rizio Petris (tel. 0444 168432).
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SICUREZZA
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Rischio chimico: aggiornamento dei valori
indicativi di esposizione professionale.
Pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 218 del
18/09/2012 il Decreto 06/08/2012 del Ministero
del lavoro riguardante “Recepimento della direttiva
2009/161/UE della Commissione 17/12/2009 che de-
finisce il terzo elenco di valori indicativi di esposizio-
ne professionale in attuazione della direttiva 98/24/
CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/
CE della Commissione”
Il decreto sostituisce l’allegato XXXVIII del decreto le-
gislativo n. 81/2008, con un nuovo allegato in quanto
sono state apportate modifiche e integrazioni.
Nel file accluso a questa comunicazione si trova il nuo-
vo allegato XXXVIII, al decreto legislativo n. 81/2008.
Il decreto, e quindi il nuovo allegato viene emanato a
seguito del parere espresso del Comitato consultivo
per la determinazione e l’aggiornamento dei valori li-
mite biologici relativi agli agenti chimici, costituito ai
sensi dell’articolo 232, comma 1, del decreto legislati-
vo n. 81/2008 (riportato di seguito)
Decreto legislativo n. 81/2008 – articolo 232
–Adeguamenti normativi
1.
Con decreto dei Ministri del lavoro e della previden-
za sociale e della salute, d’intesa con la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, è istituito senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un co-
mitato consultivo per la determinazione e l’aggiorna-
mento dei valori limite di esposizione professionale e
dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il
Comitato è composto da nove membri esperti nazionali
di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui
tre in rappresentanza del Ministero della salute, su pro-
posta dell’Istituto superiore di sanità, dell’Ispesl e della
Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresen-
tanza della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. Il Comitato si avvale del supporto
organizzativo e logistico della Direzione generale della
tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavo-
ro e della previdenza sociale.
2.
Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della salute d’intesa con la Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province
autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo economico,
il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono
recepiti i valori di esposizione professionale e biologi-
ci obbligatori predisposti dalla Commissione europea,
sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche te-
nuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla
Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati
XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in funzione del progresso tec-
nico, dell’evoluzione di normative e specifiche comu-
nitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore
degli agenti chimici pericolosi.
3.
Con i decreti di cui al comma 2 è inoltre determina-
to il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la
salute dei lavoratori di cui all’articolo 224, comma 2,
in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione
di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite
indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri
di sicurezza.
4.
Nelle more dell’adozione dei decreti di cui al comma
2, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della salute, d’intesa con la Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono
essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, i parametri
per l’individuazione del rischio basso per la sicurezza e
irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all’articolo
224, comma 2, sulla base di proposte delle associa-
zioni di categoria dei datori di lavoro interessate com-
parativamente rappresentative, sentite le associazioni
dei prestatori di lavoro interessate comparativamente
rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui
al presente articolo la valutazione del rischio basso per
la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori è
comunque effettuata dal datore di lavoro.
Per approfondimenti consultare il file:
- Download Allegato XXXVIII al DLGS n. 81 del 2008 -
Tabella aggiornata relativa ai valori limite di esposizione
professionale.pdf
alla notizia 764 su
www.informaimpresa.it
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Venerdì
5
ottobre
2012