Accordo Regionale 15.11.2011. Sospensione per mancanza di lavoro nelle aziende artigiane: procedure 2012.

Siglato il 15 novembre scorso l’Accordo Interconfederale Regionale che dispone modalità e procedure per attivare nel 2012 gli interventi di sospensione per mancanza di lavoro nelle aziende artigiane di tutti i settori, edilizia esclusa.

Lo scorso 15 novembre 2011 le Organizzazioni Artigiane e CGIL, CISL e UIL regionali hanno siglato l’Accordo Interconfederale Regionale che dispone le procedure per attivare nel 2012 gli interventi di sospensione per mancanza di lavoro dei lavoratori dipendenti da aziende artigiane di tutti i settori, edilizia esclusa.
Ricordiamo che l’art. 19 della legge 2/2009 consente fino al 2012, l’accesso alla cigs in deroga solo dopo che risulta utilizzato, per un massimo di 90 giornate di calendario, lo strumento della sospensione con intervento combinato delle indennità INPS e dei sussidi degli Enti Bilaterali a favore dei lavoratori sospesi.
L’Accordo Regionale del 15 novembre scorso prevede pertanto le disposizioni necessarie per attivare nel 2012 l’intervento della “sospensione” prima di accedere alla cassa integrazione in deroga.
Tali procedure rimangono sostanzialmente le stesse già previste per il 2011 ma cambiano le scadenze entro le quali viene garantito ai lavoratori l’intervento del sussidio Ebav e conseguentemente la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione in deroga. Occorre anche precisare che il nuovo calendario delle scadenze è al momento ancora provvisorio
Si fa inoltre presente che, ai sensi della legge 2/2009 sopra citata, la DSO per lavoratori sospesi è prevista dalla legge fino al 2012 con esclusione degli apprendisti, per i quali la previsione limitava tale intervento solo fino al 2011. Pertanto per questi lavoratori, in mancanza di nuovi provvedimenti di proroga della DSO, in caso di intervento di sospensione nel 2012, è per ora operativo solo il sussidio da parte di Ebav.

Dato l’alto numero di aziende attualmente in cigs in deroga, che terminano la copertura di tale ammortizzatore tutte a fine anno, si preannuncia un conseguente alto numero di richieste di proroga degli interventi a gennaio. Per far fronte a tale emergenza il nuovo Accordo Regionale ha previsto anche per il 2012 procedure semplificate per attivare lo strumento della sospensione.

In sintesi la procedura richiede che l’azienda, in regola con la contribuzione all’Ebav, comunichi alla propria Associazione artigiana provinciale i periodi di mancanza di lavoro, durante i quali intende sospendere i dipendenti, tramite apposito stampato (mod. sosp 2012) debitamente compilato nella prima pagina. Va anche segnalato quali dipendenti mancano dei requisiti per accedere alle indennità INPS. L’Associazione deve ricevere la comunicazione di norma 12 giorni prima dell’inizio dei periodi di sospensione.
Alla medesima Associazione potranno rivolgersi anche le aziende non associate ad alcuna organizzazione datoriale artigiana, purché in regola con le contribuzioni all’Ebav (allegando apposito stampato sulla privacy).
Sull’originale del modello sosp 2012, che resta in azienda, è riportato in calce alla seconda pagina il testo dell’accordo da compilare e sottoscrivere in occasione dell’incontro sindacale.

Per le aziende che hanno già attivato la sospensione o la cigs in deroga nel 2011, la sottoscrizione di tale testo di accordo non è necessaria nel caso il sindacato non richieda l’incontro sindacale entro 12 giorni dalla data di invio del modello “SOSP 2012” all’Associazione.
In questo caso l’azienda consegnerà copia dello stesso modello ai dipendenti interessati, che firmano l’originale per ricevuta; formalmente ricevendone copia a mezzo di raccomandata a mano. (In alternativa copia del modello può essere consegnata con raccomandata AR, ma ciò può comportare ritardi per i successivi adempimenti amministrativi).

Entro 20 giorni dall’inizio del periodo di sospensione, i dipendenti devono inviare la domanda di sussidio all’Ebav. L’Accordo Regionale dispone che la domanda all’Ebav sia presentata dai dipendenti esclusivamente presso gli sportelli Ebav di CGIL, CISL o UIL.
Per tale operazione è opportuno che il lavoratore, entro 10 gg. Dall’inizio della sospensione, si rivolga all’operatore sindacale che ha sottoscritto l’Accordo di sospensione in calce al mod. sosp 2012 o, in mancanza di questa sottoscrizione, all’operatore che ha siglato la consultazione sindacale nel 2011, il cui nominativo è riportato nella prima pagina del modello. 

Ricordiamo che l’indennità dell’INPS spetta ai lavoratori che ne hanno i requisiti, solo a condizione vi sia corrispondente erogazione del sussidio Ebav.
Il sussidio Ebav viene liquidato alle seguenti condizioni: l’azienda e il dipendente siano in regola con la contribuzione all’Ente Bilaterale; vi sia la comunicazione dell’azienda all’Associazione (Mod. sosp.2012) e la domanda di sussidio all’Ebav presentata dal dipendente presso uno sportello del sindacato; vi siano le comunicazioni telematiche dell’azienda all’INPS: comunicazione iniziale e successivi consuntivi mensili delle giornate effettivamente non lavorate.
Riguardo a quest’ultima comunicazione facciamo presente che durante i periodi di sospensione il dipendente è a disposizione dell’azienda per eventuali rientri al lavoro, anche per singole giornate, e pertanto le indennità ed i sussidi possono essere liquidate solo a consuntivo.
La procedura telematica INPS relativa alla comunicazione della sospensione all’Istituto da parte delle aziende deve essere inviata non oltre 20 gg. dall’inizio del periodo di sospensione . Essa comprende anche la predisposizione delle domande dei dipendenti (mod SR 72) con le relative dichiarazioni di disponibilità a partecipare alle politiche attive (DID) e prevede anche le modalità per trasmettere i consuntivi mensili all’INPS

Infine il nuovo Accordo Regionale dispone una sorta di calendario di settore che fissa il periodo massimo in cui va utilizzato lo strumento della sospensione. Per passare dallo strumento della sospensione a quello della CIGS in deroga è necessario raggiungere le date sotto segnate o che almeno un dipendente abbia esaurito il diritto ai sussidi Ebav – indennità INPS (pari a 90 gg. di calendario di effettiva assenza per sospensione). 

ATTENZIONE: per il 2012 il calendario fissato sarà definitivo solo da metà gennaio 2012, dato che entro tale data i singoli settori possono attivare specifici Accordi Regionali di categoria atti ad individuare scadenze diverse da quelle sotto indicate. 

- settori con interventi di sospensione non oltre il 31.03.2012 -
ORAFI, PULITINTOLAVANDERIE, CHIMICA, VETRO, MARMO LAPIDEI. 

- settori con interventi di sospensione non oltre il 31.04.2012 -
MECCANICI, LEGNO, CERAMICA, TAC (Tessile, Abbigliamento, pelletterie, calzature), OCCHIALERIE. 

- settori con interventi di sospensione utilizzabili per tutto il 2012, fino al 31 dicembre -
ACCONCIATURA, ALIMENTAZIONE, AUTOTRASPORTO, CONCIA, GRAFICI, ODONTOTECNICI, PANIFICATORI, IMPRESE DI PULIZIA, SETTORI SCOPERTI.
 

Al fine di uniformare l’impostazione dei periodi di sospensione e la realizzazione pratica delle procedure, saranno aggiornate le due schede già predisposte per gli interventi di sospensione: 1) scheda illustrativa delle procedure e delle fasi operative per la sospensione; 2) scheda informativa per il dipendente.
Le Schede e il mod. sosp 2012 da utilizzare per la provincia di Vicenza saranno reperibili (in sostituzione della documentazione già presente e relativa al 2011) entro la metà di dicembre nel sito dell’Associazione (www.confartigianatovicenza.it), nel riquadro posto sulla spalla sinistra in basso e titolato “MANCANZA DI LAVORO: sospensione - cigs in deroga”.
Il modello, in formato pdf con campi compilabili, una volta compilato nella prima pagina, firmato dall’azienda e segnalati, per ogni dipendente, il cognome, nome, qualifica e periodo di sospensione (dal…al…), va trasmesso all’Associazione preferibilmente tramite mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o in alternativa tramite fax allo 0444392477.
Le aziende non associate dovranno anche trasmettere lo stampato “privacy” sul consenso al trattamento dei dati, sempre reperibile sul sito sopra indicato. 

On line il testo completo dell’Accordo Regionale del 15 novembre 2011 e il nuovo modello SOSP 2012 per la provincia di Vicenza.

  • Data inserimento: 23.11.11