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cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 842/2006 e i
preparati contenenti tali sostanze, escluse le sostanze
controllate ai sensi del regolamento (Ce) n. 2037/2000
sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
Preparato (l’industria definisce spesso i preparati “misce-
le”
): una miscela composta da due o più sostanze di
cui almeno una sia un gas fluorurato ad effetto serra,
eccetto quando il potenziale di riscaldamento globale
complessivo del preparato è inferiore a 150. Il poten-
ziale di riscaldamento globale del preparato è deter-
minato conformemente alla parte 2 dell’allegato I del
regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati
ad effetto serra.
Nota: per “
produzione di un preparato contenente gas
fluorurati ad effetto serra” si intende la produzione dei
componenti del preparato e non il processo di miscela.
Immissione in commercio
: la fornitura o messa a disposi-
zione a terzi, per la prima volta nella Comunità, contro
pagamento o gratuitamente, di quantità alla rinfusa di
gas fluorurati ad effetto serra, e comprende nel terri-
torio doganale della Comunità, esclusi i gas contenuti
nelle apparecchiature.
Coproduttore comunitario
: un produttore di gas fluorura-
ti ad effetto serra nella Comunità con il quale un altro
produttore può avviare transazioni (cioè la compraven-
dita di gas fluorurati ad effetto serra).
Materia prima: qualsiasi sostanza che subisce una tra-
sformazione chimica in un processo che la converte in-
teramente a partire dalla composizione originaria e le
cui emissioni sono insignificanti.
Rigenerazione: il ritrattamento di un gas fluorurato ad
effetto serra recuperato allo scopo di raggiungere un
determinato standard di rendimento.
Riciclaggio: il riutilizzo di un gas fluorurato ad effetto
serra recuperato previa effettuazione di un processo di
depurazione di base.
Distruzione: il processo tramite il quale tutto un gas
fluorurato ad effetto serra o la maggior parte dello
stesso viene permanentemente trasformato o decom-
posto in una o più sostanze stabili che non sono gas
fluorurati ad effetto serra
Regolamento (CE) n. 303/2008
- Articolo 3 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
(1)
“installazione”,
l’assemblaggio di due o più pezzi di
apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a con-
tenere gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra, ai fini
del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sa-
rà utilizzato; tale attività include l’operazione mediante
la quale si assemblano i componenti di un sistema per
completare un circuito frigorifero, indipendentemente
dall’esigenza di caricare o meno il sistema dopo l’as-
semblaggio;
(2)
“manutenzione o riparazione”,
tutte le attività che
implicano un intervento sui circuiti contenenti o de-
stinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra, tran-
ne il recupero dei gas e i controlli per individuare le
perdite di cui, rispettivamente, all’articolo 2, paragrafo
14, e all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n.
842/2006. In particolare tutte quelle attività effettua-
te per immettere nel sistema gas fluorurati ad effetto
serra, rimuovere uno o più pezzi del circuito frigorifero
o dell’apparecchiatura, riassemblare due o più pezzi del
circuito o dell’apparecchiatura e riparare le perdite
Regolamento (CE) n. 304/2008
che stabilisce, in conformità al regolamento (Ce) n.
842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il ri-
conoscimento reciproco della certificazione delle im-
prese e del personale per quanto concerne gli impianti
fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti
taluni gas fluorurati ad effetto serra
Articolo 3 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
“installazione”
, il primo collegamento, nel luogo di
utilizzo, di uno o più serbatoi contenenti o destinati a
contenere gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come
agenti estinguenti e dei relativi componenti, ad esclu-
sione dei componenti che non influiscono sul conteni-
mento dell’agente estinguente prima del suo rilascio a
fini antincendio;
2)
“manutenzione o riparazione”,
tutte le attività che im-
plicano un intervento sui serbatoi contenenti o desti-
nati a contenere gas fluorurati ad effetto serra utiliz-
zati come agenti estinguenti o sui relativi componenti,
ad esclusione dei componenti che non influiscono sul
contenimento dell’agente estinguente prima del suo ri-
lascio a fini antincendio
Regolamento (Ce) n. 305/2008
Riconoscimento reciproco della certificazione del per-
sonale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad
effetto serra dai commutatori ad alta tensione
Articolo 2 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intendono per “com-
mutatori ad alta tensione” i dispositivi di commutazio-
ne e le apparecchiature di controllo, misura, protezione
e regolazione ad essi associate così come gli insiemi di
tali dispositivi e apparecchi, con le relative connessio-
ni, gli accessori, i contenitori e le strutture di sostegno,
il cui utilizzo è associato a generazione, trasmissione,
distribuzione e conversione di energia elettrica a ten-
sioni nominali superiori a 1000 V.
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Venerdì
16
novembre
2012