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Lavoro: prime indicazioni.

alla notizia 389 su www.informaimpresa.it

CONTRATTUALE - LAVORO

163 Acconciatura ed Estetica. Rinnovo Contratto

Nazionale di Lavoro: Accordo 03.10.2011 sottoscritto il 25.11.2011.

Confartigianato ha sottoscritto il 25 novembre u.s. con CGIL e UIL l’Accordo già concordato il 3 ottobre per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CC-NL) del settore artigiano dell’Acconciatura ed Estetica, scaduto a fne 2008.

Il 25 novembre u.s. la CONFARTIGIANATO e le altre Or-ganizzazioni nazionali dell’artigianato hanno sottoscrit-to con CGIL e UIL nazionali di settore l’ Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CC-NL) del settore artigiano dell’Acconciatura ed Estetica , contratto scaduto a fne 2008.

Il testo del nuovo Accordo era stato predisposto dalle Parti già ad inizio ottobre con decorrenze coerenti con il mese di ottobre. Con la sottoscrizione defnitiva del 25 novembre, le Parti non sono intervenute per modifcare il testo, che riportiamo allegato on-line, ma hanno con-venuto con specifca intesa che tutte le decorrenze ivi riportate devono intendersi posticipate al 1° dicembre 2011. Resta escluso da tale aggiornamento l’incremen-to retributivo decorrente da ottobre.

Si ricorda che con gli Accordi Interconfedarali Naziona-li attuativi del nuovo sistema di contrattazione le Parti hanno provveduto alla copertura di tutto il 2009 per la gran parte dei settori artigiani (tramite una tantum e nuovi minimi salariali dal gennaio 2010).

Il nuovo CCNL Acconciatura ed Estetica avrà validità per tre anni e considerata la precedente copertura a tutto il 2009, il triennio di vigenza contrattuale interessa gli an-ni 2010, 2011 e 2012.

Da ottobre 2011 decorre il primo aumento dei minimi retributivi pari a 30 euro, con riferimento al 3° livello del qualifcato. Ulteriori aumenti sono previsti nel 2012, per un totale complessivo di 45 euro, sempre con riferi-mento al livello del qualifcato.

L’erogazione effettiva del primo aumento ed il recupero degli arretrati andrà effettuata a partire dal primo ce-dolino utile (di novembre o di dicembre). Vedasi tabella con i nuovi valori, già pubblicata nella sezione “tabelle”. Il periodo da gennaio 2010 a settembre 2011 è coperto dal nuovo Accordo con apposito importo una tantum da erogarsi ai dipendenti in forza alla data di sottoscrizio-ne, quindi 25.11.2011.

L’importo dell’una tantum di 220 euro (154 per gli ap-prendisti) va erogato in due tranches: 110 euro (77 per gli apprendisti) con la retribuzione di dicembre 2011 e 110 euro con la retribuzione di maggio 2012. Eventuali importi già corrisposti dall’azienda come anti-cipazione sui futuri miglioramenti contrattuali potranno essere detratti al lavoratore dall’una tantum e/o assorbi-ti dai nuovi aumenti previsti dal nuovo Accordo. Tra le novità retributive registriamo anche il congloba-mento della paga base, contingenza ed EDR in unica vo-ce retributiva denominata “ Retribuzione tabellare ” e la conferma dell’ elemento retributivo aggiuntivo (EAR) di € 25 mensili, uguale per tutti i livelli, decorrente da lu-glio 2010 e spettante ai lavoratori di aziende che risul-tano non aderenti al sistema della bilateralità: in Veneto ne sono tenute le aziende che non versano la contribu-zione all’Ebav.

A proposito delle contribuzioni agli enti bilaterali decor-renti dal 2011, di cui all’apposito articolo del presente nuovo Accordo, precisiamo che nel Veneto si dovrà fa-

re riferimento alla complessiva contribuzione fssata per settore con specifche quote di versamento al sistema bilaterale vigente nel Veneto (Ebav , COBIS . .).

Di seguito si riporta una sintesi delle novità più signif-cative sotto il proflo normativo.

Sfera di applicazione:

viene meglio specifcata la sfera di applicazione indi-cando i seguenti settori:

acconciatura; estetica; tricologia non curativa; tatuag-gio; piercing; centri benessere (non ubicati in stabili-menti termali, alberghi o navi da crociera); toelettatura animali. In tali settori sono ricomprese anche aziende non artigiane.

Contratto a tempo determinato:

Fermo restando la previsione di legge che regola il ri-corso al contratto a termine (ragioni tecnico-produttive-organizzative-sostitutive) le nuove disposizioni confer-mano le seguenti causali:

a) sostituzione di personale con diritto alla conserva-zione del posto (malattia, maternità, aspettativa, fe-rie….);

b)punte di intensa attività derivate da richieste di mer-cato che non sia possibile evadere con il normale po-tenziamento produttivo per la quantità e/o specifcità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;

c) esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività.

Viene modifcato il periodo di affancamento nel caso di contratti a termine per sostituzione: passa da 60 a 90 giorni.

A livello regionale potranno essere individuate altre ca-sistiche di assunzione a tempo determinato.

Limiti numerici : è confermato Il numero massimo pre-visto, vale a dire 3 lavoratori a tempo determinato per aziende fno a 5 dipendenti, 50% nelle aziende da 5 a 10 dipendenti, 25% nelle aziende oltre i 10 (con arro-tondamento all’unità superiore del risultato relativo al-le percentuali 50 o 25).

Non sono soggetti a limiti i contratti stipulati per “sosti-tuzione” e, ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 368/2001, le aziende nella fase di avvio dell’attività.

Viene specifcato che il contratto a termine può ripeter-si con lo stesso lavoratore per un periodo massimo di 36 mesi , comprensivi di proroghe e rinnovi. Un ulteriore contratto a termine di massimo 8 mesi può essere stipu-lato presso la Direzione Provinciale del lavoro con l’assi-stenza delle organizzazioni sindacali.

I lavoratori con precedenti rapporti di lavoro a termine in azienda, hanno diritto di precedenza per 12 mesi in caso di nuove assunzioni a termine.

Lavoro stagionale

inserito l’articolo sulla stagionalità. Il ricorso al contrat-to di lavoro stagionale è possibile oltre che per le lavo-razioni individuate dal DPR 1525/1963 anche per quei contratti di lavoro riconducibili comunque ad un anda-mento stagionale dell’attività aziendale, per concentra-zioni di attività in periodi dell’anno e connesse al fusso turistico o ad altri eventi previsti dalla contrattazione re-gionale. In tutti questi casi di attività stagionale il ricor-so al contratto di lavoro a termine potrà essere instau-rato per un massimo di sei mesi, comprese le proroghe, nell’arco di un ciclo di attività stagionale. Peraltro per la ripetizione di tali contratti a termine su più cicli stagio-nali non trova applicazione la limitazione dei 36 mesi, anche perché il lavoratore stagionale, su sua richiesta, ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dell’azienda attuate nei successivi 12 mesi.

Ulteriori novità riguardano i l avoratori immigrati, per i quali è stata prevista la conservazione del posto di la-voro nel caso si debbano assentare per assolvere l’ob-

InformaImpresa 6 Venerdì 16 dicembre 2011

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