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FISCO

50 Comunicazione delle operazioni rilevanti Iva.

Proroga al 31 dicembre 2011.

Slitta a fne anno il termine per l’invio delle operazioni non inferiori a 25.000 relative al 2010

C’è tempo fno al 31 dicembre 2011 per comunicare le operazioni rilevanti Iva, non inferiori a 25mila euro , re-lative al periodo d’imposta 2010, la cui segnalazione al Fisco era prevista entro il prossimo 31 ottobre. La nuova scadenza è contenuta nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre, che, oltre a prorogare il citato termine, aggiorna le spe-cifche tecniche.

FISCO

51 Aumento dell’aliquota ordinaria IVA.

Il momento di effettuazione dell’operazione diviene lo spartiacque fra vecchia aliquota (del 20%) e nuova (del 21%) e tale momento varia a seconda del tipo di ope-razione posta in essere.

La legge n. 148 del 14 settembre 2011 di conversione della “manovra di ferragosto”, contenuta nel D.L. 138 del 13 agosto 2011, pubblicata sulla Gazzetta Uffcia-le del 16/09 dispone, in particolare, l’aumento dell’ali-quota IVA ordinaria al 21% e l’obbligo di certifcazione dei corrispettivi (con scontrino o ricevuta fscale) per gli stabilimenti balneari.

L’aumento, come si legge nel testo normativo in discor-so, è applicato alle “operazioni effettuate” a partire dal-la data di entrata in vigore della legge di conversio-ne del decreto (17/09/2011) . Poiché, come detto, è il momento di effettuazione dell’operazione lo spartiac-que fra vecchia aliquota (20%) e nuova (21%) e tale momento varia a seconda del tipo di operazione po-sta in essere (ad esempio, cessione di beni o prestazio-ne di servizio), è importante individuare con precisio-ne quando ciò accade, per comprendere quale aliquota applicare e addebitare al cliente.

EMISSIONE ANTICIPATA DI FATTURA PRIMA DELL’EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE

In ogni caso, se prima di effettuare fscalmente l’opera-zione viene emessa la fattura o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, “l’operazione si considera ef-fettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento” (ar-ticolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972), quindi, si applica l’aliquota in vigore nel momento della fattura-zione o del pagamento. Per esempio, se prima dell’en-trata in vigore della legge di conversione del decreto n. 138/2011 viene emessa la fattura, anche se relativa ad un’operazione Iva non ancora effettuata, continuerà ad applicarsi l’aliquota del 20%.

PAGAMENTO DI ACCONTI

La stessa regola vale anche se prima dell’entrata in vi-gore dell’aumento dell’aliquota IVA viene pagato un ac-

conto. Se la consegna della merce e il pagamento del saldo avvengono dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, nella fattura fnale, per il quantum ancora dovuto, dovrà applicarsi l’IVA del 21%.

MODIFICA AI CRITERI DI SCORPORO DELL’IVA PER I COMMERCIANTI

L’aumento dell’aliquota ordinaria al 21% si accompa-gna alla modifca, per i commercianti al dettaglio ed i soggetti assimilati di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 633/72, del metodo di scorporo dell’Iva. Per determi-nare l’imponibile si dovrà dividere il corrispettivo per 121 e moltiplicare il risultato per 100.

Gli effetti dell’aumento dell’aliquota per le operazioni poste in essere con lo Stato e gli altri enti pubblic i

Per le operazioni ad esigibilità differita nei confronti dello Stato, degli enti e degli istituti indicati nell’arti-colo 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972 l’aumento non si applica se, nel giorno precedente alla data di entra-ta in vigore della legge di conversione del decreto, la fattura risulta già emessa e registrata nei registri Iva, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato alla stessa data. Al riguardo si ricorda che, fermo restando il momento di effettuazione delle operazioni secondo la comune disciplina, l’esigibilità dell’IVA, nelle opera-zioni con gli enti pubblici, è differita al momento di pagamento del corrispettivo. La disciplina speciale, in-trodotta per evitare aggravi d’imposta per gli enti pub-blici, appare peggiorativa rispetto alla disciplina gene-rale: per evitare, infatti, l’aumento dell’aliquota, anche se relativa ad un’operazione effettuata prima dell’en-trata della data di entrata in vigore dell’incremento, è necessario che il fornitore abbia emesso e registrato la fattura antecedentemente la citata data.

LA FATTURAZIONE DIFFERITA

Nel caso di fatturazione differita ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/72 l’aumento dell’IVA si applicherà alle consegne di beni effettuate dopo l’en-trata in vigore dell’aumento. L’emissione di una fattura differita, entro il giorno 15 del mese successivo alla consegna, rappresenta, infatti, solo un metodo di do-cumentazione dell’operazione già fscalmente eseguita per la quale (trattandosi di cessioni risultanti da docu-mento di accompagnamento) rilevante è il momento della consegna e non la data di emissione dell’eventua-le fattura differita.

ALIQUOTA IVA APPLICABILE ALLE NOTE DI ACCREDITO

Le note di variazioni in diminuzione, che vanno a retti-fcare operazioni già fatturate in precedenza e che non documentano nuove operazioni, seguono l’aliquota IVA applicata nella fattura originaria.

Nella tabella, che segue, sono state riportate le opera-zioni IVA più rilevanti con le indicazioni del loro mo-mento di effettuazione.

8 InformaImpresa Venerdì 7 ottobre 2011

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