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55 Sistri. Accordo fra Governo, Regioni e
Autonomie locali in merito alla gestione delle informazioni sulla tracciabilità dei rifiuti.
Nella sostanza l’accordo impegna le parti a trasferire le informazioni in possesso di ognuna delle stesse, in funzione del Sistri. In particolare regioni, province, co-muni e Arpa accedono al Sistri, attraverso il catasto te-lematico, per finalità di consultazione delle informazio-ni ivi contenute. I contenuti minimi disponibili tramite il catasto telematico, relativi alle attività di produzione e gestione dei rifiuti, comprendenti almeno le informa-zioni già contenute nei MUD.
Per l’esercizio delle funzioni attribuite, in materia di vi-gilanza, controllo ed accertamento degli illeciti com-messi in violazione della normativa sui rifiuti, Provin-ce e Arpa accedono alle informazioni contenute nei registri cronologici e nelle schede di movimentazione del Sistri secondo quanto previsto all’articolo 188-bis, comma 3, del dlgs 152/2006.
L’accordo prevede che al Sistri dovranno confluire tutte le informazioni sugli atti autorizzativi e sulle comuni-cazioni riguardanti le attività di recupero in procedura semplificata, degli impianti di recupero e/o smaltimen-to dei rifiuti, attraverso l’interconnessione con il cata-sto telematico.
Le Regioni e le Province ed i Comuni quando compe-tenti al rilascio delle autorizzazioni rendono disponi-bile le informazioni relative entro tre mesi dalla data del presente accordo (sono previste specifiche modali-tà per gli enti non dotati di sistemi informativi struttu-rati). Successivamente le informazioni dovranno esse-re trasmesse entro 15 giorni dall’efficacia dei relativi provvedimenti.
L’accordo ha durata triennale ed è tacitamente rinno-vato. Rimane salva la possibilità di integrarlo e modi-ficarlo.
L’accordo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 05/09/2011, con il titolo “accordo 27/07/2011 fra Governo, Regioni e Autonomie locali in merito alla gestione delle informazioni sulla tracciabilità dei rifiu-ti, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del dlgs 28/08/1997, n. 281”
Dlgs 152/2006 - art. 188-bis, comma 3
“Il soggetto che aderisce al Sistri di cui al comma 2, let-tera a), non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’articolo 193. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del Sistri di cui al comma 2, lettera a). Il registro cronologico e le schede di movi-mentazione del Sistri sono resi disponibili all’autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di re-gistrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad eccezione di quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo inde-terminato ed al termine dell’attività devono essere conse-gnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione. Per gli impianti di discarica, fermo restando quanto disposto dal dlgs 13/01/2003, n. 36, il registro cronologico deve esse-
re conservato fino al termine della fase di gestione post operativa della discarica.”
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56 Semplificazione Fiscale: aliquota Iva
per somministrazione gas naturale per combustioni a fini civili.
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 160 del 12/07/11, il testo del decreto legge 13/05/2011, n. 70, coordina-to con la legge di conversione 12/07/2011, n. 106 re-cante “semestre europeo – prime disposizioni urgenti per l’economia”, che prevede semplificazioni fiscali ri-guardanti anche l’aliquota Iva per la somministrazione di gas naturale per combustione a fini civili
Il testo coordinato, all’art. 7, comma 1, lettera s, stabi-lisce che “è del 10% l’aliquota IVA dovuta per singo-lo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili (fino 480 metri cubi di gas somministrato)”.
In funzione di quanto sopra, l’articolo 6, comma 2, let-tera cc), stabilisce che “le disposizioni in materia di ali-quote e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili, di cui all’art. 2 del dlgs 02/02/2007, n. 26, trovano applicazione con riferimen-to ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili, indipendente-mente dal numero di unità immobiliari riconducibili al-lo stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di cui all’allegato I del dlgs 26/10/1995, n. 504, sia con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di al n. 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972, n. 633.”
Dlgs 02/02/2007, n. 26 - art 2 ( Disposizioni in mate-ria di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili)
“1. A decorrere dal 1° gennaio 2008:
a) la misura delle aliquote di accisa per il gas natura-le per combustione per usi civili, di cui all’allegati I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consu-mi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al dlgs 26/10/1995, n. 504, e successive modifica-zioni, è determinato come segue:
1)per consumi fino a 120 metri cubi: euro 0,044 per metro cubo;
2 per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fi-no a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo
3)per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fi-no a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo;
4)per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: eu-ro 0,186 per metro cubo
b) la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori di cui all’articolo 1 del testo unico del-le leggi sugli interventi sul mezzogiorno, approvato con DPR 06/03/1978, n. 218, è determinato come segue:
1)per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
2)per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fi-no a 1560 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo
InformaImpresa 3 Venerdì 18 novembre 2011
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