Acconciatura ed Estetica. Rinnovo Contratto Nazionale di Lavoro: Accordo 03.10.2011 sottoscritto il 25.11.2011.

Confartigianato ha sottoscritto il 25 novembre u.s. con CGIL e UIL l’Accordo già concordato il 3 ottobre per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CCNL) del settore artigiano dell’Acconciatura ed Estetica, scaduto a fine 2008.

Il 25 novembre u.s. la CONFARTIGIANATO e le altre Organizzazioni nazionali dell’artigianato hanno sottoscritto con CGIL e UIL  nazionali di settore l’Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CCNL) del settore artigiano dell’Acconciatura ed Estetica, contratto scaduto a fine  2008.
Il testo del nuovo Accordo era stato predisposto dalle Parti già ad inizio ottobre con decorrenze coerenti con il mese di ottobre. Con la sottoscrizione definitiva del 25 novembre, le Parti non sono intervenute per modificare il testo, che riportiamo allegato on-line, ma hanno convenuto con specifica intesa che tutte le decorrenze ivi riportate devono intendersi posticipate al 1° dicembre 2011. Resta escluso da tale aggiornamento l’incremento retributivo decorrente da ottobre. 

Si ricorda che con gli Accordi Interconfedarali Nazionali attuativi del nuovo sistema di contrattazione le Parti hanno provveduto alla copertura di tutto il 2009 per la gran parte dei settori artigiani (tramite una tantum e nuovi minimi salariali dal gennaio 2010).

Il nuovo CCNL Acconciatura ed Estetica avrà validità per tre anni e considerata la precedente copertura a tutto il 2009, il triennio di vigenza contrattuale interessa gli anni 2010, 2011 e 2012. 

Da ottobre 2011 decorre il primo aumento dei minimi retributivi pari a 30 euro, con riferimento al 3° livello del qualificato. Ulteriori aumenti sono previsti nel 2012, per un totale complessivo di 45 euro, sempre con riferimento al livello del qualificato.
L’erogazione effettiva del primo aumento ed il recupero degli arretrati andrà effettuata a partire dal primo cedolino utile (di novembre o di dicembre). Vedasi tabella con i nuovi valori, già pubblicata nella sezione “tabelle”.

Il periodo da gennaio 2010 a settembre 2011 è coperto dal nuovo Accordo con apposito importo una tantum da erogarsi ai dipendenti in forza alla data di sottoscrizione, quindi 25.11.2011.
L’importo dell’una tantum di 220 euro (154 per gli apprendisti) va erogato in due tranches: 110 euro (77 per gli apprendisti)  con la retribuzione di dicembre 2011 e 110 euro con la retribuzione di maggio 2012. 

Eventuali importi già corrisposti dall’azienda come anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali potranno essere detratti al lavoratore dall’una tantum e/o assorbiti dai nuovi aumenti previsti dal nuovo Accordo. 

Tra le novità retributive registriamo anche il conglobamento della paga base, contingenza ed EDR in unica voce retributiva denominata “Retribuzione tabellare” e la conferma dell’elemento retributivo aggiuntivo (EAR) di € 25 mensili, uguale per tutti i livelli, decorrente da luglio 2010 e spettante ai lavoratori di aziende che risultano non aderenti al sistema della bilateralità: in Veneto ne sono tenute le aziende che non versano la contribuzione all’Ebav.
A proposito delle contribuzioni agli enti bilaterali decorrenti dal 2011, di cui all’apposito articolo del presente nuovo Accordo, precisiamo che nel Veneto si dovrà  fare riferimento alla complessiva contribuzione fissata per settore con specifiche quote di versamento al sistema bilaterale vigente nel Veneto (Ebav, COBIS ..). 

Di seguito si riporta una sintesi delle novità più significative sotto il profilo normativo. 

Sfera di applicazione:
viene meglio specificata la sfera di applicazione indicando i seguenti settori:
acconciatura; estetica; tricologia non curativa; tatuaggio; piercing; centri benessere (non ubicati in stabilimenti termali, alberghi o navi da crociera); toelettatura animali. In tali settori sono ricomprese anche aziende non artigiane.  

Contratto a tempo determinato:
Fermo restando la previsione di legge che regola il ricorso al contratto a termine (ragioni tecnico-produttive-organizzative-sostitutive) le nuove disposizioni confermano le seguenti causali:
a)       sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa, ferie….);
b)       punte di intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziamento produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
c)       esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività.
Viene modificato il periodo di affiancamento nel caso di contratti a termine per sostituzione: passa da 60 a 90 giorni.
A livello regionale potranno essere individuate altre casistiche di assunzione a tempo determinato.
Limiti numerici: è confermato Il numero massimo previsto, vale a dire 3 lavoratori a tempo determinato per aziende fino a 5 dipendenti, 50% nelle aziende da 5 a 10 dipendenti, 25% nelle aziende oltre i 10 (con arrotondamento all’unità superiore  del risultato relativo alle percentuali 50 o 25).
Non sono soggetti a limiti i contratti stipulati per “sostituzione” e, ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 368/2001, le aziende nella fase di avvio dell’attività.
Viene specificato che il contratto a termine può ripetersi con lo stesso lavoratore per un periodo massimo di 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi. Un ulteriore contratto a termine di massimo 8 mesi può essere stipulato presso la Direzione Provinciale del lavoro con l’assistenza delle organizzazioni sindacali.
I lavoratori con precedenti rapporti di lavoro a termine in azienda, hanno diritto di precedenza per 12 mesi in caso di nuove assunzioni a termine. 

Lavoro stagionale
inserito l’articolo sulla stagionalità. Il ricorso al contratto di lavoro stagionale è possibile oltre che per le lavorazioni individuate dal DPR 1525/1963 anche per quei contratti di lavoro riconducibili comunque ad un andamento stagionale dell’attività aziendale, per concentrazioni di attività in periodi dell’anno e connesse al flusso turistico o ad altri eventi previsti dalla contrattazione regionale. In tutti questi casi di attività stagionale il ricorso al contratto di lavoro a termine potrà essere instaurato per un massimo di sei mesi, comprese le proroghe, nell’arco di un ciclo di attività stagionale. Peraltro per la ripetizione di tali contratti a termine su più cicli stagionali non trova applicazione la limitazione dei 36 mesi, anche perché il lavoratore stagionale, su sua richiesta, ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dell’azienda attuate nei successivi 12 mesi. 

Ulteriori novità riguardano i lavoratori immigrati, per i quali è stata prevista la conservazione del posto di lavoro nel caso si debbano assentare per assolvere l’obbligo di leva nei Paesi di origine e per i quali l’azienda potrà concedere l’utilizzo cumulativo del maturato di ferie, permessi e ROL, nel caso di rientri prolungati nel proprio Paese.        

Apprendistato professionalizzante
viene specificato che l’apprendistato professionalizzante può essere stipulato, oltre che con giovani dai 18 ai 29 anni, anche con i diciassettenni purché in possesso di qualifica professionale.
Per gli apprendisti minorenni continueranno a valere le precedenti disposizioni contrattuali previsti per settore e antecedenti all’introduzione del professionalizzante.
Viene specificato che le assenze che danno diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, maternità, ..ecc.) e le sospensioni per crisi aziendali comportano, se di durata complessiva non inferiore a 60 giorni (sommando ciascun evento che superiora i 10 giorni di calendario), la sospensione del tirocinio e pari proroga della sua durata. I periodi di sospensione sono comunque ritenuti utili ai fini della progressione retributiva dell’apprendista e la proroga e le sue ragioni devono essere comunicate al lavoratore.
Infine l’ultimo semestre per gli apprendisti del primo gruppo con titolo di studio post obbligo o qualifica (durata ridotta a 4 anni e 6 mesi) passa da 95% a 100%. 

Ferie
Viene confermata la misura di 28 giorni di calendario all’anno ma viene specificato che le ferie sono tradotte in gironi lavorativi pari a 20 giorni lavorativi in caso di orario settimanale distribuito su 5 giornate e pari a 24 giorni lavorativi per orario settimanale su 6 giorni. Inoltre dal 1° dicembre 2011 per il lavoratore con anzianità di servizio superiore a 5 anni, le ferie annue sono elevate a 22 giorni lavorativi in caso di orario settimanale distribuito su 5 giornate e a 26 giorni lavorativi in caso di distribuzione su 6 giorni. 

Trattamento in caso di malattia
Viene ridotto da 9 a 8 giorni il limite di durata della malattia, oltre il quale l’azienda è tenuta all’indennità economica al 100% per i primi 3 giorni. Fino a 8 giorni di malattia i primi 3 giorni non vengono retribuiti.

Assistenza sanitaria integrativa
nuovo l’articolo che preannuncia la prossima costituzione di apposito Fondo al quale le aziende verseranno per ogni dipendente, assunto a tempo indeterminato o con contratto a termine di almeno 12 mesi, un contributo mensile, per 12 mensilità all’anno, pari a 10,42 euro. E’ previsto che il nuovo contributo decorrerà solo dal momento in cui vi sarà la costituzione effettiva del Fondo.

Contratti di inserimento
meglio specificate le relative disposizioni. (vedasi il testo dell’Accordo allegato)   

  • Data inserimento: 06.12.11