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- altri redditi (fondiari, prestazioni occasionali, ecc.).

non riguarda, invece, gli acconti IRES, IRAP e previden-ziali (anche se dovuti da soggetti IRPEF), per i quali vanno applicate le consuete modalità di determinazio-ne e versamento.

MODALITÀ OPERATIVE

L’agevolazione consiste in una riduzione di 17 punti percentuali del versamento dovuto a titolo di accon-to (indipendentemente dal criterio di calcolo adottato, storico o previsionale) per l’anno 2011 che pertanto passa dal 99% al 82% del rigo RN33 “Differenza” di Unico PF 2011 ferme restando le altre condizioni quali ad esempio gli importi minimi, la percentuale di suddi-visione tra 1° e 2° acconto, ecc. .

Pertanto, fermo restando che l’acconto non è dovuto se l’importo (a rigo RN33) non è superiore a €. 51,65, al fine di determinare l’importo da versare (entro il pros-simo 30/11) è necessario:

- ricalcolare l’acconto IRPEF complessivamente dovu-to applicando la percentuale dell’82% all’importo di rigo RN33;

- scomputare dall’importo ottenuto quanto già versato a titolo di 1° rata dell’acconto.

Esempio: il sig. Rossi ha compilato il modello Unico PF 2011 indicando al rigo RN33 l’importo di euro 1.000. In sede di 1° acconto, ha versato l’importo di €. 396 e cioè il 40% del totale acconto inizialmente determina-to in €. 990 (99% di 1.000). Applicando la nuova misu-ra dell’acconto dovuto si ottiene:

- nuovo acconto dovuto per il 2011 : 82% di 1.000 = €. 820

- 2° acconto : considerato che del totale dovuto di €. 820 sono già stati versati € 396, al 30/11/2011 il contribuente può versare la differenza di €. 424 (820 – 396) (naturalmente, in alternativa può continuare a versare il maggiore 2° acconto calcolato in prece-denza, pari ad €. 594).

Per i contribuenti che si sono avvalsi dell’assistenza fi-scale ossia dei titolari di redditi di pensione, di lavoro dipendente e assimilati che hanno presentato il model-lo 730/2011 e siano tenuti al versamento dell’acconto Irpef per il tramite del sostituto d’imposta, il quale trat-tiene in busta paga gli importi dovuti, i sostituti d’im-posta tratterranno l’acconto applicando la nuova per-centuale dell’82% senza necessità di alcuna richiesta da parte del dipendente/pensionato.

SOGGETTI CHE HANNO GIÀ VERSATO L’ACCONTO

I contribuenti che “alla data di entrata in vigore del de-creto” hanno già effettuato il versamento dell’acconto IRPEF applicando l’ordinaria percentuale del 99% anzi-ché quella ridotta dell’82% spetterà un credito d’impo-sta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione con il modello F24 (occorrerà al ri-guardo attendere l’emanazione del codice tributo). Nell’esempio sopra, se il sig. Rossi ha già versato l’im-porto di €. 594, potrà utilizzare la differenza di €. 170 (594 - 424) in F24 (per versare l’acconto IVS, ecc.). In tal caso è probabile che in Unico2012 sia tenuto al moni-toraggio in apposita sezione di tale utilizzo.

Con riferimento ai contribuenti che fruiscono dell’as-sistenza fiscale , i sostituti d’imposta che ad oggi han-no già operato la trattenuta dell’acconto IRPEF (unica soluzione o seconda rata) senza considerare la ridu-zione in esame dovranno restituire il maggior impor-to trattenuto, con la retribuzione del mese di dicembre 2011 potendo scomputare tali somme restituite con le ordinarie modalità dell’assistenza fiscale (scomputo dai versamenti di ritenute del mese, ai sensi del Dpr 445/97).

Nel caso in cui i sostituti d’imposta non siano in grado di restituire le maggiori somme trattenute nelle retri-buzioni erogate nel mese di dicembre 2011, gli stessi dovranno comunque restituirle nelle retribuzioni del mese successivo.

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14 InformaImpresa Venerdì 2 dicembre 2011

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