Il Regolamento approvato con il DPR 27/01/12, n. 43
Il regolamento disciplina le modalità di attuazione del
regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti ema-
nati dalla Commissione europea in esecuzione dello
stesso.
Definizioni
Si applicano le definizioni del regolamenti (CE) n.
842/2006, n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n.
1493/2007 (riportate in fondo nei riferimenti legislati-
vi). Inoltre si devono considerare anche le definizioni o
i chiarimenti di seguito riportati:
operatore:
una persona fisica o giuridica che eserciti
un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle
apparecchiature e degli impianti contemplati dal pre-
sente regolamento; è stato stabilito che il proprietario
dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato ope-
ratore qualora non abbia delegato ad una terza perso-
na l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello
stesso);
organismo di accreditamento:
“
Accredia”
è l’unico orga-
nismo nazionale autorizzato a svolgere attività di ac-
creditamento e vigilanza del mercato (art. 2 del DM
22/12/2009);
accreditamento:
attestazione da parte dell’Organismo
di accreditamento (Accredia) che certifica che un de-
terminato organismo di valutazione della conformità
soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove
appropriato, ogni altro requisito supplementare, com-
presi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali,
per svolgere una specifica attività di valutazione della
conformità;
schema di accreditamento:
insieme di regole e procedu-
re definite, nonché di attività svolte dall’Organismo di
accreditamento (Accredia) per la concessione, l’esten-
sione ed il mantenimento degli accreditamenti per le
diverse categorie di attività certificative coperte da ac-
creditamento e contraddistinte da differenziazioni si-
gnificative ai fini delle procedure di accreditamento;
certificato di accreditamento:
documento attestante l’ac-
creditamento di un organismo di valutazione della con-
formità a svolgere attività di certificazione di persone e
servizi previste agli allegati A, B e C che formano parte
integrante del DPR 27/01/2012, n. 43;
valutazione della conformità: l
a procedura atta a dimo-
strare se le prescrizioni specifiche relative a un prodot-
to, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una per-
sona o a un organismo siano state rispettate;
organismo di valutazione della conformità:
un organismo
che svolge attività di valutazione della conformità, fra
cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
schema di certificazione:
insieme di regole e procedure
definite, nonché attività svolte dagli organismi di valu-
tazione della conformità per l’attestazione di conformi-
tà di un servizio o di una persona;
organismo di certificazione:
organismo di certificazione
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, per il rila-
scio dei certificati alle persone che svolgono le attivi-
tà di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d),
e alle imprese che svolgono le attività di cui all’arti-
colo 8, comma 2 (gli articoli citati sono riferiti al DPR
27/01/2012, n. 43;
organismo di valutazione:
organismo avente il compi-
to di organizzare le prove d’esame per le persone che
svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lette-
re a), b), c) e d) del DPR 27/01/2012, n. 43;
organismo di attestazione:
organismo avente il compito
di erogare un corso di formazione e rilasciare il relati-
vo attestato alle persone che svolgono le attività di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera e) del DPR 27/01/2012,
n. 43;
tariffario:
documento che definisce le tariffe applicate
dagli organismi di certificazione per la concessione, il
mantenimento e il rinnovo dei certificati;
Camera di commercio competente:
la Camera di commer-
cio del capoluogo di Regione o di Provincia autonoma
ove è iscritta la sede legale dell’impresa o ove risiede
la persona fisica;
Registro:
registro telematico nazionale di cui all’artico-
lo 13 del DPR 27/01/2012, n. 43
Regolamento (CE) n. 842/2006
- Articolo 2 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
“gas fluorurati ad effetto serra”,
gli idrofluorocarburi
(HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro di zolfo
(SF6) quali elencati nell’allegato I nonché i preparati
contenenti tali sostanze, ma escluse le sostanze con-
InformaImpresa
5
Venerdì
16
novembre
2012