La IV Sezione del TAR Lombardia, con sentenza n. 144 del 20 gennaio 2017, si è pronunciata sulla legittimità del provvedimento mediante il quale un Comune aveva emesso ordine di bonifica al proprietario dell’area, il quale aveva prontamente denunciato la situazione di inquinamento recintando altresì il terreno.
A detta dei giudici, “è illegittima, per violazione dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, una ordinanza sindacale con la quale è stato ingiunto al legale rappresentante di una società di rimuovere, smaltire e/o recuperare, a proprie spese, i rifiuti abbandonati su un terreno di proprietà della stessa, nonché di provvedere alla bonifica del sito, con ripristino dello stato dei luoghi, ove la società interessata non solo abbia denunciato ai Carabinieri l’abbandono abusivo di rifiuti, sul predetto terreno, da parte di ignoti, ma abbia anche documentato di aver delimitato l’area con una rete, sostenuta da pali metallici, ponendo sulla sua sommità filo spinato, e di aver posto, in prossimità della porta di accesso, una sbarra in ferro, avente una lunghezza pari circa alla distanza intercorrente tra due pali, collegata per l’apertura ad un lucchetto”.
L’illegittimità dell’ordinanza trova corrispondenza nel comportamento diligente del proprietario dell’area privata, il quale ha messo in atto tutte le precauzioni del caso, avendo recintato il sito contaminato, vietando l’accesso a terzi.
Infine i giudici lombardi, richiamando un orientamento consolidato della giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 7 novembre 2016, n. 4647 - Sez. V, 18 dicembre 2015, n. 5757) confermano che il medesimo proprietario non può essere ritenuto oggettivamente responsabile dei comportamenti criminali di terzi, specie se tempestivamente denunciati alle Forze dell’Ordine.
Si riporta di seguito il dispositivo della sentenza.