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dotti alimentari quelli indicati all’articolo 2 del Reg. CE 178/2002.

Sono esclusi dall’applicazione dell’art. 62 del DL 1/2012:

- le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari effettua-te a favore del consumatore fnale, ovvero soggetto che acquista il prodotto per proprio consumo e non in qualità di utilizzatore professionale;

- le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari istanta-nee con contestuale consegna e pagamento del prez-zo concordato; i conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari operati dagli imprenditori alle cooperati-ve nel caso in cui gli stessi risultano soci delle coo-perative medesime, conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari operati dagli imprenditori alle organiz-zazioni di produttori nel caso in cui gli stessi risulta-no soci delle organizzazioni di produttori medesime.

- Forma scritta e clausole obbligatorie

I contratti di fornitura devono venire stipulati obbliga-toriamente in forma scritta, e indicano a pena di nullità i seguenti elementi essenziali : - la durata del contratto,

- le quantità e le caratteristiche del prodotto, - il prezzo,

- le modalità di consegna e di pagamento.

Di fatto non saranno più ammessi i soli accordi o ordini verbali. Per forma scritta viene intesa qualunque for-ma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, volta a manifestare la volontà delle parti di concludere un contratto. La sottoscrizione di tale documento può essere con-siderata superfua soltanto nel caso in cui, secondo il dettato del Decreto in oggetto, si è ” in presenza di si-tuazioni qualifcabili equipollenti all’apposizione della frma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la rife-ribilità del documento scritto ad un determinato sog-getto”.

In via interpretativa pertanto si può affermare che l’as-senza di sottoscrizione dell’atto può essere ammessa laddove ci sia la presenza di elementi certi idonei a dimostrare la provenienza del documento, quali l’appo-sizione della frma elettronica o digitale, oppure l’invio di documenti tramite posta elettronica certifcata. Per rispettare l’obbligo della redazione del contratto in forma scritta, che contenga gli elementi essenziali so-pra citati, si può ricorrere a 3 distinte fattispecie: - contratto quadro, accordo quadro o contratto di base con i quali vengono disciplinati i susseguenti con-tratti di cessione dei prodotti agricoli ed alimentari e

che contengono tutti gli elementi essenziali; - contratto quadro, accordo quadro o contratto di base, di cui sopra, che non contenendo tutti gli elementi essenziali possono essere integrati con ulteriori do-cumenti quali contratti di cessione dei prodotti, do-cumenti di trasporto o di consegna, ovvero fattura ed ordini di acquisto in cui sono riportati gli elementi mancanti negli stessi contratti o accordi. (Ad es. nel contratto base può non essere prevista la quantità del prodotto fornito e/o il prezzo che saranno inse-riti in tali documenti). In questo caso i documenti ad integrazione del contratto o accordo corrisponden-te debbono riportare gli estremi ed il riferimento al-lo stesso nonché la seguente dicitura “ Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62 , comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito , con modif-cazioni dalla legge 24 Marzo 2012, n. 27”;

- documenti di trasporto o di consegna e le fatture con sopra riportati tutti gli elementi essenziali nonché la dicitura di cui sopra. In questo caso non essendoci un corrispondente contratto sottoscritto, tali documenti dovrebbero essere frmati da entrambe le parti a me-no che, come sopra ricordato, vi sia certezza circa la provenienza del documento.

- Divieto di pratiche commerciali scorrette

Nelle relazioni e transazioni commerciali tra operato-ri, compresi quindi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni appena menzionati, è vietato: - imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali in-giustifcatamente gravose;

- applicare condizioni oggettivamente diverse per pre-stazioni equivalenti;

- subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazio-ni e transazioni commerciali alla esecuzione di pre-stazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre; - conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giu-stifcate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;

- adottare ogni ulteriore condotta commerciale slea-le che risulti tale anche tenendo conto del comples-so delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

- Tempi di pagamento

Per le tipologie di contratti appena menzionati, ossia

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InformaImpresa 13 Venerdì 14 dicembre 2012

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