Acconciatura Estetica: sottoscritto l’8 settembre 2014 l’Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.

L’8 settembre u.s. Confartigianato e OOSS nazionali hanno sottoscritto l’Accordo per il rinnovo del CCNL artigiano Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere scaduto il 31 dicembre 2012.

L’8 settembre 2014 la Confartigianato e le altre Organizzazioni nazionali dell’artigianato hanno sottoscritto con CGIL, CISL e UIL nazionali di settore l’Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro(CCNL) che si applica alle imprese artigiane scaduto il 31 dicembre 2012.

 

Di seguito è proposta una sintesi delle novità relative al rinnovo del contratto nazionale artigiano.

 

Il nuovo CCNL Acconciatura Estetica decorre dal 1° gennaio 2013 e sarà in vigore fino al 30 giugno 2016. La decorrenza delle variazioni introdotte è quella della data di sottoscrizione, 8 settembre 2014, fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per singoli istituti.

 

Sono previsti nel triennio degli incrementi della retribuzione suddivisi in tre tranches da erogare con decorrenza 1° ottobre 2014, 1° ottobre 2015 e 1° giugno 2016.

Al personale in forza alla data dell’ 08.09.2014 il periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2014 (c.d. periodo di carenza contrattuale) è coperto con apposito importo una tantum di 120 euro lordi (suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato) da erogarsi in due soluzioni: la prima pari ad euro 60 con la retribuzione del mese di febbraio 2015, la seconda pari ad euro 60 con la retribuzione del mese di novembre 2015. Agli apprendisti in forza alla data dell’ 08.09.2014 sarà erogato a titolo di una tantum l’importo di 84 euro (70% di 120 euro) con le medesime decorrenze di cui sopra (febbraio 2015 – novembre 2015). L’importo una tantum sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, per servizio militare, maternità facoltativa, sospensione per mancanza di lavoro.

Eventuali importi corrisposti a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali devono considerarsi come anticipazioni degli importi di “una tantum”. Tali importi devono essere detratti dall’ “una tantum” fino a concorrenza.

 

Tra le novità introdotte con il rinnovo del CCNL, sotto il profilo normativo, risultano di particolare rilevanza le seguenti.

 

Periodo di prova:

viene aumentato per i diversi livelli:

Livello 1°:          4 mesi (prima erano 3 mesi)

Livello 2°:          3 mesi (prima erano 2 mesi)

Livello 3°:          3 mesi (prima erano 45 giorni)

Livello 4°:          3 mesi (prima erano 40 giorni)

 

Per gli apprendisti, per i quali precedentemente era previsto un periodo di prova di 45 giorni, al nuovo art. 25 -Apprendistato professionalizzante vi è uno specifico rinvio alle durate sopra indicate.

 

Lavoro a tempo parziale:

viene riscritta la disciplina del rapporto di lavoro part time.

In particolare è previsto che le maggiorazioni retributive riconosciute in caso di variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (10% o 15% in presenza di emergenze tecniche e/o produttive) non si applicano ai contratti di lavoro part time che prevedono la clausola flessibile per:

1)     svolgimento di prestazioni rese nei fine settimana (sabato/domenica) per un massimo di 24 fine settimana in un anno di calendario con maggiorazione retributiva del 3% per i primi 12 fine settimana, 4% per i restanti 12 fine settimana;

2)     svolgimento di prestazioni rese nel periodo estivo (1° luglio – 31 agosto), in qualunque giorno della settimana siano prestate con maggiorazione retributiva del 3%.

La disciplina recepisce le novità normative relativamente alla possibilità per il dipendente di esimersi dalla variazione dell’orario precedentemente accettata unicamente dal momento in cui sopravvengano e fino a che permangono documentate ragioni es. assistenza di genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi affetti da gravi malattie.

Inoltre, ai sensi delle modifiche introdotte dalla Legge 92/2012 al D. Lgs. 61/2000, è introdotta la facoltà per il lavoratore di revocare il consenso prestato alle clausole elastiche e/o flessibili in presenza di specifiche ipotesi per es. lavoratori affetti da patologie oncologiche o che assistano coniuge, figli o genitori affetti da patologie oncologiche.

 

Trattamento in caso di malattia ed infortunio:

è stato modificato il termine entro il quale il lavoratore deve avvertire l’azienda.

Il lavoratore deve avvisare entro la prima ora del normale orario di  lavoro del primo giorno in cui si verifica l’assenza, fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o cause di forza maggiore, al fine di consentire all’azienda stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero eventualmente necessari.

Viene previsto il diritto al prolungamento del periodo di comporto per lavoratori affetti da patologie oncologiche  certificate e altre gravi infermità per ulteriori 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi.

 

Apprendistato:

per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati fino al 7 settembre 2014 si continuerà ad applicare la normativa previgente fino a naturale scadenza. Per i rapporti di apprendistato professionalizzante che vengono sottoscritti a decorrere dall’8 settembre 2014 è prevista una nuova disciplina che tiene conto delle recenti evoluzioni normative. La nuova regolamentazione conferma la suddivisione in gruppi con durata diversificata in base alle qualifiche da conseguire, massimo 5 anni (per acconciatore ed estetista) come previsto dal D.Lgs. 167/2011 per l’artigianato. Per le qualifiche impiegatizie la durata massima è di 3 anni.

Le tabelle retributive prevedono una progressione con percentuali crescenti a partire dal 63% o 65%, calcolate sulla retribuzione contrattuale (minimi retributivi, ex contingenza ed EDR) del livello di inquadramento finale di uscita del contratto.

Tra le specifiche disposizioni si prevede relativamente al periodo di prova il rinvio alle durate previste nel nuovo art. 12 - periodo di prova ed il computo dei periodi di apprendistato svolti nei 12 mesi precedenti. E’ anche previsto l’allungamento della durata del tirocinio in presenza di assenze con diritto alla conservazione del posto, quando la somma di tali eventi, ciascuno di almeno 10 gg. consecutivi di calendario, non sia inferiore ai 60 giorni di calendario.

Per quanto riguarda la formazione dell’apprendista, l’accordo prevede che il Piano formativo individuale redatto in forma sintetica potrà essere definito entro 30 giorni di calendario dalla data di stipulazione del contratto di lavoro.

Infine, per quanto riguarda gli apprendisti del 1° Gruppo con titolo di studio post obbligo o qualifica, la cui durata del rapporto è ridotta a 4 anni e 6 mesi, l’obbligo formativo è pari a 70 ore medie annue.

 

Gratifica natalizia:

possibilità per le aziende di erogare, previo consenso del lavoratore interessato, mensilmente i ratei relativi alla gratifica natalizia. Eventuali conguagli determinati da incrementi salariali applicati nel corso dell’anno saranno liquidati con il mese di dicembre del medesimo anno.

 

Flessibilità orario di lavoro:

Viene elevato da 120 a 180 il numero massimo di ore nell’anno per cui l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa.

 

Contratto a tempo determinato:

viene riscritto l’art. 22, adeguando la norma alle novità introdotte in materia di contratto a termine dalla Legge 78/2014 di conversione del DL 34/2014. Sono superate le causali giustificative che il precedente CCNL prevedeva ai fini dell’assunzione con contratto a tempo determinato. È possibile stipulare – per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione - un contratto a termine senza causale per una durata massima di 36 mesi.

Nelle ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento della durata massima complessiva di 90 giorni di calendario (l’affiancamento può essere svolto sia prima che al rientro del lavoratore da sostituire). A seguito delle novità legislative recate dalla citata L. 78/2014 sono stati parzialmente aggiornati i limiti quantitativi per le assunzioni a tempo determinato:

-          per le imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti (lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti): 3 lavoratori a termine;

-          per le imprese con più di 5 dipendenti e fino a 10 (lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti): un lavoratore a termine ogni due dipendenti o frazione con arrotondamento all’unità superiore.

-          per le imprese con più di 10 dipendenti è consentita l’assunzione di un lavoratore a termine nella percentuale del 25% dei lavoratori con arrotondamento all’unità superiore.

Ai fini della verifica del rispetto dei predetti limiti non deve tenersi conto dei contratti instaurati per la sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto.

Per il calcolo della percentuale il riferimento è al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.

Vengono ribaditi gli intervalli temporali tra due contratti a termine fissati rispettivamente in 10 giorni per i contratti di durata fino a 6 mesi ed in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi. Sono esenti dai predetti intervalli temporali le assunzioni a termine effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Viene previsto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto per il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per più di 6 mesi.

 

In allegato il testo dell’accordo siglato l’8 settembre 2014.

  • Data inserimento: 15.09.14