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Regolazione e controllo dei servizi idrici
affidata all’Autorità per l’energia elettrica e il
gas: le funzioni.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 03/10/12,
il Decreto del presidente del consiglio dei ministri
20/07/12: “Individuazione delle funzioni dell’Autorità
per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazio-
ne e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’artico-
lo 21, comma 19 del decreto legge del 06/12/2011,
n. 201, convertito con modificazione, dalla legge
22/12/2011, n. 214”.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, esercita le pro-
prie funzioni di regolazione e controllo dei servizi idri-
ci, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica gene-
rale formulati dal Parlamento e dal Governo. La rego-
lazione del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno
dei singoli servizi che lo compongono, compresi i ser-
vizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi
di depurazione ad usi misti civili e industriali, persegue
le seguenti finalità:
a) garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del ser-
vizio all’utenza in modo omogeneo sull’intero territo-
rio nazionale;
b)definizione di un sistema tariffario equo, certo, tra-
sparente, non discriminatorio;
c) tutela dei diritti e degli interessi degli utenti;
d)gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e
di equilibrio economico e finanziario;
e) attuazione dei principi comunitari “recupero integra-
le dei costi, compresi quelli ambientali e relativi alla
risorsa, e chi “inquina paga”.
Il decreto nello specifico individua le funzioni di rego-
lazione del servizio idrico integrato che sono state tra-
sferite all’Autorità per l’energia e il gas.
Di seguito ne riportiamo alcune:
- definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del
servizio idrico integrato, ovvero ciascuno dei singo-
li servizi che lo compongono compresi i servizi di
captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di
depurazione ad usi misti civili e industriali, per ogni
singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazio-
ne del servizio stesso; a tal fine, prevede premiali-
tà e penalità, esercita i poteri di acquisizione di do-
cumenti, accesso e ispezione, irroga, in caso di inos-
servanza, in tutto o in parte, sanzioni amministrative
pecuniarie e, in caso di reiterazione delle violazioni,
qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio
da parte degli utenti, propone al soggetto affidante
la sospensione o la cessazione dell’affidamento; de-
termina altresì obblighi di indennizzo automatico in
favore degli utenti in caso di violazione dei medesi-
mi provvedimenti. Resta ferma la facoltà in capo agli
enti affidanti di prevedere nei contratti di servizio li-
velli minimi ed obiettivi migliorativi rispetto a quelli
previsti dall’Autorità che ne tiene conto ai fini della
definizione della tariffa;
- definisce le componenti di costo - inclusi i costi fi-
nanziari degli investimenti e della gestione - per la
determinazione della tariffa del servizio idrico inte-
grato;
- predispone e rivede periodicamente il metodo tarif-
fario per la determinazione della tariffa del servizio
idrico integrato, sulla base del riconoscimento dei
costi efficienti di investimento e di esercizio soste-
nuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le
categorie di utenza in condizioni economico socia-
li disagiate individuate dalla legge e fissa, altresì, le
relative modalità di revisione periodica, vigilando
sull’applicazione delle tariffe;
- approva le tariffe del servizio idrico integrato, pro-
poste dal soggetto competente, impartendo, a pena
d’inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o
su istanza delle amministrazioni e delle parti inte-
ressate, l’Autorità intima l’osservanza degli obblighi
entro 30 giorni decorsi i quali, fatto salvo l’eventuale
esercizio di potere sanzionatorio, provvede in ogni
caso alla determinazione in via provvisoria delle ta-
riffe sulla base delle informazioni disponibili, co-
munque in un’ottica di tutela degli utenti;
- tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami,
istanze e segnalazioni, determinando ove possibi-
le obblighi di indennizzo automatico in favore degli
utenti stessi.
On line il testo del decreto del presidente del consiglio
dei ministri 20/07/2012.
Per approfondimenti consultare il file:
Download DPCM
20 07 12 - funzioni Autorit energia e gas per servizi idrici.
pdf
alla notizia 800 su
www.informaimpresa.it
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Ricorso del Presidente del Consiglio dei
Ministri alla Corte Costituzionale per presunta
illegittimità costituzionale della L.R. Veneto
27/04/2012, n. 17“Disposizioni in materia
di risorse idriche”.
Il ricorso è limitato ad alcuni articoli della legge, con
particolare riferimento a competenza affidate dalla re-
gione Veneto ai Consigli degli Enti di bacino o al presi-
dente della Giunta Regionale
Pubblicato nel Bollettino della Regione del Veneto n.
79 del 28/09/2012, il “ricorso del Presidente del Con-
siglio dei Ministri alla Corte Costituzionale per la di-
chiarazione di illegittimità costituzionale della Legge
della Regione Veneto 27/04/2012, n. 17 “Disposizioni
in materia di risorse idriche” pubblicata nel BUR n. 45
del 04/05/2012”
Il ricorso presentato è avverso i seguenti articoli:
1)
Articolo 4, comma 2, lettera e), e articolo 7, comma 4,
della legge
, che attribuiscono ai consigli di bacino la
funzione di approvare le tariffe (ed i relativi aggior-
namenti) del servizio idrico integrato. Tali disposizio-
ni, in quanto intervengono sulla definizione delle ta-
riffe relative ai servizi idrici, esulano dalla competen-
za regionale ed incidono nelle materie della tutela
dell’ambiente e in quella della tutela della concor-
renza, ambedue di competenza legislativa esclusiva
dello Stato, alle quali la determinazione delle tariffe
e ascrivibile.
2)
Articolo 7, comma 4
, presenta un ulteriore profilo di
incostituzionalità nella parte, in cui, nel definire la
tariffa del servizio idrico integrato, ne prevede l’arti-
colazione per fasce territoriali, per tipologia di uten-
za, per scaglioni di reddito e per fasce progressive di
consumo. Ed invero, la determinazione della tariffa
per i servizi idrici, con riferimento all’individuazione
delle quote e delle componenti di costo ambientale
della risorsa, rientra nella competenza statale.
3)
Articolo 7, comma 5
, che dispone i Consigli di Bacino
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Venerdì
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novembre
2012