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Nella sfera di applicazione rientrano anche le aziende non artigiane del medesimo settore che occupano un massimo di 8 dipendenti e che risultano aderenti ad Ebav e iscritte a Confartigianato.

Il nuovo Accordo prevede una nuova tabella retributiva, in vigore da dicembre 2011, che determina il conglo-bamento di tutti gli elementi retributivi finora fissati dalla contrattazione regionale veneta, sotto la nuova unica voce di “ ERC”, Elemento Retributivo Conglobato. Da maggio 2012 è prevista l’ erogazione dell’elemento economico territoriale (EET) , con le caratteristiche di

elemento retributivo variabile legato alla presenza e fissato in misura diversificata secondo il livello ( 22 € mensili per i lavoratori inquadrati al 3° super ). L’EET viene erogato per 12 mesi a partire da maggio di ogni anno (dal maggio 2012 fino all’aprile 2015) solo a condizione di un andamento non negativo del settore in un prefissato periodo annuale di riferimento, che va dal 1° maggio al 30 aprile precedenti.

Secondo le normative vigenti, per tali caratteristiche di variabilità di erogazione legate agli andamenti produt-tivi, è soggetto a contribuzione INPS e a tassazione IR-PEF agevolate.

L’EET è anche erogato con la caratteristica di “premio presenza”: non spetta su 13^, ferie, TFR ecc. e viene erogato esclusivamente per le ore effettivamente lavo-rate, per le ore retribuite per assemblea o permessi per cariche sindacali e se ne terrà conto per la retribuzio-ne spettante in caso di infortunio sul lavoro. Ne hanno diritto per 12 mesi da maggio di ogni anno tutti i di-pendenti, che risultino in forza nel settore almeno un giorno nel periodo annuale di riferimento (dal 01.07 al 30.06). Agli apprendisti il premio spetta in misura ri-dotta, 90% del livello di riferimento, ed in proporzione all’orario ai lavoratori a tempo parziale.

E’ inoltre fissato un impegno tra le Parti stipulanti per redigere specifica regolamentazione finalizzata a di-sciplinare l’attivazione di eventuali premi con le stesse caratteristiche dell’EET ma realizzati in ambito azien-dale.

Relativamente alle prestazioni Ebav di secondo livello , vengono confermate le prestazioni in essere e le prio-rità di intervento. Viene anche confermata la Commis-sione Bilaterale regionale, finora sperimentale, deno-minata SPRAV, e fissati fino al 2015 gli stanziamenti per sostenerne i relativi costi. Infine è prevista dal 1° gennaio 2012 una nuova distribuzione sui vari fondi della contribuzione di categoria, con una riduzione del-la quota complessiva della contribuzione di secondo livello a carico azienda: si passa da 14,14 a 13,74 euro mensili

Con riferimento agli adempimenti formativi previsti dall’art. 20 del CCNL sull’utilizzo del cronotachigrafo e più in generale dalle vigenti normative sulla sicurezza, il nuovo Accordo Regionale attiva un sistema di offerta formativa, sovvenzionato dall’EBav, cui potranno acce-dere le aziende per ottemperare a tali disposizioni per il proprio personale viaggiante di nuova assunzione (in forza da meno di 6 mesi) con esclusione degli autisti in possesso di patente “c”. Potranno comunque accedere ai cosi formativi tutti i dipendenti, di qualsiasi qualifica compresi gli apprendisti, con priorità per i neoassunti. L’accesso è consentito anche ai datori di lavoro e ai lo-ro soci collaboratori . L’offerta formativa consiste in un

corso di otto ore in materia di sicurezza, il cui costo è rimborsabile dall’EBav alle aziende in regola con le contribuzioni all’Ente. Tale offerta formativa sarà ope-

rativa non appena il Comitato di Categoria del settore Trasporto presso l’Ebav avrà deliberato i relativi finan-ziamenti a disposizione dei Centri formativi provinciali ( CESAR ).

Al fine di dare attuazione alla disciplina sull’ utilizzo dei sistemi satellitari introdotta dal nuovo CCNL è stata messa a punto a livello regionale una procedura sem-plificata che permetta alle imprese di essere in regola con le normative vigenti in materia contenute nell’art. 4 L. 300/70 (Impianti audiovisivi - Statuto dei Lavora-tori) e nel ccnl collettivo e che tenga conto delle previ-sioni del Garante sulla Privacy .

Saranno soggette a tale procedura le aziende del set-tore autotrasporto merci conto terzi che utilizzano si-stemi satellitari installati nei mezzi aziendali al fine di garantire la sicurezza del mezzo e del carico.

Per il tramite di Confartigianato tali aziende dovranno inviare allo SPRAV una domanda appositamente predi-sposta con l’indicazione del numero dei veicoli interes-sati e l’elenco con le denominazioni dei modelli di na-vigatore utilizzati sugli automezzi ed il numero totale degli apparecchi installati.

Ricevuta dallo SPRAV la comunicazione dell’avvenuta registrazione della posizione dell’azienda, questa prov-vederà ad informare i dipendenti interessati che firme-ranno per conoscenza e accettazione.

Lo SPRAV inoltrerà alle OOSS regionali e alla DRL i no-minativi delle imprese registrate.

Le apparecchiature video satellitari non potranno esse-re utilizzate dall’impresa per contestazioni disciplinari ai lavoratori.

Sono invece esonerate dal presentare la richiesta allo SPRAV le aziende che, alla data di stipula dell’accor-do, abbiano già presentato l’istanza di autorizzazione di impianti di videosorveglianza ai sensi dell’art. 4 L. 300/70 ed ottenuto dalla DPL la specifica autorizza-zione.

Comunque la nuova procedura sarà operativa solo a se-guito di conferma da parte della DR L, Direzione Regio-nale del Lavoro, con la quale le Parti si incontreranno a breve.

Relativamente ai casi di ritiro della patente per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, viene confermato il sussidio EBav già previsto, anche nelle ipotesi in cui il ritiro sia cagionato da comportamen-ti addebitabili all’autista, al di fuori dell’esercizio delle proprie mansioni.

Tale sussidio vale per i dipendenti delle aziende indi-pendentemente dalle loro dimensioni.

E’ necessario allegare alla documentazione un verbale in sede sindacale nel quale sia espressamente riporta-to che si tratta dell’ipotesi di ritiro patente e, nei casi di aziende sopra i 6 dipendenti, deve essere specificato che l’azienda non ha la possibilità di adibire il lavora-tore ad altre mansioni.

Si dà così applicazione a quanto previsto all’art. 29 – Ritiro patente/carta del conducente dal CCNL Logistica trasporto merci e spedizione.

Viene estesa fino al 31 dicembre 2015 la durata dell’ac-cordo del 17 giugno 2008 sui “diversi limiti d’orario”.

Tale accordo ha previsto l’introduzione di una proce-dura semplificata di registrazione presso lo SPRAV che consente alle aziende di usufruire della deroga sull’ora-rio di lavoro (durata media settimanale di 58 ore e du-rata massima settimanale che può essere estesa a 61 ore solo se in un periodo di 6 mesi la media delle ore

8 InformaImpresa Venerdì 2 dicembre 2011

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