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Gu L 269 del 21.10.2000, pag. 34. Direttiva modi-
ficata da ultimo dalla decisione 2005/673/Ce del
Consiglio (Gu L 254 del 30.9.2005, pag. 69).
9
Gu L 37 del 13.2.2003, pag. 24. Direttiva modi-
ficata dalla direttiva 2003/108/Ce (Gu L 345 del
31.12.2003, pag. 106).
10
Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
11
Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale. (3) Gu
L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
12
Gu L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento mo-
dificato da ultimo dal regolamento (Ce) n. 29/2006
della Commissione (Gu L 6 dell’11.1.2006, pag.
27).
13
Terza relazione di valutazione IPCC sui cambiamen-
ti climatici 2001. Una relazione del Gruppo inter-
governativo sui cambiamenti climatici (http://www.
ipcc.ch/pub/reports.htm).
14
Per il calcolo del GWP di gas non fluorurati ad effet-
to serra nei preparati si applicano i valori pubblicati
nella prima relazione di valutazione IPCC; cfr. J.T.
Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephramus (ed.), Climate
change, The IPCC Scientific Assessment, Cambridge
University Press, Cambridge (UK) 1990.
15
(Direttiva 94/48/Ce del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 dicembre 1994, recante tredicesima
modifica della direttiva 76/769/Cee concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, rego-
lamentari ed amministrative degli Stati membri re-
lative alla limitazione dell’immissione sul mercato
e dell’uso di talune sostanze e preparati pericolosi
(Gu L 331 del 21.12.1994, pag. 7).
16
Direttiva 67/548/Cee del Consiglio, del 27 giugno
1967, concernente il ravvicinamento delle dispo-
sizioni legislative, regolamentari e amministrative
relative alla classificazione, all’imballaggio e all’eti-
chettatura delle sostanze pericolose (Gu 196 del
16.8.1967, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2004/73/Ce della Commissione (Gu
L 152 del 30.4.2004, pag. 1).
17
Direttiva 1999/45/Ce del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, rego-
lamentari e amministrative relative alla classifica-
zione, all’imballaggio e all’etichettatura dei prepa-
rati pericolosi (Gu L 200 del 30.7.99, pag. 1). Diret-
tiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/8/Ce
della Commissione (Gu L 19 del 24.1.06, pag. 12).
18
Gu L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modifica-
ta da ultimo dalla direttiva 2005/64/Ce del Par-
lamento europeo e del Consiglio (Gu L 310 del
25.11.2005, pag. 10).
19
Gu L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modifica-
ta da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
ambiente
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Imballaggi e rifiuti di imballaggi: misure a
favore della concorrenza.
Possibilità per chiunque di organizzare autonomamente
specifici circuiti per la gestione dei rifiuti di imballaggio.
Pubblicata nel supplemento della Gazzetta ufficiale n.
79 del 03/04/12, la legge di conversione 24/03/12, n.
27, del decreto legge 24/01/12, n. 1. Con l’art. 26 (testo
coordinato) vengono individuate “Misure a favore della
concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti
da imballaggio e per l’incremento della raccolta e recu-
pero degli imballaggi”
Le modifiche apportate alla normativa sui rifiuti (im-
ballaggi), promuove un aspetto assolutamente positivo,
in relazione al meccanismo della concorrenza, in quan-
to introduce la possibilità per chiunque di organizzare
autonomamente, e quindi anche al di fuori dall’obbligo
di adesione al CONAI, ma anche in forma collettiva, la
gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull’intero ter-
ritorio nazionale.
Nel contempo vengono aumentate le sanzioni per i pro-
duttori e gli utilizzatori di imballaggi che non adem-
piono agli obblighi di raccolta, o non adottino siste-
mi gestionali per tali attività. Le nuove sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie vanno da 10.000 a 60.000 euro.
Evidentemente sono particolarmente elevate, conside-
rando il fatto che possono riguardare anche la mancata
iscrizione al CONAI di piccoli utilizzatori di imballaggi.
Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 -Articolo 221
–Obblighi dei produttori e degli utilizzatori
1.
I produttori e gli utilizzatori sono responsabili del-
la corretta ed efficace gestione ambientale degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal
consumo dei propri prodotti.
2.
Nell’ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e
220 e del Programma di cui all’articolo 225, i pro-
duttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del
servizio e secondo quanto previsto dall’accordo di
programma di cui all’articolo 224, comma 5, adem-
piono all’obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio
primari o comunque conferiti al servizio pubblico
della stessa natura e raccolti in modo differenziato.
A tal fine, per garantire il necessario raccordo con
l’attività di raccolta differenziata organizzata dalle
Pubbliche amministrazioni e per le altre finalità in-
dicate nell’articolo 224, i produttori e gli utilizza-
tori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi
(CONAI), salvo il caso in cui venga adottato uno dei
sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del presen-
te articolo.
3.
Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recu-
pero nonché agli obblighi della ripresa degli imbal-
laggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio
secondari e terziari su superfici private, e con riferi-
mento all’obbligo del ritiro, su indicazione del Con-
sorzio nazionale imballaggi di cui all’articolo 224,
dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pub-
blico, i produttori possono alternativamente:
a) organizzare autonomamente, anche in forma col-
lettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio
sull’intero territorio nazionale;
b) aderire ad uno dei consorzi di cui all’articolo 223;
c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato
messo in atto un sistema di restituzione dei propri
imballaggi, mediante idonea documentazione che
dimostri l’autosufficienza del sistema, nel rispetto
dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6.
4.
Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono te-
nuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e
terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari
in un luogo di raccolta organizzato dai produttori
e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono
tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti im-
ballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivan-
ti dai criteri determinati ai sensi dell’articolo 195,
comma 2, lettera e).
5.
I produttori che non intendono aderire al CONAI e
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Venerdì
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novembre
2012