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calcolato sulla tariffa del 2011.

Art. 39 – legge regionale 27/02/2008, n. 1

Azioni a salvaguardia delle risorse idriche

Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 83, comma 4 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Confe-rimento di funzioni e compiti amministrativi alle auto-nomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modifche ed integra-zioni, i canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque sotterranee destinate a qualsiasi uso, nonché di derivazione di acque superfciali, sono aumentati di un importo pari al cento per cento.

Inoltre sempre con l’art. 24, viene aggiunto al comma 4 bis dell’articolo 83 della legge regionale 13/04/2001, n. 11, il comma 4 bis 2, che cita testualmente: “le con-cessioni di derivazione di acque superfciali o sotter-ranee di piccola portata inferiori a 5lt/sec a servizio di rifugi alpini ed escursionistici, come individuati ai sen-si della legge regionale 4/11/2002, n. 33, a servizio di malghe, di casere, di baite tipiche dell’ambiente rura-le montano, funzionali alla manutenzione ambientale, previa autorizzazione da parte dell’autorità competen-te al rilascio della concessione, sono esentate dal rela-tivo canone di concessione.

Va ricordata anche la deliberazione della Giunta regio-nale del Veneto n. 1509 del 17/06/2008, pubblicata nel Bollettino regionale n. 62 del 29/07/2010, che af-fronta altri aspetti legati all’applicazione o meno dei canoni:

1) viene confermata la vigenza dell’art. 93 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, che consente al pro-prietario di un fondo di estrarre e utilizzare libera-mente le acque sotterranee del suo fondo per usi domestici, come defniti nello stesso articolo. Si ri-tiene inoltre possa essere assimilato all’”uso dome-stico” anche il caso di pozzo che serve una aggre-gazione di abitazioni (condominio, case a schiera, ecc.), ivi incluse eventuali unità artigianali/com-merciali purché l’acqua fornita a queste ultime sia utilizzata per scopo igienico sanitario. In ogni caso, l’uso domestico è confgurabile esclusivamente in zone provviste di acquedotto;

2) interessi legali in caso di mancati pagamenti. La problematica si presenta in particolare per i casi in cui è stata avviata un’azione legale fnalizzata al recupero di annualità pregresse, nel caso di uten-ti morosi. Al riguardo, gli interessi dovranno essere calcolati con le modalità in uso per i ritardati paga-menti a favore delle pubbliche amministrazioni; 3) regole per lo scomputo dal costo delle opere idrau-liche. Viene concessa la possibilità di scomputare dal canone annuale, il costo delle opere idrauliche, in rapporto all’utilità e consistenza delle opere, che devono essere di esclusivo interesse pubblico non-ché strettamente fnalizzate alla difesa idraulica del corso d’acqua. In ogni caso detta quota non potrà superare il 50% del costo ammissibile delle opere. Lo scomputo si applica a valere dall’anno successi-vo e per un periodo massimo corrispondente alla durata della concessione. Nella delibera sono ripor-tate le modalità di calcolo e le procedure per la ri-chiesta.

4) concessioni di derivazioni d’acqua dai laghi (non viene sviluppata)

5) attraversamenti con tubazioni per allacciamento

servizi essenziali. Si ritiene che nel caso di attraver-samenti di aree demaniali con tubazioni per l’allac-ciamento di più servizi essenziali (acquedotto, ener-gia elettrica, telefono e gas), l’annualità del canone debba essere calcolata moltiplicando la lunghezza di ciascun attraversamento per il relativo canone unitario. La sommatoria dei prodotti così ottenuti costituirà l’annualità predetta che, nel caso risulti inferiore al canone minimo di € 170,00, verrà ri-condotta a tale valore, sempre che rispetti alcune condizioni riportate in delibera.

Inultimovale lapenadi ricordare ilDecreto25/11/2009, del Ministero dell’ambiente, pubblicato nella Gazzetta Uffciale n. 283 del 04/12/2009 riguardante la “deter-minazione del sovra canone in tema di concessioni di derivazioni d’acque per produzione di forza motrice per il biennio 01/01/2010 – 31/12/2011”.

Nella sostanza questo decreto defnisce la misura del sovracanone annuo dovuto dai concessionari di deriva-zione d’acqua per produzione di forza motrice, con po-tenza nominale media superiore a kW 220, elevandola per il biennio 2010 e 2011, da € 20,35 a € 21,08 per ogni kW di potenza nominale media concessa o ricono-sciuta ai sensi del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici (Regio decreto 11/12/1933, n. 1775 e successive modifcazioni ed integrazioni)

Ulteriori note

Con la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto, n. 952 del 05/07/2011 è stato previsto anche quanto di seguito riportato:

- di stabilire che per le concessioni di derivazioni d’ac-qua ad uso potabile che prevedono la distribuzione pubblica e gratuita dell’acqua, può essere accorda-ta l’esenzione dal canone previa richiesta contenente una dichiarazione sostitutiva nella quale si dichiari la quantità di acqua distribuita gratuitamente per i soli usi potabili alla cittadinanza. Qualora solamente una parte della portata della derivazione potabile sia distribuita gratuitamente, il canone sarà commisura-to alla portata rimanente, ferma restando l’eventuale applicazione del canone minimo. Il prelievo deve av-venire esclusivamente con recipienti di capacità non superiore a 50 litri. L’esenzione decorre dal 1° gen-naio dell’anno successivo alla data di presentazione della richiesta;

- l’abrogazione della norma regionale che prevedeva che “Nel caso di attraversamento con ponti, ponticel-li e tombini da parte di viabilità pubblica di Veneto Strade, si applica il canone – Tipo d’uso A – viabilità pubblica – con il massimale previsto”. L’abrogazione riguarda il punto 2 della Delibera della Giunta Regio-nale n. 1511 del 17/06/2008;

- di esonerare Veneto Strade spa e per essa le ditte incaricate di eseguire i lavori dall’obbligo di corri-spondere tasse e canoni, sulle strade facenti parte della rete viaria in gestione alla Società e relative pertinenze, derivanti da occupazioni temporanee o permanenti del sotto e soprasuolo con cantieri, con-dotte, cavi, impianti in genere, in caso di occupazioni temporanee o permanenti del sotto o soprasuolo, per l’esecuzione di lavori collegati ai servizi affdati alla società stessa.

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10 InformaImpresa Venerdì 21 ottobre 2011

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