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Facoltà dell’appaltatore
L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo
fino all’esibizione della documentazione richiesta da parte
del subappaltatore.
Ruolo del committente
Il committente provvede al pagamento del corrispetti-
vo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di
quest’ultimo della documentazione attestante che gli
adempimenti relativi agli obblighi tributari sono stati
correttamente eseguiti dal medesimo appaltatore e dagli
eventuali subappaltatori.
Discarico del committente dalle sanzioni
Il committente può sospendere il pagamento del corrispet-
tivo fino all’esibizione della documentazione attestante
l’avvenuto adempimento degli obblighi tributari.
Sanzioni
L’inosservanza delle modalità di pagamento da parte del
Committente è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000.
Ai fini della sanzione, si applicano le disposizioni previste
per la violazione commessa dall’appaltatore.
LE PROPOSTE DI MODIFICA DELLA CONFARTIGIANATO
La nuova formulazione della norma prevede, in estrema
sintesi, che il subappaltatore, per ottenere il pagamento
del corrispettivo dall’appaltatore, dovrà obbligatoria-
mente fornire a quest’ultimo la documentazione com-
provante, il pagamento delle ritenute dei dipendenti
nonchè l’avvenuto pagamento dell’IVA. In caso contrario,
l’appaltatore potrà sospendere i pagamenti fino all’esibi-
zione della documentazione da parte del subappaltatore.
Stessa procedura interviene tra appaltatore e commit-
tente. Fino a che l’appaltatore non produrrà i documenti
comprovanti gli avvenuti versamenti, il committente
sospenderà il pagamento dei corrispettivi per gli avve-
nuti lavori.Inoltre, è stata introdotta la possibilità che i
documenti comprovanti gli avvenuti versamenti possano
essere sostituiti da attestazioni rilasciate dal responsa-
bile del CAF imprese o da un professionista.
La nuova formulazione della disciplina della responsabi-
lità solidale degli appalti, presenta profili di forte criticità
soprattutto in ambito IVA. Se la finalità della norma è
quella di contrastare fenomeni di utilizzo di personale
non regolare, vanno evitate misure che incrementano
ulteriormente il carico burocratico sulle imprese. Soprat-
tutto sono da evitare situazioni che possano provocare
ulteriori ritardi nei pagamenti fra le imprese. Si ritiene,
inoltre, che l’estensione della responsabilità solidale
anche ai versamenti IVA rappresenti un appesantimento
a carico delle imprese non giustificato dalla necessità
di far emergere e sanzionare le situazioni di personale
irregolare. Va inoltre considerata l’estrema difficoltà per
il soggetto obbligato di produrre adeguata documen-
tazione, tenuto conto delle modalità di liquidazione
dell’IVA.
Per tali motivi, la
Confartigianato
è intervenuta, nelle
opportune sedi, per denunciare l’inapplicabilità della
norma vigente
chiedendo quindi l’abrogazione della
stessa ovvero, in subordine, che la solidarietà passiva
sia limitata al solo versamento delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente in considerazione della fina-
lità della norma tesa a contrastare l’utilizzo di personale
irregolare
. La Confederazione ha proposto, inoltre, che
venga data facoltà alle imprese di provare l’avvenuto
versamento delle ritenute mediante presentazione di
autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
in tal
modo verrebbe eliminato l’onere relativo all’acquisizione
di un’apposita asseverazione redatta da professionisti o
CAF Imprese.
I DUBBI SULL’APPLICAZIONE DELLA NORMA
In attesa delle auspicate modifiche normative sopra
riportate, è stata avanzata dalla Confartigianato una
richiesta di chiarimenti all’Agenzia delle Entrate rela-
tivamente ad alcune questioni sorte in fase di prima
applicazione della nuova disciplina sulla responsabilità
solidale tra appaltatore e subappaltatore in merito
all’attestazione degli avvenuti adempimenti tributari
inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito del rap-
porto di subappalto.
Al riguardo è stato chiesto di confermare che:
1. l’asseverazione è alternativa alla possibilità da parte
dei subappaltatori o dell’appaltatore di attestare il
corretto adempimento fornendo sempre, a corredo,
la relativa documentazione (documentazione che, in
materia di IVA e ritenute è rappresentata dai modelli
F24);
2. le ritenute e l’IVA per i quali opera la solidarietà
passiva sono solo quelle relative alle prestazioni
effettuate nell’ambito del singolo rapporto di appalto
o di subappalto;
3. nel caso di applicazione del reverse charge ovvero di
subappaltatori o appaltatori che operano nel regime
di IVA per cassa, non deve essere attestato il corretto
versamento in quanto, nel primo caso, l’imposta è
liquidata direttamente dall’appaltatore e, nel secon-
do, il tributo si rende dovuto dopo il pagamento del
corrispettivo. In tali ipotesi il contribuente attesterà
la propria situazione soggettiva;
4. nel caso in cui il committente o l’appaltatore sia un
consorzio, non opera la solidarietà passiva tra con-
sorzio e consorziati in quanto il loro rapporto non è
d’appalto o subappalto ma di tipo associativo;
5. nel caso di liquidazione IVA a credito, andrà attestata
tale situazione.
Infine essendo le nuove disposizioni entrate in vigore
il 12 agosto 2012, è necessario, chiarire la
decorrenza
delle stesse
. A tal riguardo, nel rispetto delle disposizioni
dello
Statuto del contribuente, potrebbe essere precisato
che le nuove norme decorrono dal 60° giorno succes-
sivo all’entrata in vigore della legge n. 134 del 2012
(quindi dall’11 ottobre 2012
). Inoltre, va chiarito se si
applica ai soli contratti d’appalto posti in essere dopo
tale data o anche a quelli già in essere, a tale data, per
i quali il pagamento dei relativi corrispettivi avviene
successivamente.
NOTIZIE ORGANIZZATIVE
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Novità normative su alcune attività d’impresa
artigiana (facchinaggio, acconciatura ed
estetica, lavanderie “a gettoni”, apertura nuovi
molini) introdotte dal D.Lgs. n.147/2012.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30.8.2012 è stato
pubblicato il Decreto Legislativo n. 147/2012 “Disposi-
zioni integrative e correttive del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva
2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno” .
Il Decreto Legislativo -
che è entrato in vigore il
14.09.2012
- introduce alcune importanti novità in
alcune attività economiche d’impresa: di seguito indi-
chiamo quelle che riguardano le imprese con qualifica
artigiana.
Art. 10 D.Lgs. 147/2012
L’attività di facchinaggio non è più soggetta
al possesso
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa. Sono tuttavia ancora richiesti i requisiti
di onorabilità che sono soddisfatti quando vi è: assenza
di sentenza di condanna penale o di procedimenti per
reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni,
InformaImpresa
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Venerdì
5
ottobre
2012