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FISCO

60 Acconti di novembre 2011 – IRPEF .

Entro il prossimo 30 novembre deve essere effettua-to il versamento del secondo acconto delle imposte e dei contributi previdenziali. Nella presente trattazione si parlerà di IRPEF.

Gli acconti di imposta sono determinati generalmen-te in via presuntiva, e precisamente con riferimento ai redditi dell’anno precedente (cd. Metodo storico). La base di calcolo è data dall’imposta del periodo pre-cedente, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute spettanti, così come risultanti dalla di-chiarazione dei redditi.

Tuttavia, se si prevede, per effetto di maggiori oneri so-stenuti o di minori redditi attesi, di dichiarare per l’an-no successivo una minore imposta, è possibile deter-minare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta, utilizzando il cd. Metodo Previsionale . Tale metodo consente di:

- effettuare un versamento in misura inferiore rispet-to a quanto sarebbe dovuto se si applicasse il meto-do storico, calcolando l’acconto sulla minore imposta prevista

- non effettuare alcun versamento, se si presume di conseguire nell’anno successivo un reddito inferiore e di non avere, pertanto, imposte da versare. Il metodo previsionale deve essere utilizzato con molta attenzione, in quanto se le previsioni si rivelassero sba-gliate, e quindi venisse eseguito un versamento infe-riore al dovuto, si applica la sanzione per insufficiente versamento , pari al 30% dell’importo non versato.

IRPEF

L’acconto IRPEF dovuto dalle persone fisiche per l’anno 2011 è pari al 99% dell’importo esposto al rigo “RN33 – Differenza” del modello UNICO PF 2011. Si possono verificare le seguenti situazioni:

- rigo RN33 pari o inferiore a 51 euro: l’acconto non è dovuto

- rigo RN33 di importo compreso tra 52 e 260 euro: l’acconto deve essere versato in unica soluzione en-tro il 30 novembre 2011

- rigo RN33 superiore a 260 euro: l’acconto deve esse-re versato in due rate:

- la prima, pari al 40%, entro il termine per il versa-mento a saldo delle imposte

- la seconda, pari al 60%, entro il prossimo 30 no-vembre.

Non sono tenuti a versare il secondo acconto IRPEF i contribuenti che:

- nel 2010 non hanno prodotto alcun reddito - nel 2010 non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, in quanto non obbligati

- nel 2011 prevedono di non avere alcun debito di im-posta.

Inoltre non devono versare il secondo acconto IRPEF nemmeno gli eredi di contribuenti deceduti nel perio-do 1° gennaio – 30 novembre 2011.

CEDOLARE SECCA

Per l’anno 2011 l’acconto della cedolare secca sugli af-fitti è dovuto in misura pari al 85%.

Per quanto riguarda il versamento dell’imposta sostitu-tiva in esame, in base a quanto disposto dal Decreto n.

23/2011 e ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle En-trate nella citata Circolare n. 26/E: il “versamento del-la cedolare secca, in acconto e a saldo, è eseguito con le modalità stabilite dall’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ”, ossia tramite il mod. F24.

A tal fine con la Risoluzione 25.5.2011, n. 59/E sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

1840 - acconto prima rata

1841 - acconto seconda rata o unica soluzione 1842 - saldo

Con specifico riferimento all’imposta dovuta per il 2011 è altresì precisato che l’ acconto 2011 :

- può essere determinato esclusivamente con il meto-do previsionale;

- è “unitario” . Pertanto, al fine di verificare se il versa-mento va effettuato in un’unica soluzione, in 2 rate ovvero se lo stesso non è dovuto è necessario som-mare tutti gli importi della cedolare secca dovuta per ciascun contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione;

Segue, in linea generale, le ordinarie regole previste per l’acconto IRPEF e quindi:

- non è dovuto (versamento direttamente a saldo ) se l’imposta sostitutiva è non superiore a 51,65;

- va versato in un’ unica soluzione entro il 30.11.2011 , se l’importo dovuto (85%) è inferiore a 257,52 ; - va versato in 2 rate se l’importo dovuto (85%) è pari o superiore a 257,52.

La prima rata, pari al 40% dell’acconto, doveva esse-re versata entro il 6.7.2011 (5.8 con la maggiorazio-ne dello 0,40%) e poteva essere rateizzata. La secon-da rata, pari al 60% dell’acconto, va versata entro il 30.11.2011.

Tali regole ordinarie trovano applicazione per i contrat-ti di locazione in corso al 31.5.2011 e per quelli che entro tale data risultano scaduti oppure oggetto di ri-soluzione volontaria.

Diversamente l’acconto va versato in un’unica solu-zione entro il 30.11.2011 , a prescindere dall’impor-to (minore o maggiore a 257,52), se il contratto di locazione decorre da una data compresa tra l’1.6 e il 31.10.2011.

Anche per tali contratti “se l’importo su cui calcolare l’ac-conto … non supera 51,65 euro l’acconto non è dovuto e la cedolare secca è versata interamente a saldo”;

Non va versato , invece, se il contratto di locazione de-corre dall’1.11.2011. In tal caso la cedolare secca sarà versata “interamente in sede di saldo”.

Si segnala che considerato che l’acconto 2011 della ce-dolare secca non è potuto confluire nel mod. 730/2011, anche coloro che hanno presentato tale modello, se hanno optato per tale tassazione, “devono effettuare il relativo versamento con il modello F24”.

IMPOSTA SOSTITUTIVA CONTRIBUENTI MINIMI

Ai contribuenti minimi, per la determinazione dell’ac-conto dell’imposta sostitutiva loro applicabile, si appli-cano le disposizioni in materia di IRPEF.

Unica eccezione è rappresentata dal vincolo posto alla modalità di calcolo dell’acconto dovuto per l ’anno di ingresso nel regime agevolato, che prevede l’obbligo di utilizzare esclusivamente il metodo storico (Circolare n. 13/E del 26.02.208). Pertanto, i contribuenti:

- che hanno adottato il regime dei minimi nell’anno 2010 o precedenti e vi rientrano anche per il 2011 ,

InformaImpresa 11 Venerdì 2 dicembre 2011

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