotto l’aspetto sostanziale, invece, la stessa si concretizza in una mera prosecuzione di quella svolta in precedenza perché, ad esempio, viene effettuata negli stessi luoghi, con gli stessi beni ed è rivolta ai medesimi clienti della prima attività.

Per tale ragione, quindi, la verifica del suddetto requisi-to non può basarsi su una serie di elementi individuati preventivamente, ma deve essere realizzata andando a verificare il singolo caso concreto ed avendo cura di analizzare anche il contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata. Sempre sul tema, inoltre, l’Am-ministrazione finanziaria (circ. n. 59/E/2001, risposta 2.6) ha chiarito che l’accesso al regime è precluso an-che a quei soggetti che abbiano svolto in precedenza l’attività, anche solo in maniera occasionale, poiché la stessa va considerata prosecuzione di una attività già esercitata.

Il predetto divieto non riguarda quei soggetti la cui precedente attività è consistita nel periodo di pratica professionale obbligatoria.

COSA ACCADE AI SOGGETTI CHE HANNO ADERITO AL REGIME DEI MINIMI DAL 2008

Con riferimento ai soggetti che hanno aderito al regi-me dei minimi a decorrere dall’anno di entrata in vi-gore dello stesso (periodo d’imposta 2008) ovvero dai successivi, per verificare se tali soggetti dovranno fuoriuscire dal regime agevolato ed essere sottoposti a quello ordinario di tassazione, bisognerà verificare quando è avvenuto l’avvio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

- antecedente al 31 dicembre 2007 : a decorrere dal 1° gennaio 2012, tali soggetti saranno automaticamente esclusi dal nuovo regime ad aliquota del 5%;

- successivamente al 31 dicembre 2007 :

24 InformaImpresa Venerdì 9 settembre 2011

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