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bligatoria per i lavoratori delle aziende edili artigiane,
sottoscritto dalle parti sociali fra cui la Confartigianato
del Veneto, da attuazione all’Accordo Stato/Regione del
21/12/2011 in materia di sicurezza sul lavoro.
In particolare le parti sociali hanno convenuto che
tutti i corsi formativi in materia di sicurezza sul la-
voro, per i lavoratori delle aziende edili, avviati pri-
ma del 01/09/2012, ai sensi dell’Accordo regionale
15/09/2009, relativi ai soggetti di prima assunzione
e ai soggetti non di prima assunzione e/o imprenditori,
sono comunque ritenuti validi per adempiere all’obbli-
go formativo.
Per i corsi che saranno invece organizzati dal
01/09/2012 in poi, gli enti formativi sono tenuti ad ef-
fettuare un modulo di 16 ore, sulla base delle materie
riportate di seguito, indipendentemente dalle caratte-
ristiche del dipendente interessato (neo assunto o già
in forza).
Le materie oggetto di insegnamento e della formazio-
ne sono:
1)Formazione generale (4 ore)
Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti,
doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi
di vigilanza, controllo e assistenza.
2)Formazione specifica (12 ore)
Rischi infortuni, meccanici generali, macchine, at-
trezzature, cadute dall’alto, rischi da esplosione, ri-
schi chimici, nebbie – oli – fumi – vapori – polveri,
etichettatura, rischi cancerogeni, rischi biologici, ri-
schi fisici, rumore, vibrazione, radiazioni, microclima
e illuminazione, videoterminali, dpi organizzazione
del lavoro, ambienti di lavoro, stress lavoro-correlato,
movimentazione manuale carichi, movimentazione
merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di traspor-
to), segnaletica, emergenze, le procedure di sicurezza
con riferimento al profilo di rischio specifico, proce-
dure esodo e incendi, procedure organizzative per il
primo soccorso, incidenti e infortuni mancati, altri ri-
schi.
Le parti sociali hanno peraltro convenuto che la forma-
zione specifica, come sopra riportata, tiene conto dei
rischi specifici del settore costruzione edili e stradali
dell’Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011.
Inoltre è stato specificato nel protocollo d’intesa che
tutta la formazione deve essere impartita tramite corsi
che si terranno all’esterno delle imprese (e su questo
aspetto sono state date precise indicazioni nel conte-
sto delle linee guida approvate il 05/09/2012, fra le
parti sociali.
Infine le parti sociali hanno convenuto che l’aggiorna-
mento dell’attività formativa per i lavoratori dell’edili-
zia, avverrà ogni 5 anni e sarà costituita da un corso di
6 ore.
SICUREZZA
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Edilizia artigiana: formazione dei lavoratori
sulla sicurezza nel lavoro. Deliberate dalla
CEAV e CEVA le “Linee guida”.
Il 5 settembre 2012 tra le parti sociali del Veneto, fra
cui la Confartigianato, sono state concordate le linee
guida per lo svolgimento dei corsi di formazione obbli-
gatoria per i lavoratori sulla sicurezza nel settore edile.
Le linee guida definiscono le regole per l’organizzazio-
ne dell’attività formativa per i lavoratori, al fine di omo-
geneizzare modalità, procedure e contenuti, su tutto il
territorio della Regione del Veneto, all’Accordo Stato/
Regioni del 21/12/2011. Questo significa che sono in-
dirizzate in particolare ai centri formativi più che alle
aziende. Di seguito si riportano comunque alcuni degli
aspetti utili per l’informazione delle imprese edili.
Tipologie della formazione
e ore di formazione obbligatoria
I corsi di formazione regolamentati per i lavoratori del-
le aziende edili aderenti alla Cassa Edili Artigiana (CE-
AV-CEVA), riguardano la:
a) formazione neo assunti, compresi gli apprendisti (16
ore). Viene considerato neo assunto il lavoratore che
accede per la prima volta nel settore edile (ivi com-
preso l’apprendista);
b) formazione operai e/o personale non operaio con ac-
cesso al cantiere (16 ore). Sono tutti gli altri lavora-
tori, diversi da quelli di cui alla voce a) che operano
in cantiere.
Per questo tipo di personale, in via transi-
toria, è stato stabilito che per coloro che effettuano i
corsi di formazione entro il 31/12/2012 la durata degli
stessi potrà essere di 8 ore;
c) formazione impiegati e/o personale non operario che
non accede al cantiere (8 ore): Sono tutti i lavoratori
con incarico impiegatizio ed in generale i lavoratori
che non entrano in cantiere, ovvero dipendenti sog-
getti solo a rischi generici.
Quali sono le strutture formative cui rivolgersi
Sulla base dell’accordo regionale del 26/06/2012 e di
queste linee guida, (entrambi gli atti sono stati stabiliti
dalle parti sociali), la formazione obbligatoria dei la-
voratori delle imprese edili artigiane del Veneto, è de-
mandata esclusivamente alle strutture formative pro-
mosse dalle associazioni provinciali e regionali dell’ar-
tigianato veneto, fra cui Confartigianato, accreditate
presso la Regione del Veneto e segnalate al Comitato
Tecnico 16 ore.
Nella provincia di Vicenza, per la Confartigianato, la
struttura formativa di riferimento è il
CESAR srl
(tel.
0444 960100 – mail
cesar@confartigianatovicenza.it
).
Destinatari della formazione
Destinatari della attività formative disciplinate da que-
ste linee guida sono i lavoratori e dove previsto im-
prenditori, del settore edile artigiano del Veneto.
Attestati
Gli attestati di frequenza verranno rilasciati dalle strut-
ture formative provinciali/regionali dell’artigianato.
Quindi nel caso il corso venga effettuato tramite CE-
SAR srl di Vicenza, sarà questo stesso centro a rilascia-
re l’attestati di frequenza. Negli attestati verrà eviden-
ziato il logo CPR (Comitato Paritetico Regionale per la
sicurezza in edilizia).
I requisiti dei docenti
In attesa della definizione dei criteri di qualificazione
della figura del formatore per la salute e la sicurez-
za sul lavoro, i corsi devono essere tenuti da docenti
che possono dimostrare di possedere, una esperienza
almeno triennale di insegnamento o professionale in
materia di sicurezza sul lavoro.
L’esperienza professionale può consistere anche nello
svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabi-
le del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), an-
che con riferimento al datore di lavoro (DLSPP).
I docenti possono anche essere interni o esterni
all’azienda fermo restando l’obbligo dell’esperienza
triennale citata sopra.
Programma formativo 16 ore (neo assunti – lavoratori)
FORMAZIONE GENERALE
1.I soggetti, gli enti e le norme
a. Organizzazione della prevenzione aziendale
b. Diritti e doveri dei vari soggetti
c. Le norme ed i contratti che regolano la prestazione
lavorativa
d. Gli enti bilaterali (Cassa Edile e CPR)
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Venerdì
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novembre
2012