Il 2 dicembre scade il termine per il pagamento della seconda rata degli acconti delle imposte. Per il 2013 è necessario tenere presente che l’art. 11 del DL 76/2013 ha disposto l’aumento dal 99% al 100% dell’acconto IRPEF dovuto in relazione all’anno 2013 e del 101% per i soggetti IRES. Tuttavia, tale modifica produce effetti esclusivamente sulla 2° o unica rata di acconto; pertanto, per stabilire l’ammontare dovuto a titolo di 2° o unica rata, sarà necessario:
- determinare l’acconto complessivamente dovuto in misura pari al 100% dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente;
- sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come 1° rata.
Come di consueto, l’acconto può essere determinato con il metodo storico oppure con il metodo previsionale, tenendo presente che, ai sensi del DL n. 63/2002, i versamenti degli acconti Irpef ed Ires, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103.
METODO STORICO
L’ammontare dell’acconto 2013 è determinato in base all'importo evidenziato nel rigo "Differenza" o “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del mod. UNICO 2013 ovvero nel rigo "Totale imposta" del mod. IRAP 2013.
METODO PREVISIONALE
Qualora si presuma di conseguire un reddito 2013 inferiore rispetto al 2012, è possibile utilizzare il metodo revisionale, al fine di versare un acconto inferiore rispetto a quello che risulterebbe seguendo il metodo storico.
ACCONTO IRPEF ED IRES
I soggetti Irpef devono versare l’acconto delle imposte dovute per l’esercizio 2013 entro il 2 dicembre 2012.
L’acconto Irpef è pari al 100% dell’Irpef dovuta di cui al rigo RN33 del Modello UNICO 2013 Persone fisiche, tenendo conto che, se l’importo del rigo RN33 è :
- pari a € 51,00 : non è dovuto nessun acconto;
- tra € 52,00 e € 260, l’acconto è dovuto nella misura del 100% e va versato in unica soluzione entro il 2 dicembre prossimo;
- da € 261,00, l’acconto calcolato va versato in due rate:
I soggetti Ires sono obbligati al versamento dell’acconto entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta. La misura dell’acconto Ires è pari al 101% dell’Ires dovuta per l’esercizio 2012.
Se l’importo di Rigo RN17 “differenza” del modello Unico 2013 Società di capitali è :
- pari a € 20,00 : non è dovuto nessun acconto;
- da € 21,00 a € 257,00 , l’acconto va versato in unica soluzione entro l’11° mese dell’esercizio (2 dicembre 2013);
- da € 258,00, l’acconto va versato in due soluzioni:
L’ammontare dell’acconto va arrotondato al centesimo di euro.
ACCONTO IRAP
L’acconto dell’Irap è dovuto nella misura del 100%, a condizione che l’importo su cui commisurare l’acconto (IR22) sia pari o superiore a € 52,00.
Il versamento dell’acconto deve essere effettuato in 2 rate:
Se l’importo del 1° acconto non è superiore a € 103,00, il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 2 dicembre 2013.
Per i soggetti Ires, l’acconto è dovuto nella misura del 101%, se l’importo su cui commisurare l’acconto (IR22) è pari o superiore a € 21,00. Se l’importo su cui commisurare l’acconto non è superiore a € 20,00 l’acconto non è dovuto.
L’acconto è da versare in 2 rate:
- la prima , pari al 40%, entro il termine per il versamento dell’imposta a saldo della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.
- la seconda, calcolata per differenza tra il 101% di rigo IR22 e la prima rata versata a luglio/agosto entro il 2 dicembre 2013.
Se l’importo del 1° acconto non è superiore a € 103,00, il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 2 dicembre 2013.
Il calcolo dell’acconto con il metodo storico comporta l’obbligo di rideterminazione degli acconti nei seguenti casi:
DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA SOGGETTI NON RESIDENTI
Per effetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 546, Legge n. 228/2012 (Finanziaria 2013), che ha integrato il comma 1324 dell’art. 1, Finanziaria 2007, la detrazione per carichi di famiglia a favore dei soggetti non residenti, riconosciuta per il 2012, non assume rilevanza per la determinazione dell’acconto IRPEF 2013.
Di conseguenza, utilizzando il metodo storico è necessario considerare, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza dell’agevolazione.
ESENZIONE IRPEF LAVORATORI TRANSFRONTALIERI
In caso di fruizione dell’esenzione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano l’attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, prorogata anche per il 2012 dall’art. 29, comma 16-sexies, DL n. 216/2011 con riduzione della relativa franchigia di esenzione ad € 6.700, ai fini della determinazione, con il metodo storico, dell’acconto IRPEF 2013, è necessario considerare l’imposta dell’anno precedente che si sarebbe determinata senza tale agevolazione, considerando assoggettato ad imposta l’intero reddito del contribuente.
IMMOBILI LOCATI A INQUILINI DISAGIATI
L’art. 29, comma 16, DL n. 216/2011 ha prorogato al 2012 la disposizione ex art. 2, Legge n. 9/2007 in base alla quale il reddito dei fabbricati degli immobili locati ad inquilini che possono beneficiare della sospensione legale degli sfratti ex art. 1, DL n. 158/2008, non concorre alla formazione del reddito imponibile del proprietario per tutta la durata del periodo di sospensione.
Ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF 2013 è prevista la necessità di considerare, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza dell’agevolazione.
SOCIETÀ DI COMODO
Le società di comodo tenute dal 2012 all’applicazione della maggiorazione del 10,50% dell’IRES devono versare altresì l’acconto 2013 di tale maggiorazione, entro gli stessi termini previsti per l’IRES, utilizzando gli specifici codici tributo.
Si evidenzia che anche per tale maggiorazione opera l’incremento, da applicare in sede di versamento della seconda / unica rata, della misura dell’acconto dal 100% al 101%.
RIVALUTAZIONE REDDITO DOMINICALE ED AGRARIO
Considerato che l’art. 1, comma 512, Legge n. 228/2012 ha previsto, per il triennio 2013 – 2015, ai fini delle imposte dirette, un incremento della rivalutazione del reddito dominicale ed agrario (applicabile aull’importo risultante dalla rivalutazione ex art. 50, Legge n. 662/96, pari all’80% per il reddito dominicale e al 70% per il reddito agrario), nella misura:
l’acconto 2013 va determinato tenendo conto di tale ulteriore rivalutazione.
Pertanto, utilizzando il metodo storico, l’IRPEF 2012 su cui determinare l’acconto 2013 va rideterminata considerando il reddito dominicale ed agrario rivalutati con le percentuali maggiorate.
SPESE RELATIVE A VEICOLI A DEDUCIBILITÀ LIMITATA
Per effetto della riduzione, dal 2013, della percentuale di deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli utilizzati dalle imprese e dai lavoratori autonomi, che passa dal 40% al 20% ovvero dal 90% al 70% per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, ai fini del calcolo dell’acconto 2013 con il metodo storico è necessario considerare, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le predette nuove percentuali.
DEDUZIONE FORFETARIA DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
Gli esercenti impianti di distribuzione di carburanti che usufruiscono della deduzione forfetaria, individuata in relazione ai ricavi conseguiti, sulla base di specifiche percentuali (riconosciuta a regime dall’art. 34, comma 2, Legge n. 183/2011), “nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun periodo di imposta assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria …”.
Di conseguenza l’acconto 2013 va determinato, in caso di utilizzo del metodo storico, considerando l’imposta 2012 rideterminata senza tener conto della deduzione in esame. Per le imprese in contabilità ordinaria la deduzione può essere “intercettata” nel mod. UNICO tra le “Altre variazioni in diminuzione”, codice “28”.
CEDOLARE SECCA
Il reddito derivante dalla locazione di fabbricati abitativi può, dietro opzione, essere assoggettato a “cedolare secca”, se i fabbricati sono posseduti da persone fisiche.
Il reddito fondiario non sarà quindi assoggettato ad irpef.
Se l'opzione per la cedolare secca è avvenuta con decorrenza dal 01.01.2013, sarà possibile escludere dal calcolo dell'acconto Irpef tutto il reddito fondiario di tale fabbricato.
Se invece la cedolare secca è applicabile solo per una parte dell'anno, sarà possibile escludere dal calcolo dell'acconto Irpef solo il reddito fondiario 2012 corrispondente a detta parte d'anno .
Per chiarire meglio, proponiamo il seguente esempio:
Il Sig Rossi ha concesso in locazione un immobile abitativo a partire dal 1.08.2012. Il canone annuo è pari a 4.800. Nel 2012 il sig. Rossi non ha effettuato l' opzione per la cedolare secca.
In data 1.8.2013 il Sig Rossi ha optato per l'applicazione della cedolare secca.
Nel calcolo dell'acconto 2013 applicando il metodo previsionale il Sig. Rossi escluderà dalla base imponibile il reddito fondiario conseguito dal 1.8.2013 al 31.12.2013.
( 4.800 – 240 per detrazione 5%)= 4.560
4.560 : 12 x 5 = 1.900
Calcolerà perciò l'acconto Irpef su un imponibile pari a € 2.660 (4.560 – 1900)
Non verserà l'acconto della cedolare secca.
Nel caso in cui l'anno di prima applicazione della cedolare secca sia anche il primo anno di possesso dell'immobile, l'acconto non è dovuto.
In caso di revoca della cedolare secca, è possibile determinare l'acconto dovuto per il periodo d'imposta di uscita dalla cedolare con il metodo previsionale.
L'acconto 2013 è stabilito in misura pari al 95% di rigo RB11, campo 3.
L'acconto della cedolare secca va versato in unica soluzione o in due rate, seguendo le medesime regole stabilite per l'acconto irpef.
Se l'importo su cui calcolare l'acconto non supera € 51,65, l'acconto non è dovuto.
Se l'acconto è:
◦ la prima rata calcolata nella misura del 40% del 95%;
◦ la seconda calcolata nella misura del 60% del 95%.
ACCONTO IRES SRL TRASPARENTI
Le srl che hanno optato per il regime di trasparenza ex art. 116, TUIR, determinano l’acconto IRES dovuto con modalità differenziate a seconda che si tratti del primo anno di efficacia dell’opzione ovvero delle annualità successive come di seguito schematizzato.
La srl che intende optare per il regime di trasparenza dal 2013, mediante invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31.12.2013 calcola l'acconto IRES 2013 con il metodo storico o previsionale, senza tener conto del regime di trasparenza. L’acconto così determinato viene poi imputato ai soci in proporzione alla quota di partecipazione. I soci, dal canto loro, scomputano gli acconti a loro attribuiti dall'IRPEF dovuta nel mod. UNICO 2014 PF sul reddito 2013 ad essi imputato per trasparenza dalla srl.
La srl che ha esercitato l’opzione per il triennio 2011 – 2013 ovvero per il triennio 2012– 2014 non deve versare alcun acconto IRES per il 2013. Infatti per il 2013 non sarà dovuta Ires.
La medesima regola si applica qualora la società, alla scadenza del triennio, abbia provveduto a rinnovare il regime di trasparenza per un ulteriore triennio. E’ il caso, ad esempio, della srl che ha optato per la trasparenza dal 2009 per il triennio 2009 – 2011 e che al 31.12.2012 ha rinnovato l’opzione per il triennio 2012 – 2014.
Con riguardo alla srl che ha optato per la trasparenza per il triennio 2010 – 2012 e che entro il 31.12.2013 intende rinnovare l’opzione per il triennio 2013 – 2015 è opportuno che la stessa richieda a ciascun socio, prima del termine di versamento degli acconti, la comunicazione a mezzo raccomandata, di voler rinnovare l’opzione. Per il rinnovo è infatti necessaria l’adesione di tutti i soci.
In mancanza di tale adesione “preventiva” è opportuno che la società provveda a versare l’acconto IRES, infatti, qualora al 31.12.2013 l’opzione non possa essere rinnovata a causa della mancata adesione di uno dei soci, risulterà omesso il versamento degli acconti IRES, da sanare necessariamente con il ravvedimento operoso.
La srl che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2010 – 2012 e che, entro il 31.12.2013, non intende rinnovare l’opzione per il triennio 2013 – 2015, è tenuta a versare l’acconto IRES 2013 calcolato sulla base dell’IRES 2012 che si sarebbe determinata senza considerare l’opzione.
La srl per la quale si è verificato un evento che comporta la decadenza dal regime di trasparenza dal 2013 è tenuta al versamento dell’acconto IRES 2013 calcolato sull'imposta 2013 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza.
ACCONTO MINIMI
1. Minimi nel 2012 e 2013
I soggetti che hanno applicato il “nuovo” regime dei minimi nel 2012 continuando ad applicarlo nel 2013, versano l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5%, con le stesse modalità previste per l’IRPEF. Si ritiene che la seconda / unica rata d’acconto 2013 debba essere determinata applicando la nuova misura del 100% a quanto indicato a rigo LM14 del mod. UNICO 2013 PF e sottraendo l’importo versato a titolo di prima rata.
2. Minimi nel 2012 non più minimi dal 2013
Detti soggetti determinano il reddito 2013 nei modi ordinari assoggettando lo stesso ad IRPEF, con le consuete modalità. Versano l’acconto 2013 dell’imposta sostitutiva (utilizzando il codice tributo “1793”) indicando a rigo RN37, col. 4 del mod. UNICO 2014 PF quanto versato a tale titolo. I soggetti in esame sono esonerati dall’IRAP e quindi non sono tenuti al versamento del relativo acconto.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il mancato o insufficiente versamento dell'acconto comporta una sanzione del 30%. E' possibile ricorrere al ravvedimento operoso versando la sanzione ridotta :
Sono dovuti anche gli interessi nella misura del 2,5% annuo.