Page 9 - Schema

This is a SEO version of Schema. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

CONTRATTUALE - LAVORO

97 Meccanica, Orafi e Odontotecnici. Rinnovo

dei Contratti Nazionali di Lavoro: Accordo del 16.06.2011 (seconda parte).

Confartigianato ha sottoscritto il 16 giugno u.s. con CGIL, CISL e UIL l’Accordo per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro (CCNL) dei settori artigia-ni “Meccanica, Installazione Impianti”, “Orafi” e “Odonto-tecnici”, scaduti a fine 2008.

Si pubblica il testo dell’Accordo di rinnovo dei setto-ri Meccanica, Orafi ed Odontotecnici siglato in data 16.06.2011

- Microsoft Word - CCNL MTM 16giugno2011 FIRMA-TO.pdf

alla notizia numero 204 sul sito www.informaimpresa.it

CONTRATTUALE - LAVORO

98 Assegno per il nucleo familiare. Rinnovo

modulistica per il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012.

Emanata circolare INPS di aggiornamento degli sca-glioni di reddito rivalutati con decorrenza 01.07.2011, ai fini dell’erogazione dell’assegno nucleo familiare per il periodo 01.07.2011 – 30.06.2012.

Come noto, dal 1° luglio 2011 (circolare INPS n. 83 del 13 giugno 2011), ai sensi dell’art. 2, comma 12, del D.L. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 153/1988, i livelli di reddito familiare ai fini della cor-responsione dell’assegno per il nucleo familiare, sono stati rivalutati in misura pari alla variazione dell’indi-ce dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’Istat, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’asse-gno e l’anno immediatamente precedente.

Per la corresponsione dell’assegno relativamente al pe-riodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 occorre quindi, come ogni anno, presentare la nuova documen-tazione facendo riferimento ai redditi conseguiti nel

periodo d’imposta 2010.

Si ricorda che concorrono a formare il reddito familiare

tutti i redditi assoggettabili ad IRPEF (da lavoro dipen-dente, autonomo o professionale, d’impresa, pensioni, terreni e fabbricati, ecc.), compresi alcuni redditi sog-getti a tassazione separata (es. arretrati di retribuzio-ne o pensione) nonché i redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o im-posta sostitutiva se di ammontare superiore ad Euro 1032,91 (lire 2.000.000). Fra questi ultimi rientrano: le pensioni, le indennità ed assegni erogati dal Mini-stero dell’Interno a ciechi, sordomuti ed invalidi civi-li, le pensioni sociali, gli assegni annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria, le rendite da BOT, CCT e Titoli emessi dallo Stato, gli interessi su depositi e conti correnti bancari e postali, i premi e le vincite del lotto, di lotterie e concorsi pronostici, e così via, non-ché gli emolumenti relativi alla produttività dell’azien-da (EET, premi di produttività, ecc. , di cui all’art. 53 D.L. 78/2010) assoggettati a tassazione separata con l’ali-quota del 10%.

Sono invece esclusi dalla determinazione del reddito familiare i seguenti redditi:

- trattamenti di fine rapporto lavoro comunque deno-minati e le anticipazioni di tali trattamenti - l’assegno per il nucleo familiare - le rendite INAIL - le pensioni di guerra

- le quote di indennità di trasferta per la parte non ec-

cedente il limite per l’assoggettamento ad imposizio-ne fiscale

- le somme corrisposte a titolo di arretrato per CIG ri-ferita ad anni precedenti quello di erogazione - le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai pensionati di inabilità, ecc.

Nel sito http://www.inps.it sono reperibili sia la moduli-stica aggiornata sia le tabelle delle fasce o scaglioni di reddito con relativo importo dell’assegno.

Il nucleo familiare è composto da:

a) il richiedente;

b) il coniuge non legalmente ed effettivamente separa-to o divorziato e che non abbia abbandonato la fami-glia;

c) i figli legittimi o legittimati, e quelli ad essi equipara-ti (adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente ma-trimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge), non coniugati, di età inferiore a 18 anni compiuti; d) i figli ed equiparati maggiorenni, inabili, non coniu-gati, che si trovano, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impos-sibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;

e) i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente minori di età (oppure maggiorenni se permanentemente im-possibilitati a dedicarsi ad un proficuo lavoro a causa di infermità o difetto fisico o mentale), non coniugati, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti.

Vedi anche la nuova figura dei “nuclei numerosi” (figli o equiparati di età compresa tre i 18 anni e i 21 anni, purchè studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni) introdotta dalla finanziaria 2007 di cui più avanti specificato.

Tutti i familiari sopra indicati fanno parte del nucleo familiare anche se:

- non sono conviventi col richiedente; - non sono a carico del richiedente;

- non sono residenti in Italia se il richiedente è citta-dino italiano o di uno Stato membro della Unione Europea o di altro Stato estero che assicuri una con-dizione di reciprocità.

Non fanno parte del nucleo familiare:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato o divorziato;

- il coniuge che ha abbandonato la famiglia;

- i figli affidati all’altro coniuge o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio);

- i familiari di cittadino straniero non residenti in Ita-lia;

- i figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente;

- i figli naturali del richiedente coniuge che non siano stati inseriti nella famiglia legittima;

- i figli ed equiparati maggiorenni, non inabili a profi-cuo lavoro;

- i figli minorenni e maggiorenni inabili che sono co-niugati;

- i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente - anche se minorenni o inabili - che sono orfani di un solo ge-nitore o titolari di pensione ai superstiti oppure che sono sposati;

- i genitori e gli altri ascendenti.

Residenza all’estero dei familiari

Se il contribuente ha la cittadinanza italiana possono far parte del nucleo familiare anche i familiari residen-ti all’estero.

Se, invece, il richiedente - anche se lavora in Italia - non è cittadino italiano, il familiare:

InformaImpresa 9 Venerdì 1 luglio 2011

Page 9 - Schema

This is a SEO version of Schema. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »