Tale decisione assume particolare importanza se si
considerano le pesanti sanzioni previste: la mancata
autorizzazione allo scarico industriale prevede l’arresto
da due mesi a due anni o l’ammenda da millecinque-
cento euro a diecimila euro; il superamento dei limiti
tabellari viene punito con la sanzione amministrativa
da tremila euro a trentamila euro. Rischi e sanzioni cui
le aziende del mestiere non potranno più incorrere.
A seguito di questo parere, vengono quindi a cessare
con effetto immediato gli obblighi di richiesta di auto-
rizzazione allo scarico industriale e il suo rinnovo pe-
riodico, il controllo per il rispetto dei parametri degli
scarichi delle acque reflue, la denuncia annuale degli
scarichi in fognatura con la relativa analisi sui para-
metri previsti dagli appositi regolamenti di fognatura
o dalla legge.
Di seguito il testo del parere della Regione del Veneto:
“Oggetto: Piano di Tutela delle Acque, art. 34. Assimilabili-
tà degli odontotecnici alle acque reflue domestiche”
In relazione alle richieste pervenuteci per le vie brevi
sull’argomento in oggetto ed alle riunioni tenutesi tra gli
scriventi uffici e la Confartigianato, nonché in base ad un
confronto con la disciplina vigente in altre regioni, si ri-
tiene di considerare il tema dell’assimilabilità alle acque
reflue domestiche degli studi odontotecnici nel seguente
modo.
Le acque reflue provenienti da uno studio odontotecnico
sono da ritenersi assimilabili alle acque reflue domestiche
in quanto tale attività è riconducibile a quelle di cui al
punto 6 della lettera e.1 del comma 1 dell’articolo 34 del
Piano di Tutela delle Acque (… studi professionali, compre-
si gli studi e ambulatori medici). Si rammenta la necessità
che i rifiuti prodotti, in base alla loro tipologia, vengano
smaltiti in conformità alla vigente disciplina sulla gestio-
ne dei rifiuti”.
Nel file allegato on line si riporta la comunicazione
della Regione del Veneto, che suggeriamo di stampare
e tenere nell’archivio aziendale.
Per approfondimenti consultare il file:
Download Odontotecnici - Regione Veneto su assimibila-
bilit acque reflue alle domestiche.pdf
alla notizia 788 su
www.informaimpresa.it
ambiente
71
Piano di Tutela delle Acque regionale. Entro
il 07/12/2012 deve essere presentato un
piano di adeguamento degli scarichi di acque
meteoriche e di dilavamento, da attuarsi entro
il 31/12/2015.
Si fa seguito alla nota del 26 febbraio 2012 per in-
formare che entro il 7 dicembre 2012 diverse aziende
dovranno predisporre un piano di adeguamento per il
contenimento delle acque meteoriche di dilavamento,
delle acque di prima pioggia e delle acque di lavaggio,
in seguito all’entrata in vigore del piano di tutela del-
le acque - P.T.A. - approvato con apposite deliberazioni
del consiglio regionale del Veneto, l’ultima delle qua-
li del 28 agosto 2012 (pubblicata nel B.U.R. n. 75 del
11 settembre 2012) recante precisazioni attuative alle
norme tecniche di attuazione - N.T.A. - che lo rendono
operativo.
Il documento costituisce uno specifico piano di settore,
dove il legislatore ha disposto che le regioni, sentite la
provincie, adottino un P.T.A. che contenga tutte le misu-
re necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del
sistema idrico.
Ma chi è soggetto?
Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, sono
previsti 3 casi possibili.
CASO 1, in cui tutte le acque meteoriche sono conside-
rate “reflui industriali”
Riguarda le superfici scoperte di qualsiasi estensione,
facenti parte delle tipologie di attività in seguito elen-
cate, dove vi sia la presenza di:
a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protet-
ti dall’azione degli agenti atmosferici;
b) lavorazioni;
c) ogni altra attività o circostanza,
che comportino il dilavamento non occasionale e for-
tuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l’am-
biente, che non si esaurisce con le acque di prima piog-
gia.
Le acque meteoriche di dilavamento, prima del loro
scarico, devono essere trattate con idonei sistemi di de-
purazione e sono soggette al rilascio dell’autorizzazio-
ne allo scarico di acque reflue di origine produttiva.
Elenco delle attività
1. Attività energetiche:
1.1 Impianti di combustione con potenza termica di
combustione di oltre 50 MW;
1.2. Raffinerie di petrolio e di gas;
1.3. Cokerie;
1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbo-
ne;
2. Impianti di produzione e trasformazione dei metal-
li;
3. Impianti di trattamento e rivestimento dei metalli;
4. Industria dei prodotti minerali;
4.1. Impianti per la produzione di clinker (cemento) o di
calce viva;
4.2. Impianti per la produzione di amianto e la fabbri-
cazione di prodotti dell’amianto;
4.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi
quelli per la produzione di fibre di vetro;
4.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali com-
presi quelli per la produzione di fibre minerali;
4.5. Impianti per la fabbricazione di tegole, mattoni,
mattoni refrattari, piastrelle;
5 Industrie chimiche;
6. Impianti di smaltimento di rifiuti, impianti di recu-
pero di rifiuti, depositi e stoccaggi di rifiuti, centri
di cernita di rifiuti;
7. Impianti di produzione di pneumatici;
8. Depositi di rottami;
9. Centri di raccolta dei veicoli fuori uso;
10. Impianti per la concia e/o tintura delle pelli e del
cuoio;
11. Impianti destinati alla fabbricazione di pasta per
carta, carta e cartoni;
12. Impianti per il trattamento di fibre tessili: opera-
zioni di imbianchimento, mercerizzazione, stampa,
tintura e finissaggio;
13. Macelli aventi una capacità di produzione di car-
casse di oltre 50 tonnellate al giorno;
14. Impianti per l’eliminazione o il recupero di carcas-
se e di residui di animali con una capacità di trat-
tamento di oltre 10 tonnellate al giorno;
15. Impianti per il trattamento di superficie di mate-
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Venerdì
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novembre
2012