Accordi Interconfederali Regionali su occupazione & bilateralità: Disciplina dell’apprendistato.

Siglati lo scorso 13 marzo 2013 tre accordi regionali in materia di occupazione e di riforma della bilateralità veneta. Di seguito le nuove disposizioni sull’apprendistato.

La Confartigianato Veneto e le altre associazioni datoriali dell’artigianato veneto (CNA e Casartigiani) hanno siglato con le OO.SS. due Accordi Interconfederali relativi, rispettivamente, al tema dell’occupazione e della formazione nell’artigianato veneto, in particolare all’apprendistato, e alla riforma di EBAV (a cui si aggiunge uno specifico Protocollo sulle Nuove Relazioni Sindacali).

Entrando nel merito dei vari temi trattati dai nuovi Accordi, proponiamo di seguito un approfondimento sulle nuove disposizioni relative all’apprendistato contenute nell’Accordo Interconfederale Regionale sull’occupazione e sulla formazione nell’artigianato veneto, delle quali con precedente notizia (n. 984 del 27 marzo) abbiamo già illustrato quelle di più urgente applicazione (apprendistato settore concia).

In sintesi con il nuovo Accordo Interconfederale le parti sociali regolamentano alcuni aspetti applicativi relativi alla gestione dell’apprendistato professionalizzante e attivano per le imprese venete che rientrano nel campo di applicazione dei contratti collettivi artigiani le discipline dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca previste dal Testo Unico dell’apprendistato (Decreto Legislativo 167/2011).

  1. 1.      Apprendistato professionalizzante. Disposizioni applicative.

L’Accordo del 13 marzo conferma che per i settori privi di specifica disciplina dell’apprendistato professionalizzante quanto definito dall’Accordo Interconfederale nazionale del 3 maggio 2012. In pratica per le assunzioni effettuate nei predetti settori dal 26 aprile 2012 trovano applicazione le norme sull’apprendistato professionalizzante contenute nel CCNL Metalmeccanica artigiana. Si conferma inoltre che i rapporti di apprendistato instaurati fino al 25 aprile 2012 continuano a seguire la previgente regolamentazione regionale fino alla loro naturale conclusione.

Viene infine previsto per questi settori la possibilità di attivare tramite contrattazione regionale di categoria una disciplina specifica dell’apprendistato professionalizzante in sostituzione di quella provvisoria della meccanica. In questo senso è attivata dal 13 marzo 2013 la specifica disciplina già a suo tempo predisposta per il settore concia.

 

Per quanto riguarda la formazione dell’apprendista, l’accordo in commento precisa che il periodo di formazione coincide con il periodo di apprendistato.

 

In merito al piano formativo individuale per le assunzioni di apprendisti effettuate dal 1° maggio 2013 possono essere utilizzati i contenuti professionali previsti dalle classificazioni ISFOL per la descrizione della formazione professionalizzante.

Sempre con riferimento alla formazione professionalizzante le parti sociali hanno convenuto che nel caso in cui le aziende optino per la “formazione assistita” in azienda sia riconosciuto un ristorno alle stesse sotto forma di contributo EBAV dell’importo pari a 200 euro per ogni apprendista, con la possibilità di una maggiorazione unica dell’importo di 50 euro nel caso in cui il tutor frequenti corsi di formazione.

Ancora con riferimento alla formazione dell’apprendista si ricorda che, in attuazione dell’art. 4 del Testo Unico dell’apprendistato, le Parti Sociali e la Regione Veneto hanno siglato il 23 aprile 2012 l’Accordo relativo all’offerta formativa pubblica. Tale Accordo è stato recepito nella DGR n. 736 del 2 maggio 2012, a cui ha fatto seguito la Direttiva regionale (DGR n. 1284 del 3 luglio 2012) contenente le linee guida generali relative alla gestione dell’offerta formativa pubblica per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali.

 

  1. 2.      Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale.

Il nuovo Accordo Interconfederale del 13 marzo attiva per le aziende artigiane venete l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; contratto che permette il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali ai sensi del D. Lgs. n. 226/2005. È rivolto ai soggetti di età compresa tra i 15 anni ed il compimento del venticinquesimo anno., che intendono conseguire un diploma o una qualifica professionale in alternativa ai percorsi scolastici.

Ricordiamo che, in attuazione dell’art. 3 del Testo Unico dell’apprendistato, le Parti Sociali e la Regione Veneto hanno siglato il 23 aprile 2012 l’Accordo relativo all’offerta formativa pubblica recepito dalla DGR n. 736 del 2 maggio 2012, cui fa seguito, la Direttiva per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (DGR n. 1284 del 3 luglio 2012). Accordo, Delibera regionale e Direttiva dettano le linee guida generali per gestione dell’offerta formativa pubblica relativa alla formazione strutturata interna ed esterna all’azienda.

In particolare, la Direttiva stabilisce che i percorsi di formazione strutturata devono riferirsi agli standard formativi inerenti ad alcune figure professionali. Queste specifiche figure sono individuate dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 febbraio 2012. In pratica, questa tipologia di apprendistato non è attivabile per tutte le figure professionali, ma solo per quelle indicate nei predetti Accordi.

Poiché tale tipologia di apprendistato rappresenta un’alternativa alla formazione scolastica la quantità di ore da dedicare alla formazione risulta essere più impegnativa rispetto all’attività lavorativa. L’Accordo del 23 aprile 2012 sopracitato prevede infatti  una formazione annuale di 440 ore così articolate:

o          apprendista di età inferiore ai 18 anni: 320 ore esterne e 120 ore interne;

o          apprendista di età superiore ai 18 anni: 120 ore esterne e 320 interne.

L’Accordo Interconfederale del 13 marzo detta anche regole in ordine allo svolgimento del rapporto di lavoro. La durata dell’apprendistato è fissata in tre anni, salvo il caso di apprendistato finalizzato al conseguimento del diploma quadriennale regionale per il quale la durata è elevata a quattro anni. Vengono regolati la sospensione del rapporto di lavoro ai fini della durata del periodo di apprendistato, la percentualizzazione della retribuzione e l’orario di lavoro.

È prevista una prestazione EBAV a favore dell’apprendista, consistente nell’erogazione una tantum di un importo pari a € 400 (dopo il primo anno), € 500 (dopo il secondo anno) ed € 600 (al termine del terzo anno) che potrà essere richiesta dal giovane al termine di ogni anno di apprendistato. Le modalità applicative della prestazione saranno definite da EBAV.

Tenuto conto che la formazione è legata al conseguimento di una qualifica o diploma professionale, sono necessarie ulteriori indicazioni da parte della Regione in merito al piano formativo ed alle strutture competenti per l’erogazione della formazione esterna.

 

  1. 3.      Apprendistato di alta formazione e ricerca.

L’Accordo Interconfederale del 13 marzo attiva, per le imprese artigiane venete, la possibilità di stipulare il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Tale tipologia di apprendistato è rivolto alle aziende che, per le particolarità della loro attività produttiva, necessitano di personale dipendente altamente specializzato. Tale contratto di lavoro infatti è finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e di alta formazione (compresi i dottorati di ricerca per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008), nonché allo svolgimento del praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali.

Possono essere assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale a norma del Decreto Legislativo n. 226/2005 tale contratto può essere stipulato dal diciassettesimo anno di età.

Si rammenta che, in attuazione dell’art. 5 del Testo Unico dell’apprendistato, la regolamentazione dell’apprendistato di alta formazione è rimessa all’Accordo fra Regione Veneto, Parti Sociali, Università e Ufficio Scolastico Regione del Veneto del 31 luglio 2012 (recepito dalla DGR n. 1560 del 31.07.2012) e alla DGR n. 1685 del 07 agosto 2012, interamente richiamata dall’Accordo Interconfederale del 13 marzo.

Per quanto concerne la disciplina del rapporto di lavoro, l’Accordo Interconfederale del 13 marzo stabilisce che il trattamento economico dell’apprendista deve essere erogato sulla base delle ore effettivamente lavorate e in applicazione della percentualizzazione della retribuzione tabellare corrispondente al livello di inquadramento finale al termine del periodo di apprendistato secondo le percentuali indicate nell’accordo medesimo.

  • Data inserimento: 11.04.13