Il 6 aprile scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 35 del 4/4/2012. Riportiamo integralmente il testo dell’art. 40 della legge:
Art. 40
Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva.
Il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265, è soppresso.
Per completezza di informazione riportiamo anche il testo della legge 265/1999, art. 11 comma 13:
E' abrogata la legge 13 luglio 1966, n. 611. All'attività di panificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002, si applicano gli articoli 11, comma 4, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
E’ stato quindi abolito l'obbligo di chiusura domenicale e festiva per i panifici. Tuttavia mettiamo in evidenza che la quasi totalità dei panifici abbina anche negozio di vendita di altri prodotti alimentari. Poiché la normativa regionale relativa alla disciplina della chiusura domenicale e festiva dei negozi di vendita non sempre risulta in sintonia con la normativa di rango statale attualmente vigente, invitiamo a contattare i rispettivi Comuni competenti per territorio per una verifica puntuale circa l’indicazione delle domeniche e festività in cui è anche permessa l’apertura dei negozi di vendita.