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Si tratta, infatti, di speciali regimi di “determinazio-ne dell’imposta detraibile” (e non di applicazione dell’IVA).

Si ritiene, inoltre, che il regime dell’IVA per cassa sia applicabile anche dagli autotrasportatori. In tal caso, però, è necessario coordinare gli effetti del nuovo re-gime con la particolare modalità di liquidazione loro accordata ai sensi dall’art. 74, comma 4, del D.P.R. n. 633/72. In pratica, gli autotrasportatori, a norma vi-gente, liquidano le fatture emesse con cadenza trime-strale e posticipata di un trimestre, tale modalità mal si concilia con la liquidazione per cassa purché non si ammetta che la liquidazione delle fatture avviene in base al citato articolo avendo a riguardo l’incasso delle stesse e posticipando al trimestre successivo (all’incas-so) la liquidazione. Su tale punto è stato richiesto un chiarimento all’Agenzia delle Entrate.

Come espressamente puntualizzato nella relazione al decreto ministeriale, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in appli-cazione delle regole ordinarie dell’IVA, da soggetti che,

previa separazione dell’attività ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 633/72, applicano sia regimi speciali IVA sia il regime ordinario.

Inoltre, il regime non si applica alle cessioni effettua-te nei confronti dei soggetti che assolvono l’imposta mediante il meccanismo del reverse charge , né agli ac-quisti di beni o servizi soggetti ad IVA con il metodo dell’inversione contabile.

Il nuovo regime coinvolge anche la detrazione effet-tuata dal cedente, che è differita al momento del paga-mento: nel decreto ministeriale, all’articolo 3, è preci-sato che sono escluse dal differimento della detrazione gli acquisti di beni e servizi soggetti ad IVA con il meto-do del reverse charge.

Analogamente, sono esclusi: - gli acquisti intracomunitari di beni; - le importazioni di beni;

- le estrazioni di beni dai depositi IVA.

Inoltre, come espressamente previsto dall’articolo 2, lettera d) del decreto ministeriale, il regime non si ap-plica alle operazioni di cui all’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/72.

Si tratta, in particolare, di operazioni per le quali il le-gislatore ha previsto in via ordinaria e senza limite an-nuale il differimento dell’esigibilità al momento del pa-gamento del corrispettivo, vale a dire:

- cessioni di prodotti farmaceutici indicati al n. 114, Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/72, effettua-te da farmacisti;

- cessioni di beni e prestazioni di servizi ai soci, asso-ciati o partecipanti, di cui all’art. 4, c. 4, del D.P.R. n. 633/72;

- cessioni e prestazioni effettuate allo Stato, organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali e consorzi tra essi, camere di commercio, istituti universitari, unità sanitarie lo-cali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifco, enti pubblici di assistenza e benefcenza e quelli di previdenza. Tali soggetti possono optare per l’applicazione dell’IVA secondo le regole ordinarie apponendo sulla fattura l’annotazione “Iva ad esigibilità immediata” come pre-cisato nella circolare n. 328 del 1997.

6. IL LIMITE TEMPORALE

AL DIFFERIMENTO DELL’ESIGIBILITA’

Il legislatore ha voluto introdurre un termine massimo di sospensione alla esigibilità dell’IVA, stabilendo che, dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazio-ne dell’operazione, l’IVA si intende comunque esigibile. Il termine di un anno decorre dal “ momento di effettua-zione dell’operazione ” da determinare secondo le rego-le generali previste dall’articolo 6 del D.P.R. n. 633/72. Tale momento è costituito, per le cessioni di beni im-mobili dal momento della stipula dell’atto di cessione, e per i beni mobili dal momento di consegna o spedi-zione.

Se prima di tali momenti è emessa fattura, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura: è da tale momento che decorre l’anno di differimento dell’esigi-bilità dell’IVA.

Il limite annuale non si applica con riguardo alle ope-razioni effettuate nei confronti di cessionari o commit-tenti assoggettati, prima del decorso di un anno, a pro-cedure concorsuali. La nuova versione del regime non prevede che l’assoggettamento a procedure esecutive possa comunque far permanere la sospensione dell’esi-gibilità anche oltre un anno.

Riprendendo alcuni chiarimenti forniti con la circolare n. 20/E/2009, si può ritenere che:

Avvio della procedura concorsuale

La procedura concorsuale deve esse-re stata avviata prima del decorso di un anno

L’avvio coincide con il momento in cui l’organo competente emette il prov-vedimento di apertura della procedu-ra (ad esempio, per il fallimento è la sentenza dichiarativa del medesimo, pronunciata dal tribunale)

Sospensione esigibilità

L’esigibilità è sospesa a benefcio di tutti i cedenti o prestatori che abbia-no emesso fatture con IVA ad esigibi-lità differita, fno all’effettivo incasso del corrispettivo

Revoca della procedura concorsuale

In caso di revoca della procedura con-corsuale, intervenuta dopo un anno dalla effettuazione dell’operazione oggetto di differimento, l’IVA divie-ne esigibile e deve essere computa-ta nella prima liquidazione successiva alla data di revoca

Terzo creditore

La sospensione del termine annuale opera a benefcio non solo del credi-tore procedente, ma anche del terzo creditore che sia intervenuto succes-sivamente nella procedura esecutiva ai sensi dell’art. 499 codice civile

7. ASPETTI PROCEDURALI

Il nuovo regime dell’IVA per cassa, come già detto, ri-guarda tutte le operazioni attive e passive poste in es-sere dal soggetto cedente che opta per il regime stes-so.

Le conseguenze sono le seguenti:

per il cedente:

- il diritto alla detrazione dell’imposta assolta su tutti gli acquisti sorge al momento del pagamento del re-lativo corrispettivo;

- l’IVA sulle operazioni attive diviene esigibile al mo-mento dell’incasso del relativo corrispettivo (e co-munque decorso un anno dal momento di effettua-

InformaImpresa 7 Venerdì 30 novembre 2012

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